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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 108/1968

ECLI:IT:COST:1968:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso per regolamento di competenza depositato il 19 dicembre 1967, ha impugnato la circolare n. 14700/16/67 emessa dall'Assessore ai lavori pubblici della [OSCURATO:PERSONA] l'11 settembre 1967.

La circolare rivendica alla Regione la competenza a provvedere in materia di edilizia scolastica per scuole materne in quanto esse non costituiscono "allo stato della legislazione, un servizio statale"; perciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, violerebbe gli artt. 6, n. 1, 5, n. 15, e 8 dello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], oltreché l'art. 26, lett. a, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e la legge 28 luglio 1967, n. 641, che riserva allo Stato ogni competenza in fatto di scuole, d'ogni ordine e grado, e di edilizia scolastica.

Nel ricorso e nella memoria depositata il 6 giugno 1968, si ricorda che la legge 1967 n. 641 disciplina l'edilizia scolastica come materia a sé stante: questa legge, al pari di quella del 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna, contiene una programmazione di settore che assicura uniformità normativa in tutto il territorio nazionale, perciò, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 116 del 1967 e altre), fuoriesce dalla competenza regionale.

Inoltre l'art. 6, n. 1, dello Statuto, in materia di scuole materne, consente alla Regione soltanto l'emanazione di norme integrative e d'attuazione delle leggi nazionali; né v'è norma statutaria che le attribuisca competenza amministrativa relativamente alla pubblica istruzione; infine, secondo la legge 1965 n. 1116, gli edifici delle scuole materne a carico dello Stato sono "statali", cosicché non rientrerebbero nel numero delle opere pubbliche di interesse locale e regionale su cui lo Statuto attribuisce la potestà legislativa e amministrativa alla Regione (art. 26, lett. e, delle norme d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116): motivi tutti per cui la difesa dello Stato chiede l'annullamento della circolare impugnata.

Nel presente giudizio la Regione non si è costituita. : [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella circolare impugnata, afferma la propria competenza in materia di edilizia delle scuole materne poiché "tale tipo di istruzione non costituisce, allo stato della legislazione, un servizio statale".

Lo Stato, invece, nel ricorso, rivendica a sé la competenza.

Il ricorso è fondato.

La potestà della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le è attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9, dello Statuto).

Ma la disciplina delle scuole materne è oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed è uniforme nell'intero territorio nazionale; né può esservi dubbio che l'attività amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale.

Perciò gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto e 26, lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso per regolamento di competenza depositato il 19 dicembre 1967, ha impugnato la circolare n. 14700/16/67 emessa dall'Assessore ai lavori pubblici della [OSCURATO:PERSONA] l'11 settembre 1967. La circolare rivendica alla Regione la competenza a provvedere in materia di edilizia scolastica per scuole materne in quanto esse non costituiscono "allo stato della legislazione, un servizio statale"; perciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, violerebbe gli artt. 6, n. 1, 5, n. 15, e 8 dello [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], oltreché l'art. 26, lett. a, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e la legge 28 luglio 1967, n. 641, che riserva allo Stato ogni competenza in fatto di scuole, d'ogni ordine e grado, e di edilizia scolastica. Nel ricorso e nella memoria depositata il 6 giugno 1968, si ricorda che la legge 1967 n. 641 disciplina l'edilizia scolastica come materia a sé stante: questa legge, al pari di quella del 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna, contiene una programmazione di settore che assicura uniformità normativa in tutto il territorio nazionale, perciò, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 116 del 1967 e altre), fuoriesce dalla competenza regionale. Inoltre l'art. 6, n. 1, dello Statuto, in materia di scuole materne, consente alla Regione soltanto l'emanazione di norme integrative e d'attuazione delle leggi nazionali; né v'è norma statutaria che le attribuisca competenza amministrativa relativamente alla pubblica istruzione; infine, secondo la legge 1965 n. 1116, gli edifici delle scuole materne a carico dello Stato sono "statali", cosicché non rientrerebbero nel numero delle opere pubbliche di interesse locale e regionale su cui lo Statuto attribuisce la potestà legislativa e amministrativa alla Regione (art. 26, lett. e, delle norme d'attuazione D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116): motivi tutti per cui la difesa dello Stato chiede l'annullamento della circolare impugnata. Nel presente giudizio la Regione non si è costituita. : [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella circolare impugnata, afferma la propria competenza in materia di edilizia delle scuole materne poiché "tale tipo di istruzione non costituisce, allo stato della legislazione, un servizio statale". Lo Stato, invece, nel ricorso, rivendica a sé la competenza. Il ricorso è fondato. La potestà della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le è attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4, n. 9, dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne è oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed è uniforme nell'intero territorio nazionale; né può esservi dubbio che l'attività amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Perciò gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4, n. 9, dello Statuto e 26, lett. e, D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza dello Stato in materia di edilizia relativa alle scuole materne ed annulla pertanto la circolare 11 settembre 1967, n. 14700/16/67 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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