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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 20521/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicatoindirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza n. 798/2024 emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia – Sez. di Brescia, depositata il 15 marzo 2024e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1.

Con ricorso iscritto al n. 8394 del 2024 del ruolo generale, [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione ha impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la sentenza n. 798/2024, depositata il 15 marzo 2024, della Corte di giustiziaNumero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/2026Data pubblicazione 17/06/2026tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione di Brescia, deducendonel’inesistenza o, quantomeno, la nullità per totale omissione della motivazione, inviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché dell’art.161, comma 1, c.p.c.La controversia trae origine da operazioni di controllo poste in esseredall’Amministrazione finanziaria, anche tramite la Guardia di finanza, neiconfronti della società ricorrente, con riferimento al periodo d’imposta 2015,all’esito delle quali l’Ufficio ha contestato la deduzione di costi ritenuti indebiti aisensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per un importocomplessivo di euro 30.733,00, riferiti a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, nonché l’indebita detrazione dell’IVA per euro 6.761,00 in violazionedell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Le contestazioni sono state ricondotte, in fatto, a rapporti intercorsi con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, qualificata dall’Ufficio come societàpriva di adeguata struttura organizzativa e asseritamente utilizzata qualeschermo per operazioni fittizie ovvero per una interposizione illecita dimanodopera ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bergamo, con sentenza n.233/2022, ha rigettato il ricorso della contribuente, rilevando, tra l’altro, che ladocumentazione contabile prodotta non fosse idonea a dimostrare l’effettivitàdelle operazioni contestate in mancanza di adeguata documentazioneextracontabile.Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello, definito dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n.798/2024.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo.L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale discussione pubblica del ricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/20261.

Preliminarmente va dato atto che il difensore della ricorrente, conData pubblicazione 17/06/2026comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha manifestato la volontà di rinunziare al mandatoprofessionale.Tanto non nuoce alla procedibilità del presente ricorso giacché, secondo unconsolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddettaperpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessunaefficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretuttocaratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenutarinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte primadell'udienza di discussione (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

VI-1, ord. 8.11.2017,n. 26429, e in termini id. n. 16121/2009, nonché Sez. 5 -, Ordinanza n. 13250del 19/05/2025 quanto specificamente al giudizio tributario).Tanto premesso, il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale laricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la sentenzaimpugnata sia radicalmente viziata in quanto priva di qualsivoglia motivazione,essendo la sezione della pronuncia formalmente destinata all’esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione rimasta completamente vuota eimmediatamente seguita dalla sola formula del dispositivo.1.1.

Il motivo è fondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza devecontenere, a pena di nullità, la concisa esposizione dello svolgimento delprocesso e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., disposizione applicabile, per il tramite del rinvio operatodal d.lgs. n. 546 del 1992, anche al processo tributario.È stato da tempo chiarito che è nulla la sentenza che, pur recando undispositivo, sia tuttavia priva dell’indicazione della res controversa e delle ragioniche sorreggono la decisione, poiché difettante dei requisiti minimi imposti dallalegge processuale (come affermato da questa Corte, tra le altre, con sentenzaSez. 1, 7 maggio 2003, n. 6924 e ribadito da Cass., Sez.

L., sentenza n. 161dell’8 gennaio 2009).Numero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/2026In ipotesi ancora più radicali, è stato altresì affermato che la mancanza dellaData pubblicazione 17/06/2026motivazione o del dispositivo determina l’inesistenza stessa della sentenza,concorrono a formare la forza imperativa della decisione giurisdizionale, con laconseguenza che, venendo a mancare uno di tali elementi essenziali, ilprovvedimento non è idoneo a produrre effetti giuridici (come chiarito da Cass.,Sez. 1, sentenza n. 18948 del 1° settembre 2006).Va inoltre richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte(sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014), secondo cui, a seguito della riformadell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata nel 2012, è certamente venuto menoil controllo sulla sufficienza della motivazione, ma resta integro il sindacato sullasua esistenza, sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza,nonché sulla sua coerenza, allorché il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata.Nel caso in esame, dall’esame diretto della sentenza impugnata risulta cheessa è connotata da una totale omissione grafica e contenutistica dellamotivazione, non essendo dato rinvenire alcuna argomentazione, neppure informa apparente o per relationem, posta a fondamento della decisione adottata.Non si è, dunque, in presenza di una motivazione insufficiente osinteticamente formulata, bensì di una radicale assenza della stessa, situazioneche si pone in frontale contrasto con il modello costituzionale di sentenza di cuiall’art. 111, comma 6, Cost., e con le prescrizioni dell’art. 132 c.p.c.Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta da un vizio insanabile,correttamente denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che neimpone la cassazione.Restano assorbite le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria,dovendo il giudice di rinvio riesaminare l’appello proposto dalla contribuente epronunciarsi su di esso mediante una decisione munita dei requisiti di legge,regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversaNumero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/2026Data pubblicazione 17/06/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicatoindirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza n. 798/2024 emessa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia – Sez. di Brescia, depositata il 15 marzo 2024e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1. Con ricorso iscritto al n. 8394 del 2024 del ruolo generale, [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione ha impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la sentenza n. 798/2024, depositata il 15 marzo 2024, della Corte di giustiziaNumero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/2026Data pubblicazione 17/06/2026tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione di Brescia, deducendonel’inesistenza o, quantomeno, la nullità per totale omissione della motivazione, inviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché dell’art.161, comma 1, c.p.c.La controversia trae origine da operazioni di controllo poste in esseredall’Amministrazione finanziaria, anche tramite la Guardia di finanza, neiconfronti della società ricorrente, con riferimento al periodo d’imposta 2015,all’esito delle quali l’Ufficio ha contestato la deduzione di costi ritenuti indebiti aisensi dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per un importocomplessivo di euro 30.733,00, riferiti a fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, nonché l’indebita detrazione dell’IVA per euro 6.761,00 in violazionedell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Le contestazioni sono state ricondotte, in fatto, a rapporti intercorsi con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, qualificata dall’Ufficio come societàpriva di adeguata struttura organizzativa e asseritamente utilizzata qualeschermo per operazioni fittizie ovvero per una interposizione illecita dimanodopera ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bergamo, con sentenza n.233/2022, ha rigettato il ricorso della contribuente, rilevando, tra l’altro, che ladocumentazione contabile prodotta non fosse idonea a dimostrare l’effettivitàdelle operazioni contestate in mancanza di adeguata documentazioneextracontabile.Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello, definito dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n.798/2024.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo.L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale discussione pubblica del ricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/20261. Preliminarmente va dato atto che il difensore della ricorrente, conData pubblicazione 17/06/2026comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha manifestato la volontà di rinunziare al mandatoprofessionale.Tanto non nuoce alla procedibilità del presente ricorso giacché, secondo unconsolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddettaperpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessunaefficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretuttocaratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenutarinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte primadell'udienza di discussione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI-1, ord. 8.11.2017,n. 26429, e in termini id. n. 16121/2009, nonché Sez. 5 -, Ordinanza n. 13250del 19/05/2025 quanto specificamente al giudizio tributario).Tanto premesso, il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale laricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che la sentenzaimpugnata sia radicalmente viziata in quanto priva di qualsivoglia motivazione,essendo la sezione della pronuncia formalmente destinata all’esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione rimasta completamente vuota eimmediatamente seguita dalla sola formula del dispositivo.1.1. Il motivo è fondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza devecontenere, a pena di nullità, la concisa esposizione dello svolgimento delprocesso e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, ai sensi dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., disposizione applicabile, per il tramite del rinvio operatodal d.lgs. n. 546 del 1992, anche al processo tributario.È stato da tempo chiarito che è nulla la sentenza che, pur recando undispositivo, sia tuttavia priva dell’indicazione della res controversa e delle ragioniche sorreggono la decisione, poiché difettante dei requisiti minimi imposti dallalegge processuale (come affermato da questa Corte, tra le altre, con sentenzaSez. 1, 7 maggio 2003, n. 6924 e ribadito da Cass., Sez. L., sentenza n. 161dell’8 gennaio 2009).Numero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/2026In ipotesi ancora più radicali, è stato altresì affermato che la mancanza dellaData pubblicazione 17/06/2026motivazione o del dispositivo determina l’inesistenza stessa della sentenza,concorrono a formare la forza imperativa della decisione giurisdizionale, con laconseguenza che, venendo a mancare uno di tali elementi essenziali, ilprovvedimento non è idoneo a produrre effetti giuridici (come chiarito da Cass.,Sez. 1, sentenza n. 18948 del 1° settembre 2006).Va inoltre richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte(sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014), secondo cui, a seguito della riformadell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata nel 2012, è certamente venuto menoil controllo sulla sufficienza della motivazione, ma resta integro il sindacato sullasua esistenza, sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza,nonché sulla sua coerenza, allorché il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata.Nel caso in esame, dall’esame diretto della sentenza impugnata risulta cheessa è connotata da una totale omissione grafica e contenutistica dellamotivazione, non essendo dato rinvenire alcuna argomentazione, neppure informa apparente o per relationem, posta a fondamento della decisione adottata.Non si è, dunque, in presenza di una motivazione insufficiente osinteticamente formulata, bensì di una radicale assenza della stessa, situazioneche si pone in frontale contrasto con il modello costituzionale di sentenza di cuiall’art. 111, comma 6, Cost., e con le prescrizioni dell’art. 132 c.p.c.Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta da un vizio insanabile,correttamente denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che neimpone la cassazione.Restano assorbite le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria,dovendo il giudice di rinvio riesaminare l’appello proposto dalla contribuente epronunciarsi su di esso mediante una decisione munita dei requisiti di legge,regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversaNumero registro generale 8394/2024Numero sezionale 4416/2026Numero di raccolta generale 20521/2026Data pubblicazione 17/06/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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