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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33387/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame cautelare, con la ordinanza impugnata, in parziale riforma della ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in data 16 Settembre 2022, riconosciuto l'affievolimento delle esigenze cautelari, sostituiva a [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con quella non detentiva dell'obbligo di dimora.

La misura cautelare era stata adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato della detenzione e nella coltivazione in concorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, di 1227 piante di cannabis indica in agro in comune del reggino, adiacente a casolare rurale in cui erano state rinvenuti grandi quantitativi di inflorescenze poste ad essiccare e marijuana già essiccata pronta per il successivo commercio, in occasione del quale erano stati posti in arresto due sodali (CACCIOLA e TROPEANO). 2.11 giudice del riesame disattendeva le eccezioni di nullità- inutilizzabilità sollevate in relazione al materiale intercettivo acquisito evidenziandone la genericità e la mancata indicazione degli atti del procedimento cui la stessa eccezione era indirizzata, ribadendo peraltro la legittimità e la adeguata motivazione dei provvedimenti autorizzativi.

Quanto ai gravi indizi di reità evidenziava le relazioni e i collegamenti intrattenuti dal ricorrente con i co-indagati, desumibili dall'attività intercettiva, nonché dai servizi di OPG nel corso dei quali il [OSCURATO:PERSONA]' era stato monitorato mentre si spostava con un motociclo per raggiungere il casolare attiguo alla coltivazione, dai quali veniva desunta la partecipazione dello stesso a una serie di attività connesse alla preparazione e alla lavorazione delle inflorescenze di canapa, che poi erano state rinvenute e sequestrate nel suddetto fondo, sito nel comune di Candidoni.

Da tale fondo il ricorrente si era provvidenzialmente allontanato poco prima dell'intervento degli operanti di PG che avevano proceduto all'arresto dei correi TROPEANO e CACCIOLA e al sequestro dello stupefacente, come era emerso dall'ascolto delle comunicazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il co-indagato [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle esigenze cautelari assumeva che il decorso del tempo tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare, a fronte peraltro di una situazione di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari già indicate dal giudice della cautela, giustificava la sostituzione della misura detentiva degli arresti domiciliari con quella non detentiva \./ dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con obbligo di non allontanamento dall'abitazione in orario notturno.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha articolato quattro motivi di ricorso.

Con il primo deduce difetto di motivazione in relazione alla eccezione sollevata di violazione degli art.267, 268, 270 cod.proc.pen.

Assume che l'ordinanza omette di confrontarsi con le precise eccezioni svolte dalla difesa in ordine all'omessa motivazione sulla indispensabilità dello strumento captativo, tenuto conto che l'art.276 comma 2 bis cod.proc.pen. non era applicabile ratione temporis e, all'epoca dei fatti, non era ammesso un potere del PM di autorizzare mediante decreti di urgenza le intercettazioni tra presenti.

Parimenti inutilizzabile era la intercettazione telefonica del 27/7/2018 per difetto di motivazione del decreto autorizzativo in assenza di una motivazione rafforzata sull'esigenza del ricorso al captatore informatico sull'utenza in uso all'[OSCURATO:PERSONA].

Ulteriore violazione era ravvisata nei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari in relazione all'art.268 comma 3 cod.proc.pen. come eseguiti dall'ufficio del PM per la dichiarata insufficienza e inidoneità degli impianti in uso alle procure per l'attività captativa, anche in ordine al giudizio espresso dal GIP sulla indispensabilità della captazione, in assenza delle eccezionali ragioni di urgenza.

Assume l'inutilizzabilità degli esiti captativi ai sensi dell'art.270 cod.proc.pen. non ricorrendo ipotesi di connessione qualificata con quelli assunti in diversi procedimenti. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta l'omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui agli art.73 e 74 d.P.R. 309/90 per non essere stati evidenziati i rapporti del [OSCURATO:PERSONA]' con gli altri indagati in relazione alla ipotesi di reato ascritta, tenuto altresì conto che i presunti correi, CACCIOLA e TROPEANO, erano stati ritenuti responsabili del reato di detenzione, ma non della coltivazione dello stupefacente ed era stata altresì esclusa la ipotesi aggravata di cui all'art.80 comma 1 d.P.R. 309/90, né ricorrevano intercettazioni riferibili al ricorrente dalle quali potesse emergere in capo allo stesso un addebito di co-detenzione delle inflorescenze di canapa indica rinvenute nel luogo adiacente alla coltivazione, trattandosi di presenza occasionale nei suddetti luoghi 3.2 Quanto alle esigenze cautelari assume che il tribunale del riesame aveva del tutto pretermesso di valutarene i presupposti di attualità e di concretezza in relazione al tempo silente tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura (circa quattro anni) e della successiva condotta del prevenuto che non ha procedimenti penali pendenti, tenuto altresì conto che la compagine criminosa nel frattempo risulta essere venuta meno rendendo pertanto impossibile per il ricorrente la reiterazione di condotte criminose della stessa specie. 3.3 Con una quarta articolazione lamenta mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante ad effetti speciali di cui all'at.80 d.P.R. 309/90, non contestata ai correi nel separato giudizio e, comunque, insussistente in quanto non era stata superata la soglia limite di principio attivo di 2 Kg come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Polito 14722/2020). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo dei caratteri dell'autosufficienza, che pure si impongono allorquando la parte denunci un error in procedendo.

Sul punto l'articolazione è priva di confronto con quanto argomentato dal giudice distrettuale.

Invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (sez.5, n.5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv.280419-01) non potendosi il ricorrente limitare ad assumere, in termini del tutto generici, l'avvenuta violazione di regole processuali di atti del procedimento, assunti o autorizzati nel corso delle indagini preliminari in un assenza di allegazione ovvero di specifica indicazione o trascrizione degli stessi. 1.1 Sebbene il giudice di legittimità, in quanto giudice anche del fatto a fronte di motivo di ricorso che si risolve nella denuncia di "error in procedendo", è autorizzato ad accedere direttamente al fascicolo processuale per risolvere la relativa questione, deve comunque essere riaffermato il principio che risulta inammissibile la impugnazione nella quale sia stato eccepito un errore in procedendo senza peraltro allegare o indicare lo specifico atto da esaminare o sul quale compiere la verifica (sez.6, 16.1.2002 Gionta 221352; sez.3 16.4.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv 263343 in relazione a contestazioni assolutamente analoghe a quelle svolte contro i provvedimenti autorizzativi di intercettazioni telefoniche), con la conseguenza che è onere della parte, che lamenti la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare l'atto affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, se del caso provvedendo a depositarlo in copia nel giudizio di cassazione (cfr. sez.2, 11.4.2013, Cavaliere ed altri Rv.256540).

2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato in quanto si duole di un difetto di motivazione in relazione alla ricorrenza di gravità indiziaria, laddove la stessa risulta del tutto adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame in quanto delineata dalle interlocuzioni telefoniche intervenute con l'[OSCURATO:PERSONA] e con quelle ambientali intervenute con gli altri correi, dalle quali il [OSCURATO:PERSONA]' non solo risultava presente sul luogo della coltivazione, ove era stato visto transitare e sostare il motociclo dallo stesso condotto, ma anche impegnato con gli altri indagati in tutti gli incombenti concernenti la raccolta, la lavorazione e la preparazione dello stupefacente, nell'arco temporale monitorato dalle forze dell'ordine fino all'intervenuto sequestro del giorno 27 Luglio 2017 in cui pure il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dagli operatori allontanarsi a bordo del motociclo dallo stesso utilizzato. 2.1 Manifestamente infondate, generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata sono poi le censure concernenti la identificazione del ricorrente mediante l'ascolto della sua voce, a fronte delle intercettazioni intercorse con il l'[OSCURATO:PERSONA] tramite le rispettive utenze telefoniche, nonché delle intercettazioni ambientali in cui il [OSCURATO:PERSONA]' interloquiva con gli altri indagati, nonché mediante i servizi di OPG che avevano riconosciuto l'indagato mentre si dirigeva presso i fondi ove era in atto la coltivazione ed ivi parcheggiare il motociclo dallo stesso utilizzato.

3. Il motivo sulle esigenze cautelari non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha disposto un'attenuazione della misura e ha applicato nei confronti del ricorrente la misura non detentiva dell'obbligo di dimora, ritenuta adeguata a fronteggiare le esigenze desumibili alla personalità del reo.

Lungi dall'essersi fondata su elementi non specifici o congetturali, la prognosi formulata dal giudice del merito cautelare circa il concreto pericolo che, se posto in libertà, il ricorrente è in grado reiterare quel già sperimentato modello di condotta, riprendendo analoghi traffici illeciti di stupefacenti, si appalesa non illogica ma aderente alla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.5, n.12869 del 29/01/2022, Iordachescu, Rv.282941, sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 3.1 Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, ripetitività della condotte criminose concernenti il traffico di stupefacenti, collegamenti con personaggi di spicco del mondo del narcotraffico) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, rappresentando che si trattava di pericolo non solo ipotetico ma concreto e attuale.

4. Il quarto motivo di ricorso, concernente la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 2 d.P.R. 309/90 risulta privo di specificità.

Assume il ricorrente che i correi sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art.73 comma 4 d.P.R. 309/90 senza peraltro indicare gli estremi del provvedimento giudiziario richiamato e omettendo di considerare che nella odierna fase incidentale la valutazione rimessa al giudizio cautelare è quello concernente la gravità indiziaria del reato come prospettato nella contestazione provvisoria.

Al contempo difetta un reale interesse del ricorrente a dedurre il vizio concernente la diversa qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'editto cautelare in quanto, anche depurato della circostanza aggravante, il fatto di cui in imputazione provvisoria giustificherebbe, quanto a limiti edittali di pena ai sensi degli art.73 lett.c) ed 80 d.P.R. 309/90, l'adozione ovvero il mantenimento della misura cautelare in essere (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.269783).

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame cautelare, con la ordinanza impugnata, in parziale riforma della ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in data 16 Settembre 2022, riconosciuto l'affievolimento delle esigenze cautelari, sostituiva a [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con quella non detentiva dell'obbligo di dimora. La misura cautelare era stata adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato della detenzione e nella coltivazione in concorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, di 1227 piante di cannabis indica in agro in comune del reggino, adiacente a casolare rurale in cui erano state rinvenuti grandi quantitativi di inflorescenze poste ad essiccare e marijuana già essiccata pronta per il successivo commercio, in occasione del quale erano stati posti in arresto due sodali (CACCIOLA e TROPEANO). 2.11 giudice del riesame disattendeva le eccezioni di nullità- inutilizzabilità sollevate in relazione al materiale intercettivo acquisito evidenziandone la genericità e la mancata indicazione degli atti del procedimento cui la stessa eccezione era indirizzata, ribadendo peraltro la legittimità e la adeguata motivazione dei provvedimenti autorizzativi. Quanto ai gravi indizi di reità evidenziava le relazioni e i collegamenti intrattenuti dal ricorrente con i co-indagati, desumibili dall'attività intercettiva, nonché dai servizi di OPG nel corso dei quali il [OSCURATO:PERSONA]' era stato monitorato mentre si spostava con un motociclo per raggiungere il casolare attiguo alla coltivazione, dai quali veniva desunta la partecipazione dello stesso a una serie di attività connesse alla preparazione e alla lavorazione delle inflorescenze di canapa, che poi erano state rinvenute e sequestrate nel suddetto fondo, sito nel comune di Candidoni. Da tale fondo il ricorrente si era provvidenzialmente allontanato poco prima dell'intervento degli operanti di PG che avevano proceduto all'arresto dei correi TROPEANO e CACCIOLA e al sequestro dello stupefacente, come era emerso dall'ascolto delle comunicazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il co-indagato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle esigenze cautelari assumeva che il decorso del tempo tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare, a fronte peraltro di una situazione di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari già indicate dal giudice della cautela, giustificava la sostituzione della misura detentiva degli arresti domiciliari con quella non detentiva \./ dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con obbligo di non allontanamento dall'abitazione in orario notturno. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha articolato quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce difetto di motivazione in relazione alla eccezione sollevata di violazione degli art.267, 268, 270 cod.proc.pen. Assume che l'ordinanza omette di confrontarsi con le precise eccezioni svolte dalla difesa in ordine all'omessa motivazione sulla indispensabilità dello strumento captativo, tenuto conto che l'art.276 comma 2 bis cod.proc.pen. non era applicabile ratione temporis e, all'epoca dei fatti, non era ammesso un potere del PM di autorizzare mediante decreti di urgenza le intercettazioni tra presenti. Parimenti inutilizzabile era la intercettazione telefonica del 27/7/2018 per difetto di motivazione del decreto autorizzativo in assenza di una motivazione rafforzata sull'esigenza del ricorso al captatore informatico sull'utenza in uso all'[OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore violazione era ravvisata nei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari in relazione all'art.268 comma 3 cod.proc.pen. come eseguiti dall'ufficio del PM per la dichiarata insufficienza e inidoneità degli impianti in uso alle procure per l'attività captativa, anche in ordine al giudizio espresso dal GIP sulla indispensabilità della captazione, in assenza delle eccezionali ragioni di urgenza. Assume l'inutilizzabilità degli esiti captativi ai sensi dell'art.270 cod.proc.pen. non ricorrendo ipotesi di connessione qualificata con quelli assunti in diversi procedimenti. 3.1 Con una seconda articolazione lamenta l'omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui agli art.73 e 74 d.P.R. 309/90 per non essere stati evidenziati i rapporti del [OSCURATO:PERSONA]' con gli altri indagati in relazione alla ipotesi di reato ascritta, tenuto altresì conto che i presunti correi, CACCIOLA e TROPEANO, erano stati ritenuti responsabili del reato di detenzione, ma non della coltivazione dello stupefacente ed era stata altresì esclusa la ipotesi aggravata di cui all'art.80 comma 1 d.P.R. 309/90, né ricorrevano intercettazioni riferibili al ricorrente dalle quali potesse emergere in capo allo stesso un addebito di co-detenzione delle inflorescenze di canapa indica rinvenute nel luogo adiacente alla coltivazione, trattandosi di presenza occasionale nei suddetti luoghi 3.2 Quanto alle esigenze cautelari assume che il tribunale del riesame aveva del tutto pretermesso di valutarene i presupposti di attualità e di concretezza in relazione al tempo silente tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura (circa quattro anni) e della successiva condotta del prevenuto che non ha procedimenti penali pendenti, tenuto altresì conto che la compagine criminosa nel frattempo risulta essere venuta meno rendendo pertanto impossibile per il ricorrente la reiterazione di condotte criminose della stessa specie. 3.3 Con una quarta articolazione lamenta mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante ad effetti speciali di cui all'at.80 d.P.R. 309/90, non contestata ai correi nel separato giudizio e, comunque, insussistente in quanto non era stata superata la soglia limite di principio attivo di 2 Kg come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Polito 14722/2020). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo dei caratteri dell'autosufficienza, che pure si impongono allorquando la parte denunci un error in procedendo. Sul punto l'articolazione è priva di confronto con quanto argomentato dal giudice distrettuale. Invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (sez.5, n.5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv.280419-01) non potendosi il ricorrente limitare ad assumere, in termini del tutto generici, l'avvenuta violazione di regole processuali di atti del procedimento, assunti o autorizzati nel corso delle indagini preliminari in un assenza di allegazione ovvero di specifica indicazione o trascrizione degli stessi. 1.1 Sebbene il giudice di legittimità, in quanto giudice anche del fatto a fronte di motivo di ricorso che si risolve nella denuncia di "error in procedendo", è autorizzato ad accedere direttamente al fascicolo processuale per risolvere la relativa questione, deve comunque essere riaffermato il principio che risulta inammissibile la impugnazione nella quale sia stato eccepito un errore in procedendo senza peraltro allegare o indicare lo specifico atto da esaminare o sul quale compiere la verifica (sez.6, 16.1.2002 Gionta 221352; sez.3 16.4.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv 263343 in relazione a contestazioni assolutamente analoghe a quelle svolte contro i provvedimenti autorizzativi di intercettazioni telefoniche), con la conseguenza che è onere della parte, che lamenti la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare l'atto affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, se del caso provvedendo a depositarlo in copia nel giudizio di cassazione (cfr. sez.2, 11.4.2013, Cavaliere ed altri Rv.256540). 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato in quanto si duole di un difetto di motivazione in relazione alla ricorrenza di gravità indiziaria, laddove la stessa risulta del tutto adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame in quanto delineata dalle interlocuzioni telefoniche intervenute con l'[OSCURATO:PERSONA] e con quelle ambientali intervenute con gli altri correi, dalle quali il [OSCURATO:PERSONA]' non solo risultava presente sul luogo della coltivazione, ove era stato visto transitare e sostare il motociclo dallo stesso condotto, ma anche impegnato con gli altri indagati in tutti gli incombenti concernenti la raccolta, la lavorazione e la preparazione dello stupefacente, nell'arco temporale monitorato dalle forze dell'ordine fino all'intervenuto sequestro del giorno 27 Luglio 2017 in cui pure il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dagli operatori allontanarsi a bordo del motociclo dallo stesso utilizzato. 2.1 Manifestamente infondate, generiche e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata sono poi le censure concernenti la identificazione del ricorrente mediante l'ascolto della sua voce, a fronte delle intercettazioni intercorse con il l'[OSCURATO:PERSONA] tramite le rispettive utenze telefoniche, nonché delle intercettazioni ambientali in cui il [OSCURATO:PERSONA]' interloquiva con gli altri indagati, nonché mediante i servizi di OPG che avevano riconosciuto l'indagato mentre si dirigeva presso i fondi ove era in atto la coltivazione ed ivi parcheggiare il motociclo dallo stesso utilizzato. 3. Il motivo sulle esigenze cautelari non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha disposto un'attenuazione della misura e ha applicato nei confronti del ricorrente la misura non detentiva dell'obbligo di dimora, ritenuta adeguata a fronteggiare le esigenze desumibili alla personalità del reo. Lungi dall'essersi fondata su elementi non specifici o congetturali, la prognosi formulata dal giudice del merito cautelare circa il concreto pericolo che, se posto in libertà, il ricorrente è in grado reiterare quel già sperimentato modello di condotta, riprendendo analoghi traffici illeciti di stupefacenti, si appalesa non illogica ma aderente alla giurisprudenza di legittimità. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.5, n.12869 del 29/01/2022, Iordachescu, Rv.282941, sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 3.1 Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, ripetitività della condotte criminose concernenti il traffico di stupefacenti, collegamenti con personaggi di spicco del mondo del narcotraffico) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, rappresentando che si trattava di pericolo non solo ipotetico ma concreto e attuale. 4. Il quarto motivo di ricorso, concernente la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art.80 comma 2 d.P.R. 309/90 risulta privo di specificità. Assume il ricorrente che i correi sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art.73 comma 4 d.P.R. 309/90 senza peraltro indicare gli estremi del provvedimento giudiziario richiamato e omettendo di considerare che nella odierna fase incidentale la valutazione rimessa al giudizio cautelare è quello concernente la gravità indiziaria del reato come prospettato nella contestazione provvisoria. Al contempo difetta un reale interesse del ricorrente a dedurre il vizio concernente la diversa qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'editto cautelare in quanto, anche depurato della circostanza aggravante, il fatto di cui in imputazione provvisoria giustificherebbe, quanto a limiti edittali di pena ai sensi degli art.73 lett.c) ed 80 d.P.R. 309/90, l'adozione ovvero il mantenimento della misura cautelare in essere (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.269783). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i
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