CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 agosto 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle quote societarie dal medesimo possedute (pari al 50% del capitale sociale) della [OSCURATO:SOCIETA], ritenuta pertinente al reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. al medesimo provvisoriamente ascritto quale legale rappresentante della suddetta società. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125 e 324 cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione con riguardo all'accertamento del fumus del reato, posto che il tribunale si era limitato a rimandare - senza allegarla - alla decisione, emessa in pari data, con cui era stata rigettata l'istanza di riesame proposta dal medesimo ricorrente contro il provvedimento applicativo di misura cautelare personale. La mancata riproposizione delle argomentazioni nel provvedimento qui impugnato non rendeva intellegibile la motivazione. 3. Con il secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 452 quaterdecies cod. pen. e difetto della motivazione per essere stato ravvisato il fumus del reato richiamato sul presupposto che il ricorrente fosse consapevole di compiere la parte finale del traffico di rifiuti materialmente commesso da tali Procope, smaltendo illecitamente presso la sua società i rifiuti stessi, da quelli ivi trasportati. Il conferimento di rifiuti da costoro effettuato presso l'ecofrantoio gestito dalla società di cui il ricorrente era legale rappresentante costituiva una quantità irrilevante nel contesto dell'impresa e non risultavano provati contatti e rapporti personali indicativi della condivisione del comune disegno illecito oggetto di provvisoria contestazione. Il provvedimento impugnato non consentiva di desumere da quali indizi gravi fosse stata affermata la consapevolezza del ricorrente di partecipare al traffico illecito di rifiuti contestato ai Procope, essendogli state addebitate mere "disattenzioni" poste in essere presso l'impianto di molitura, quando egli neppure era presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.Lo stesso ricorrente ricorda il consolidato principio giusta il quale la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e a., Rv. 216664). Benché tra i requisiti indicati da quell'orientamento si trovi quello dell'appartenenza agli atti del procedimento del provvedimento la cui motivazione viene richiamata, reputa il Collegio che vada ribadito come - pur trattandosi di prassi censurabile - non possa giungersi a diversa conclusione in base al dato meramente formale della sede di pronuncia del provvedimento richiamato e cioè se questo esista agli del procedimento nel quale viene pronunciato quello con motivazione "per relationem" ovvero se si esso si trovi invece in un diverso procedimento di cui l'interessato sia comunque parte, essendo sufficiente che siano chiare al ricorrente le ragioni della pronuncia adottata dal giudice (cfr. Sez. 3, n. 3148 del 24/11/1994, Giallombardo, Rv. 200303). Nel caso di specie, il provvedimento richiamato per relationem era perfettamente noto al ricorrente per essere stato emesso dallo stesso tribunale del riesame, con pronuncia resa quel giorno, in giudizio radicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata una misura cautelare personale in relazione all'identica provvisoria incolpazione, e il ricorrente non contesta questa circostanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e perché proposto per ragioni non consentite. Va innanzitutto rilevato che con il provvedimento richiamato, che ha accertato non soltanto il fumus del reato, ma, addirittura, la gravità indiziaria della corresponsabilità dell'odierno ricorrente posta a fondamento dell'applicazione di misura personale cautelare, questi non si confronta, né lo allega al ricorso al fine di dimostrare come la valutazione fatta per relationem dal tribunale non sia idonea a sorreggere il rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento cautelare reale.In secondo luogo, l'ordinanza impugnata richiama anche - ritenendola del tutto sufficiente ai fini de quibus - l'ordinanza resa dal g.i.p. e neppure con questa il generico ricorso si confronta per allegare che' la stessa non risponda alle doglianze proposte con il gravame. Ancora, il ricorrente lamenta - a ben vedere - non già l'assenza del fumus del reato ipotizzato, quanto, piuttosto, la propria compartecipazione allo stesso in termini di gravità indiziaria, sicché la doglianza è generica. È noto, difatti, che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo preclusa per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi, dovendosi soltanto operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247134). Da ultimo, osserva il Collegio come la semplice lettura del ricorso renda ragione del fatto che ciò che viene contestato - lo si legge anche nel titoletto del motivo, dove si parla di "difetto di motivazione" - è il percorso motivazionale seguito dai giudici del merito cautelare per ritenere la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un reato a dolo specifico come il traffico illecito di rifiuti contestato ai componenti della famiglia Procope. Com'è noto, tuttavia, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Sotto altro profilo, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga "ictu ocu/i" (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521), ciò che nella specie è stato escluso dall'ordinanza impugnata sul rilievo che appariva invece evidente la consapevolezza del ricorrente di compiere la parte finale del traffico di rifiuti. 3. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro