CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, riguardante il difetto di motivazione circa il rigetto del reclamo del detenuto, il quale aveva chiesto la concessione di un permesso per gravi motivi, ai sensi dell'art.30 Ord. pen., è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che tale mancato riconoscimento è stato spiegato dalla Tribunale di sorveglianza di Perugia, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dando rilievo alla insussistenza di una condizione di imminente pericolo di vita della madre di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, al riguardo, che in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400. Considerato che l'ordinanza impugnata esclude in punto di fatto la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 30 della legge n. 354 del 1975 ("imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente", ai sensi del comma primo, ovvero eccezionali "eventi familiari di particolare gravità", ai sensi del comma secondo). Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, della suddetta legge, devono sussistere i tre requisiti, della eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (secondo gli insegnamenti di Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014 - dep. 06/11/2014, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261274, in cui la Corte, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva concesso il permesso di cui all'art. 30, comma secondo, ord. pen., in ragione della necessità del detenuto di recarsi a trovare la madre gravemente ammalata). [OSCURATO:PERSONA] che a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi come visto conformi al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel ricorso non sono proposti argomenti idonei a superarle. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom