CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24240/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16728-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lutezia n. 8 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale èrappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8654/14/2016della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 19.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 maggio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI, Premesso che Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che, a seguito di una ispezioneed una verifica di militari della GdF presso la sede della ricorrente, l’Agenzia delle entrate notificò un avviso d’accertamento ONLUS –Attività di solidarietà sociale – Esenzione da imposte - Requisiti RGN 16728/2017 Consigliere rel. Federici con cui, reputando insussistenti i requisiti necessari a configurare la qualità di Onlus in capo alla associazione, e applicando di conseguenza la tassazione prevista per le società commerciali ai fini IRES,IRAP e IVA, relativamente all’anno d’imposta 2009 fu intimatoil pagamento di € 34.674,97. L’Associazione impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 13998/12/2015 dichiarò il ricorso inammissibile perché tardivo. L’appello, con cui l’Associazione investì della controversia la Commissione tributaria regionale del Lazio, fu respinto con la sentenza n. 8654/14/2016. Il giudice regionale ritenne l’impugnazione ammissibile, ma nel merito rigettòle ragioni della contribuente, sia in ordine alla denunciata nullità dell’avviso d’accertamento, per la denunciata mancata notifica del processo verbale di constatazione su cui era fondato, sia in riferimento alla sussistenza dei presupposti per la fruizione del regime fiscale agevolato, negata dall’ufficio. Nella specie, e con riferimento ai soggetti cui l’Associazione forniva prestazioni assistenziali, la pronuncia ora al vaglio di questa Corte affermò che la disciplina applicabile era quella regolata dall’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 , che, nella previsione del perseguimento di finalità di solidarietà sociale, individuava quali beneficiari “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari”. Tali condizioni, in cui era necessario che versassero i fruitori delle prestazioni erogate dalla Associazione, non risultavano in alcun modo dimostrate, venendo pertanto meno i presupposti delle esenzioni fiscali reclamate dalla contribuente. Per la cassazione della sentenza la ricorrente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nell’adunanza camerale del 14maggio 2024 l a causa è stata trattenuta in decisione. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che il verbale della GdF fosse conosciuto dalla contribuente, essendone stata consegnata copia, laddove del medesimo era RGN 16728/2017 Consigliere rel. Federici stata denunciata la mancata consegna e conoscenza da parte della contribuente. Il motivo è inammissibile. Trattandosi di sentenza pubblicata il 19 dicembre 2016, algiudizio trova applicazione la formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, è entrata in vigore dal giorno 11 settembre 2012 e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Pertanto nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie ora esaminata il giudice d’appello, sia pur sinteticamente, prende in esame la doglianza della contribuente, respingendola,e a tal fine valorizza che nell’atto impositivo si attesta che una copia del verbale fosse stata consegnata alla parte. Si tratta, con evidenza, di una affermazione che implica una valutazione di fatto e d’altronde, per mera completezza, dalle difese della contribuente, nel ricorso e nelle memorie, è palese la conoscenza dell’atto. Si ammette di aver ricevuto una ispezione del 2009, si elabora la difesa in ordine al terzo motivo, RGN 16728/2017 Consigliere rel. Federici riferendodelle indagini eseguite dai militari con audizione dei genitori dei ragazzi tenuti presso l’Associazione (pag. 11, punto 3.4), ci si contraddice nella memoria, perché sui medesimi fatti si dice che fossero stati raccontati al legale rappresentante dai genitori, mentre nel ricorso si fa esplicito richiamo all’ispezione del 2009. Quanto ai dubbi che si tenta di ingenerare con la memoriaillustrativa in ordine alla attinenza dell’ispezione al 2009, secondo l’assunto che essa afferirebbe contraddittoriamente ad un anno d’imposta non ancora concluso, si tratta di una difesa priva di ogni pregio, perché in questo caso l’ispezione non ha riguardato la contabilità dell’anno medesimo, ma la constatazione dell’assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla mancata osservanza delle regole sull’onere della prova. Erroneamente il giudice d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, pretendendo dalla contribuente la prova che i beneficiari delle prestazioni erogate dalla Associazione si trovassero nella condizione di “soggetti svantaggiati”. A parte l’incomprensibile richiamo al vizio di nullità processuale, cui fa riferimento il parametro di censura contenuto nel numero 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è infondato perché l a prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione di agevolazioni fiscali in tema di Onlus spetta rigorosamente al beneficiario e dunque all’associazione. L’onere probatorio a carico dell’ente è peraltro tanto più marcato quando si consideri che in materia di agevolazioni fiscali, l'art. 10, secondo comma, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante la disciplina tributaria di enti non commerciali ed Onlus, deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di previsione relativa ad esenzioni, sicché la nozione di "persone svantaggiate" ivi contenuta va riferita a categorie di individui in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico familiare, emarginazione sociale, mirando la norma a colmare una siffatta condizione deteriore in cui si trovi, negli ambiti specifici da essa individuati, una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati, ma RGN 16728/2017 Consigliere rel. Federici non può intendersi fino a ricomprendere una finalità di prevenzione dell'insorgere delle situazioni di patologia o di devianza sociale(ex multis, cfr. Cass., 28 marzo 2014, n. 7311; 18 settembre 2015, n. 18396; 26 giugno 2020, n. 12804). Ebbene, le stesse prospettazioni difensive sviluppate dalla contribuente nel ricorso non consentono di identificare l’appartenenza dei soggetti cui l’ente destinava la propria attività ad una di queste categorie, ma, soprattutto, ai fini del rispetto del principio di specificità del motivo, manca ogni riferimento a quale documentazione e in quale momento dell’iter processuale la ricorrente abbia portato all’attenzione del giudice di merito le eventuali prove sulla tipologia di soggetti destinatari dell’attività sociale. Se poi, con le difese articolate nel ricorso, la contribuente intenda ottenere una rivalutazione dei fatti, ossia una rivalutazione nel merito dei fatti , ciò è inammissibile in sede di legittimità. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 4 della l. n. 381/1991 e dell’art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997. Erroneamente il giudice regionale avrebbe affermato che l’associazione non potesse qualificarsi come Onlus, mancando la prova che le prestazioni fossero erogate a soggetti riconducibili nella categoria delle persone svantaggiate. Il motivo è infondato e soprattutto eccentrico rispetto alla motivazione. Al di là del corretto richiamo all’art. 10 del d.lgs. 460 del 1997, il giudice regionale ha evidenziato che l’associazione non ha allegato una sola prova sulle condizioni dei destinatari delle prestazioni erogate (non solo una certificazione pubblica, ma qualunque certificazione o prova delle condizioni di disagio). Per quanto già illustrato con riferimento al secondo motivo e per le osservazioni appena sviluppate, qualunque conclusionediversa da quelle illustrate dalla CTR autorizzerebbe un arbitrario ed incontrollabile accesso ai benefici fiscali. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di lite, che si liquidano nell’imposto di € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei RGN 16728/2017 Consigliere rel. Federici presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a