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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 40021/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore materiale. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 398/2020 N.R.G., relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 4.12.2018 dal Tribunale di Ancona.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

L'estensore della sentenza ha rappresentato che nella sentenza-documento risultano omesse le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso le conclusioni all'udienza del 27 aprile 2021.

Il Presidente della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto la formazione del fascicolo per la eventuale correzione dell'errore materiale.

2. Deve procedersi alla richiesta correzione.

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria; a tal fine non è necessario che il difensore della parte civile abbia presenziato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione se, anche attraverso la presentazione di memorie, questi abbia fornito un utile contributo alla decisione.

Ove la Corte di cassazione, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbia omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152 - 01-02).

Nel caso che occupa dal verbale dell'udienza risulta che la parte civile depositò per iscritto le proprie richieste conclusive, chiedendo che il ricorso venisse respinto e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, quantificate in complessivi euro 7.211, 88, come da nota allegata.

Nessuna statuizione al riguardo è contenuta nel provvedimento in parola.

Il quale va quindi corretto nel modo che segue: nella motivazione, dopo le parole 'sanzione pecuniaria', va aggiunta la frase ", nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, che vanno liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge"; nel dispositivo, dopo le parole 'Cassa delle ammende' va aggiunta la frase "nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge".

Della correzione del documento va fatta annotazione in calce al medesimo.

P.Q.M.

Dispone la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza emessa in data 27.4.2021, n. 19729 dalla Sezione IV penale di questa Corte, nel procedimento R.G.N. 398/2020, nel senso che nella motivazione, dopo le parole 'sanzione pecuniaria', va aggiunta la frase ", nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, che vanno liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge"; nel dispositivo, dopo le parole 'Cassa delle ammende' va aggiunta la frase "nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge".

Si annoti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore materiale. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 398/2020 N.R.G., relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 4.12.2018 dal Tribunale di Ancona. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. L'estensore della sentenza ha rappresentato che nella sentenza-documento risultano omesse le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso le conclusioni all'udienza del 27 aprile 2021. Il Presidente della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha disposto la formazione del fascicolo per la eventuale correzione dell'errore materiale. 2. Deve procedersi alla richiesta correzione. Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria; a tal fine non è necessario che il difensore della parte civile abbia presenziato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione se, anche attraverso la presentazione di memorie, questi abbia fornito un utile contributo alla decisione. Ove la Corte di cassazione, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbia omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152 - 01-02). Nel caso che occupa dal verbale dell'udienza risulta che la parte civile depositò per iscritto le proprie richieste conclusive, chiedendo che il ricorso venisse respinto e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, quantificate in complessivi euro 7.211, 88, come da nota allegata. Nessuna statuizione al riguardo è contenuta nel provvedimento in parola. Il quale va quindi corretto nel modo che segue: nella motivazione, dopo le parole 'sanzione pecuniaria', va aggiunta la frase ", nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, che vanno liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge"; nel dispositivo, dopo le parole 'Cassa delle ammende' va aggiunta la frase "nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge". Della correzione del documento va fatta annotazione in calce al medesimo. P.Q.M. Dispone la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza emessa in data 27.4.2021, n. 19729 dalla Sezione IV penale di questa Corte, nel procedimento R.G.N. 398/2020, nel senso che nella motivazione, dopo le parole 'sanzione pecuniaria', va aggiunta la frase ", nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, che vanno liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge"; nel dispositivo, dopo le parole 'Cassa delle ammende' va aggiunta la frase "nonché alla rifusione alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge". Si annoti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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