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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05347/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 20 dicembre 2022 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce la fondatezza del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura il maggior credito assegnato dalla Corte di appello alle dichiarazioni della parte offesa rispetto a quelle del ricorrente è declinato in fatto nella parte in cui, solo genericamente, tenta di accreditare una lettura e valutazione operata con logicità e coerenza dai Giudici di merito allorché, nel confutate identiche doglianze, ha messo in evidenza le ragione che facevano ritenere che le dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale in ordine alla condotta posta in essere dal ricorrente all'interno della Casa circondariale fossero dotate di maggiore credibilità rispetto a quelle del ricorrente, detenuto che aveva tutto l'interesse a screditare la versione del personale addetto al controllo, viste le conseguenze disciplinari a cui andava incontro, al contempo apprezzando la personalità del Patti la cui condotta, nei vari istituti penitenziari in cui era stato ristretto, si era sempre caratterizzata per le plurime denunce subite e polemiche ingaggiate con gli agenti di polizia penitenziaria; rilevato che il secondo motivo attraverso il quale si contesta l'omessa pronuncia in ordine all'istanza sul gratuito patrocinio è manifestamente infondato costituendo tale omissione una mera irregolarità non idonea a produrre nullità di sorta se non allorché comporti una effettiva lesione al diritto di difesa (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746) che il ricorrente, che non ebbe mai ad eccepire o lamentare nulla nel corso del giudizio di appello, ha solo genericamente affermato essersi verificata senza però indicare in cosa la stessa si sarebbe esplicata; vista la memoria del ricorrente che non muta le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 20 dicembre 2022 da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce la fondatezza del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si censura il maggior credito assegnato dalla Corte di appello alle dichiarazioni della parte offesa rispetto a quelle del ricorrente è declinato in fatto nella parte in cui, solo genericamente, tenta di accreditare una lettura e valutazione operata con logicità e coerenza dai Giudici di merito allorché, nel confutate identiche doglianze, ha messo in evidenza le ragione che facevano ritenere che le dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale in ordine alla condotta posta in essere dal ricorrente all'interno della Casa circondariale fossero dotate di maggiore credibilità rispetto a quelle del ricorrente, detenuto che aveva tutto l'interesse a screditare la versione del personale addetto al controllo, viste le conseguenze disciplinari a cui andava incontro, al contempo apprezzando la personalità del Patti la cui condotta, nei vari istituti penitenziari in cui era stato ristretto, si era sempre caratterizzata per le plurime denunce subite e polemiche ingaggiate con gli agenti di polizia penitenziaria; rilevato che il secondo motivo attraverso il quale si contesta l'omessa pronuncia in ordine all'istanza sul gratuito patrocinio è manifestamente infondato costituendo tale omissione una mera irregolarità non idonea a produrre nullità di sorta se non allorché comporti una effettiva lesione al diritto di difesa (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746) che il ricorrente, che non ebbe mai ad eccepire o lamentare nulla nel corso del giudizio di appello, ha solo genericamente affermato essersi verificata senza però indicare in cosa la stessa si sarebbe esplicata; vista la memoria del ricorrente che non muta le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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