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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45145/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 5 ottobre 2018 del Tribunale di Marsala che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa e l'ha condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 588 cod. pen. sostenendo che manca la prova che egli abbia partecipato alla rissa.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile, atteso che il ricorrente, sostenendo che la sua partecipazione al delitto non è provata, solleva una censura attinente al merito che è inammissibile in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 5 ottobre 2018 del Tribunale di Marsala che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa e l'ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 588 cod. pen. sostenendo che manca la prova che egli abbia partecipato alla rissa. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile, atteso che il ricorrente, sostenendo che la sua partecipazione al delitto non è provata, solleva una censura attinente al merito che è inammissibile in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore residente
Sentenza Cassazione n. 45145/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris