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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19046/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce assai stringatamente la nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione nella motivazione delle conclusioni presentate dalla difesa nel giudizio di appello, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borrella, Rv. 252404), né si indicano questioni prospettate dalla difesa e disattese dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cn1ier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce assai stringatamente la nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione nella motivazione delle conclusioni presentate dalla difesa nel giudizio di appello, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borrella, Rv. 252404), né si indicano questioni prospettate dalla difesa e disattese dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cn1ier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19046/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris