CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 26258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 785/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].,ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e VITTORIO PROVERAche le rappresenta no e difend ono -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2751/2021 depositata il01/07/2021, R.G. n. 1795/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 2099 e 2021 cod. civ. e degli artt. 48 e 51 TUIR, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto pur dovendo ritenersi acquisito, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la considerazione a fini fiscali d i tale agevolazionequale reddito da lavoro dipendente; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 1373, comma 3, degli artt. 1373, comma 3 e 2099 cod. civ. e dell’art. 33 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che lo sconto sui consumi dell’energia elettrica costituiva un diritto definitivamente acquisito al patrimonio dei lavoratori ed in quanto tale non suscettibile di essere inciso dalla contrattazione collettiva successiva e dal recesso unilaterale della parte datoriale; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronunzia sulla questione relativa alla violazione degli artt. 1372 e 1373 cod. civ. in relazione all’art. 46 c.c.l [OSCURATO:DATA_NASCITA] e agli artt. 55 contratti collettivi 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010 e 18.2.2013 . 4. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronunzia sulla questione relativa alla violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 cod. civ. censurando la sentenza impugnata sul rilievo del difetto di rappresentanza degli odierni ricorrenti da parte delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla base della disdetta intimata dalla parte datoriale; 5. con il quinto motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito omesso di pronunziare sulla questione relativa all’avvenuta novazione dell’agevolazione tariffaria inoccasione del pensionamento dei ricorrenti; 6. il ricorso deve essere respinto in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame, ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Cass.nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023); 6.1. invero, dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA] componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai motivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnata laddove esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; lo sconto sui consumi di energia elettrica e la relativa misura erano previsti a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; esso quindi era del tutto sganciato dal parametro di corrispettività con la prestazione lavorativa ed in quanto tale sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Analogamente, nel senso dell’irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell’assoggettamento a contribuzione del beneficio ai sensi dell’art. 12 Legge n. 153/1969, atteso che il principio secondo il quale l'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva; 6.2. è infatti da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; Cass.n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 6.3. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando, come nel caso di specie, vengano in rilievo delle mere aspettative, sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass.n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 6.4. non sussiste, infine, il vizio di omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. di cui al terzo motivo del ricorso per cassazione atteso che il motivo di appello che contestava la possibilità di recesso da singole clausole del contratto collettivo, risulta implicitamente disatteso, per incompatibilità logico giuridica del suo eventuale accoglimento , con la decisione della Corte di merito che ha ritenuto l’atto unilaterale di recesso operato dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 2015 sufficiente a liberare la società dal vincolo a tempo indeterminato scaturente dall’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6.5. per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una questione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risultiincompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicitapronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ. ), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisioneimplicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione ( Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24952 /2020, Cass.n. 13649/2005), deduzioni queste neppure formalmente prospettate dagli odierni ricorrenti; 6.6. è invece fondata la censura articolata con il quarto motivo di ricorso avendo la Corte di merito effettivamente omesso di pronunziare sul motivo di appello incentrato sulla violazione degli artt. 1387, 1388, 1392 e 1399 cod. civ., per difetto di rappresentanza degli odierni ricorrenti da parte delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla base della disdetta intimata dalla parte datoriale; 6.7. quanto ora osservato non comporta tuttavia la necessità di rinvio della causa al giudice del merito alla luce dei principi enucleati da questa Corte in tema di ragionevole durata del processo. 6.8. secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 6171/2017, Cass. n. 21968 /2015, Cass.n. 21257 /2014 ). Nella medesima linea argomentativa e con specifico riferimento alla ipotesi di omessa pronunzia su questione di diritto implicante accertamento di fatto si pone Cass. 13/6/2008 n. 15986 secondo la quale la Corte di cassazione, oltre che nei casi in cui la fattispecie concreta è incontroversa tra le parti e oggetto di discussione sia solo la ricostruzione giuridica della stessa, può decidere nel merito la causa se, negli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle pregresse fasi (come ricostruiti in sentenza), il giudice di legittimità rinvenga la base per la definizione del processo; 6.8. ritiene il Collegio, in adesione ai principi sopra richiamati, che nello specifico vi sia spazio per una decisione nel merito del motivo in esame stante la infondatezza della questione di diritto alla base della doglianza articolata; a tal fine è sufficiente osservare come la questione del difetto di rappresentanza degli odierni ricorrenti da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo del novembre 2015, risulti priva di concreto rilievo atteso che in base alla ricostruzione in diritto qui accolta, il venir meno dell’agevolazione tariffaria scaturisce direttamente dalla disdetta datoriale, rispetto alla quale l’accordo del 2015 si configura quale mera espressione della volontà delle parti collettive di “attutire” le conseguenze del venir meno del beneficio mediante la previsione dell’erogazione di un “ una tantum” condizionata all’adesione dell’ex dipendente ad un accordo conciliativo, previsione in alcun modo vincolante per gli odierni ricorrenti; 6.9. analogamente vi è spazio per una decisione di merito, nonostante il riscontro della omessa pronunzia denunziata con il quinto motivo di ricorso; richiamato il principio affermato da Cass.n. 15986/2008, osserva il Collegio che la configurabilità di una volontà novativa del beneficio nella nota consegnata dalla società ai dipendenti all’atto del collocamento a riposo, deve ritenersi esclusa dalla medesima prospettazione degli ex dipendenti atteso che il dichiarato carattere confermativo dello sconto in questione di cui alla nota individuale inviata all’atto del pensionamento ai singoli dipendenti (ed il carattere unilaterale della stessa), confligge con il principio dell’art. 1231 cod. civ. secondo il quale “ il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione; 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza, delle spese di lite; 8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 24.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della