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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15309/2023

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0 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3 -SC 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione del l a ordinanza del la Corte d’Appello di Perugia n.173/2020pubblicata in data 6 marzo 2020 ; [OSCURATO:PERSONA] l’atto di rinuncia al ricorso e al controricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3 -SC 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione del l a ordinanza del la Corte d’Appello di Perugia n.173/2020pubblicata in data 6 marzo 2020 ; [OSCURATO:PERSONA] l’atto di rinuncia al ricorso e al controricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissa
Decreto Cassazione n. 15309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris