CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 15952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12mila euro di multa ciascuno con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 185, 446-458 cod. proc. pen. Nonostante gli stessi avessero nominato due difensori, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Poziello, il decreto di fissazione dell'udienza per l'applicazione della pena, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, sarebbe stato notificato al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], così come il rinvio alla data del 3/10/2023, disposto fuori udienza. Sarebbe evidente, pertanto, il vulnus nella difesa degli imputati e la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. In primo luogo, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ebbene, nessuna di queste ipotesi, di stretta interpretazione, è contemplata nel caso in esame, nel quale - a fronte di una manifestazione della volontà ritualmente espressa, al pari del consenso del pubblico ministero - si contesta soltanto che uno dei due difensori fiduciari non avrebbe ricevuto notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, fissata per decidere la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen. 5. Nel merito, peraltro, il Collegio - come da verifica degli atti - osserva che, in effetti, alla data di emissione del decreto di giudizio immediato (14/7/2023) i due imputati risultavano assistiti di fiducia dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con richiesta depositata il 17/7/2023, tuttavia, gli stessi ricorrenti formulavano domanda di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con atto sottoscritto dal solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; alla richiesta, infatti, erano allegate le procure speciali rilasciate dagli stessi Marengo e Scuotto, con le quali questi ribadivano la nomina fiduciaria del solo citato Avv. [OSCURATO:PERSONA], "con revoca di ogni altra nomina", conferendo allo stesso legale, per l'appunto, procura speciale anche per il "patteggiamento". 5.1. L'avvenuta, espressa revoca della nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ha giustificato la notifica del decreto di fissazione dell'udienza (per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) all'unico difensore ormai incaricato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], così come la notifica dell'avviso di rinvio della stessa udienza al 3/10/2023. 6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 20