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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29358/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre 2018, esclusa la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. per difetto di querela.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo che nella fattispecie erano state contestate entrambe le circostanze aggravanti, come emergeva dall'ana- lisi della descrizione della condotta contestata, ed erano state riportate integralmente le disposizioni violate.

3. Il ricorso è fondato.

In linea generale, va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della di- sposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al prin- cipio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027).

Si è altresì precisato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro nnaterialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteri- stiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335).

Ciò posti sui principi giurisprudenziali in materia, va osservato che le aggravanti in questione del "fatto commesso da tre o più persone" (art. 625, n. 5, cod. pen.) e dell'uso di violenza sulle cose o di un qualsiasi mezzo fraudolento" (art. 625, n. 2, cod. pen.) sono suscettibili di un unico, ben definito, significato, e non richiedono, ai fini di una compiuta risposta difensiva, nessuna previa e dettagliata esplicazione, la loro contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione del nomen iuris e del relativo riferimento nornnativo, deve considerarsi ritualmente avvenuta (Sez. 1, n. 3169 del 27/02/1998, Pasku, Rv. 210193).

Con riferimento a tale ultima aggravante, nell'ipotesi di furto di alberi opera il principio secondo il quale in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene" (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332).

Nel caso specifico, pertanto, l'indicazione nominativa nella premessa della rubrica dei nominativi dei tre complici e nel testo del capo di imputazione dell'appropriazione di "un albero di castagno radicato ed altri alberi non radicati di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA]" risultano più che sufficienti a considerare la contestazione com- pleta ed esauriente.

4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giu- dizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre 2018, esclusa la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. per difetto di querela. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per Cassa- zione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo che nella fattispecie erano state contestate entrambe le circostanze aggravanti, come emergeva dall'ana- lisi della descrizione della condotta contestata, ed erano state riportate integralmente le disposizioni violate. 3. Il ricorso è fondato. In linea generale, va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della di- sposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al prin- cipio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Si è altresì precisato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro nnaterialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteri- stiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335). Ciò posti sui principi giurisprudenziali in materia, va osservato che le aggravanti in questione del "fatto commesso da tre o più persone" (art. 625, n. 5, cod. pen.) e dell'uso di violenza sulle cose o di un qualsiasi mezzo fraudolento" (art. 625, n. 2, cod. pen.) sono suscettibili di un unico, ben definito, significato, e non richiedono, ai fini di una compiuta risposta difensiva, nessuna previa e dettagliata esplicazione, la loro contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione del nomen iuris e del relativo riferimento nornnativo, deve considerarsi ritualmente avvenuta (Sez. 1, n. 3169 del 27/02/1998, Pasku, Rv. 210193). Con riferimento a tale ultima aggravante, nell'ipotesi di furto di alberi opera il principio secondo il quale in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene" (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332). Nel caso specifico, pertanto, l'indicazione nominativa nella premessa della rubrica dei nominativi dei tre complici e nel testo del capo di imputazione dell'appropriazione di "un albero di castagno radicato ed altri alberi non radicati di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA]" risultano più che sufficienti a considerare la contestazione com- pleta ed esauriente. 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giu- dizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così decis
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