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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2023:249
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0209

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑209/22 Procedimento penale con l’intervento di Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Procedura penale precontenziosa – Misura coercitiva di perquisizione personale e confisca – Normativa nazionale che non disciplina lo status di indagato – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure per la raccolta di prove»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], ha ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 2 ), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( 3 ) e degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi di legalità e di effettività.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di sostanze illecite.

Il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla tutela, alla luce del diritto all’informazione e del diritto di avvalersi di un difensore, previsti dalle direttive 2012/13 e 2013/48, di cui dovrebbe beneficiare la persona che, nella fase preliminare del procedimento penale, è oggetto di una perquisizione personale e di una confisca dei beni in suo possesso.

Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla portata del sindacato giurisdizionale sui mezzi coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove la cui predisposizione è richiesta dal diritto dell’Unione.

La presente causa solleva quindi questioni delicate connesse alla salvaguardia dei diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali sulle quali la Corte dovrà pronunciarsi nell’interesse dell’applicazione coerente del diritto dell’Unione nonché della tutela effettiva dei diritti fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2012/13

3. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro (…) di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

4. L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6; d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

5. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Verifica e ricorsi», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse».

2. Direttiva 2013/48

6. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 è così formulato: «La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale.

Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

7. L’articolo 3 di tale direttiva enuncia quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo.

In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti: a) prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c); c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale; d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3. Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue: a) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati.

Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. (...) c) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione: i) ricognizioni di persone; ii) confronti; iii) ricostruzioni della scena di un crimine. (...)

6. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi: (...) b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale».

8. L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

2. Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento».

B. Diritto bulgaro

9. Conformemente all’articolo 54 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), in vigore dal 29 aprile 2006 (DV n. 86, del 28 ottobre 2005; in prosieguo: l’«NPK»), la persona imputata è la persona che, in quanto tale, è sottoposta a procedimento penale alle condizioni e secondo le modalità previste da tale codice.

10. L’articolo 55 di detto codice, intitolato «Diritti della persona imputata», prevede quanto segue: «(1) All’imputato sono riconosciuti i seguenti diritti: sapere per quale reato è stata formulata l’imputazione a suo carico e sulla base di quali prove; rendere o rifiutare di rendere dichiarazioni sul capo di imputazione; avere accesso agli atti, incluse le informazioni ottenute con mezzi speciali di indagine, e procurarsi i necessari estratti; produrre prove; partecipare al procedimento penale; formulare domande, osservazioni e obiezioni; esprimersi per ultimo; proporre ricorso avverso gli atti lesivi dei suoi diritti ed interessi legittimi; e essere assistito da un difensore.

L’imputato ha diritto alla partecipazione del suo difensore agli atti investigativi e agli altri atti del procedimento che richiedono il suo coinvolgimento, salvo sua esplicita rinuncia a tale diritto. (...) (2) L’imputato ha diritto di ricevere informazioni generali idonee ad agevolare la scelta del proprio difensore.

Egli ha diritto di comunicare liberamente con il suo difensore, di incontrarlo in privato, di ricevere consulenze e qualsiasi altra assistenza legale, anche anteriormente all’inizio e nel corso dell’interrogatorio e durante ogni altro atto processuale in cui l’imputato è coinvolto. (...)».

11. L’articolo 164 del medesimo codice, intitolato «Perquisizione», dispone quanto segue: «(1) Nel corso del procedimento istruttorio la perquisizione di una persona è ammessa, in mancanza di autorizzazione del giudice di primo grado competente o del giudice di primo grado nel cui distretto l’atto è compiuto:

1. in caso di privazione della libertà;

2. qualora vi siano motivi sufficienti per ritenere che le persone presenti durante la perquisizione abbiano nascosto oggetti o documenti rilevanti per la causa. (2) La perquisizione è compiuta da una persona del medesimo sesso, alla presenza di testimoni della procedura dello stesso sesso. (3) Il verbale relativo all’atto investigativo compiuto viene presentato al giudice per la sua autorizzazione immediatamente e, in ogni caso, entro 24 ore».

12. L’articolo 212 dell’NPK, intitolato «Procedimento istruttorio», prevede quanto segue: «(1) Il procedimento istruttorio è avviato mediante provvedimento del pubblico ministero. (2) In caso di effettuazione di un’ispezione, che comprende una constatazione, una perquisizione, una confisca o l’interrogatorio di testimoni, il procedimento istruttorio si considera avviato con la redazione del verbale relativo al primo atto investigativo, qualora il compimento immediato di tali atti rappresenti l’unica possibilità per acquisire e assicurare le prove, nonché ove sia effettuata una perquisizione ai sensi dell’articolo

164. (3) L’autorità inquirente che ha compiuto un atto di cui al paragrafo 2 ne informa la procura immediatamente e, in ogni caso, entro 24 ore».

13. L’articolo 219 di tale codice, intitolato «Imputazione – Accusa e contenuto del provvedimento», dispone quanto segue: «(1) Ove siano raccolti elementi sufficienti a fondamento della colpevolezza di una determinata persona per un reato di diritto comune e se non sussiste alcun motivo di archiviazione del procedimento penale, l’autorità inquirente ne informa la procura e formula il capo di imputazione a carico della persona interessata (o la incrimina) mediante redazione del corrispondente provvedimento. (2) L’autorità inquirente può formulare il capo di imputazione a carico della persona interessata (o incriminarla) anche mediante redazione del verbale relativo al primo atto investigativo compiuto a suo carico, informandone la procura. (3) Nel provvedimento contenente l’imputazione (o l’incriminazione) e nel verbale di cui al paragrafo 2 sono indicati:

1. data e luogo di emissione;

2. autorità emittente;

3. nome completo della persona nei cui confronti è formulato l’atto di imputazione, reato contestatole nonché sua qualificazione giuridica;

4. elementi di prova alla base dell’imputazione, a condizione che tale divulgazione non ostacoli le indagini;

5. misure restrittive della libertà eventualmente adottate;

6. diritti riconosciuti all’imputato ai sensi dell’articolo 55, incluso il diritto di rifiutarsi di fornire spiegazioni, nonché il diritto a un difensore di propria scelta o d’ufficio. (...) (8) L’autorità inquirente non può compiere alcun atto investigativo con il coinvolgimento dell’imputato prima di aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 7».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. La controversia di cui al procedimento principale, pendente dinanzi al Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit), riguarda la richiesta del pubblico ministero del Rayonna prokuratura Lovech (procura distrettuale di Lovetch, Bulgaria) diretta ad ottenere l’approvazione, a posteriori, della perquisizione personale e della confisca effettuate nei confronti di AB.

15. L’8 febbraio 2022 tre ispettori di polizia della città di Lukovit hanno fermato e controllato un veicolo guidato da IJ all’interno del quale si trovavano altresì i suoi amici AB e KL.

Prima che il conducente del veicolo fosse sottoposto ad un test per l’accertamento del consumo di sostanze stupefacenti, AB e KL hanno dichiarato agli ispettori di polizia di essere in possesso di una sostanza narcotica.

Tale informazione è stata trasmessa al poliziotto in servizio di guardia presso il commissariato distrettuale di Lukovit incaricato dell’indagine, che ha redatto un verbale di comunicazione orale di notizia di reato.

16. Poiché il test antidroga del conducente ha avuto esito positivo, un ispettore di polizia ha proceduto all’ispezione del veicolo.

Inoltre, AB è stato sottoposto a perquisizione personale e, in proposito, è stato redatto un verbale «di perquisizione e confisca effettuate in via d’urgenza e soggette ad approvazione a posteriori da parte del giudice».

In tale verbale, il poliziotto incaricato dell’indagine ha dichiarato che detta perquisizione è stata effettuata per ragioni relative a sufficienti elementi indicanti il possesso di beni vietati dalla legge e nel quadro del procedimento istruttorio avviato dal Rayonno upravlenye Lukovit (Commissariato di polizia distrettuale di Lukovit, Bulgaria).

17. Nel corso di tale perquisizione, su AB è stata trovata una sostanza stupefacente.

L’8 febbraio 2022 il poliziotto incaricato dell’indagine ha quindi informato il pubblico ministero della procura distrettuale di Lovetch dell’esito di tale perquisizione e di aver avviato un procedimento istruttorio al riguardo.

Nel contesto del procedimento istruttorio già avviato, successivamente all’effettuazione della perquisizione e una volta che si trovava al commissariato di polizia, AB ha reso una dichiarazione scritta e ha confermato che le sostanze rinvenute su di lui erano stupefacenti destinati al suo consumo personale.

18. Il 9 febbraio 2022 il pubblico ministero ha presentato al Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit) una richiesta di approvazione del verbale relativo alla perquisizione personale e alla confisca effettuate nei confronti di AB.

19. Il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo alla questione se il sindacato giurisdizionale previsto dal diritto nazionale sulle misure coercitive di raccolta delle prove nella fase iniziale del procedimento penale costituisca una garanzia sufficiente del rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati, conformemente alle previsioni delle direttive 2012/13 e 2013/48.

20. In particolare, tale giudice dichiara anzitutto che il diritto nazionale non contiene una norma chiara riguardo alla portata del sindacato giurisdizionale sui mezzi coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove nel procedimento istruttorio e che, secondo la giurisprudenza dei giudici nazionali, il controllo della perquisizione, della perquisizione personale e della confisca ha ad oggetto la loro legittimità formale.

In proposito, esso ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha più volte condannato la Repubblica di Bulgaria per violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

21. Detto giudice afferma poi che il diritto bulgaro non conosce la nozione di «indagato», ma quella di «imputato», in forza della decisione del pubblico ministero o dell’autorità inquirente, e che, nel corso del procedimento istruttorio, esiste una prassi consolidata della polizia e del pubblico ministero consistente nel ritardare il momento a partire dal quale l’interessato è considerato «imputato», il che, di fatto, comporta l’elusione degli obblighi relativi al rispetto dei diritti della difesa degli indagati.

22. Infine, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza nazionale, risulterebbe che il tribunale competente, anche se convinto che i diritti della difesa dell’interessato non siano stati rispettati, non può sindacare l’addebito a carico di quest’ultimo o la sua imputazione in quanto ciò lederebbe il potere costituzionalmente sancito della procura di formulare l’imputazione.

In una simile ipotesi, il tribunale che esercita un controllo sulle misure coercitive del procedimento istruttorio dovrebbe necessariamente accettare l’atto di indagine qualora quest’ultimo sia stato realizzato in condizioni di urgenza, anche se ciò implica una lesione dei diritti della difesa.

23. In proposito, il giudice del rinvio dichiara che, sebbene la nozione di «indagato» sia estranea al diritto nazionale, in linea di principio l’articolo 219, paragrafo 2, del NPK potrebbe garantire i diritti della difesa di persone la cui colpevolezza non è corroborata da elementi di prova sufficienti ma che, in ragione della necessaria esecuzione di atti investigativi, si vedranno attribuire lo status processuale di «imputati» e potranno dunque beneficiare dei diritti contemplati all’articolo 55 del NPK, i quali soddisfano i requisiti di cui alle direttive 2012/13 e 2013/48.

Tuttavia, tale disposizione processuale non sarebbe chiara e sarebbe applicata in maniera ambigua e contraddittoria o, addirittura, non sarebbe affatto applicata.

24. Orbene, il giudice del rinvio non ha alcun dubbio che, nel caso di specie, AB rivesta, a prescindere dal diritto nazionale, lo status di «imputato di un reato» ai sensi della CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Ciò premesso, secondo il giudice del rinvio, in forza della normativa nazionale vigente, una persona potrà beneficiare dei propri diritti della difesa soltanto qualora abbia acquisito lo status di persona imputata, il che dipende dalla volontà dell’autorità che conduce l’indagine sotto la sorveglianza del pubblico ministero.

In proposito, tale giudice ritiene che il fatto di non fornire informazioni e di non permettere di avvalersi di un difensore in una fase iniziale del procedimento penale costituisca un vizio processuale insanabile, che può inficiare il carattere giusto ed equo del prosieguo del procedimento penale nel suo insieme.

25. Ciò premesso, il Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se i casi in cui, in sede di indagine su un reato connesso al possesso di sostanze stupefacenti, sono stati adottati provvedimenti coercitivi sotto forma di perquisizione personale e confisca a carico di una persona fisica che la polizia suppone essere in possesso di siffatte sostanze ricadano nell’ambito di applicazione [delle direttive 2012/13 e 2013/48].

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia lo status di tale persona ai sensi [di tali] direttive qualora il diritto nazionale non contempli la figura giuridica dell’“indagato” e l’“imputazione” della persona non avvenga mediante notifica ufficiale, e se a tale persona debba essere riconosciuto il diritto all’informazione e il diritto di avvalersi di un difensore.

3. Se il principio di legalità e il divieto di arbitrarietà ammettano una disposizione nazionale come quella dell’articolo 219, paragrafo 2, del [NPK], ai sensi del quale l’autorità inquirente può formulare l’atto di imputazione a carico di una persona anche nel quadro della redazione del verbale sul primo atto investigativo compiuto a suo carico qualora la legislazione nazionale non contempli la figura giuridica dell’“indagato” e, in base alla stessa, i diritti della difesa sorgano solo a partire dalla formulazione ufficiale dell’“imputazione”, rimessa, a sua volta, alla discrezionalità dell’autorità inquirente, e se una siffatta procedura nazionale leda l’esercizio effettivo e l’essenza del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2013/48].

4. Se il principio dell’efficacia del diritto dell’Unione ammetta una prassi nazionale in base alla quale il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove, compresa la perquisizione personale e la confisca disposte nel corso del procedimento istruttorio, non consente di verificare se sia stata commessa una violazione sufficientemente qualificata dei diritti fondamentali garantiti all’indagato e all’imputato dagli articoli 47 e 48 della [Carta, nonché dalle direttive 2012/13 e 2013/48].

5. Se il principio dello Stato di diritto ammetta disposizioni e una giurisprudenza nazionali ai sensi delle quali il giudice non ha il potere di esaminare l’imputazione di una persona, benché proprio ed esclusivamente da tale atto formale dipenda il riconoscimento dei diritti della difesa a favore di una persona fisica quando nei suoi confronti sono disposti provvedimenti coercitivi per finalità di indagine».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

26. La decisione di rinvio datata 18 marzo 2022 è pervenuta presso la cancelleria della Corte in pari data.

27. I governi ungherese e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

28. Nel corso della riunione generale del 17 gennaio 2023, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari

29. Ai sensi dell’articolo 67 [OSCURATO:PERSONA], l’Unione realizza «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri».

Posto che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni dell’autorità giudiziaria è considerato la pietra miliare della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale all’interno dell’Unione, è evidente che esso presuppone una fiducia reciproca tra i rispettivi sistemi giudiziari.

Infatti, il reciproco riconoscimento delle decisioni penali può essere efficace soltanto in un clima di fiducia, nel cui contesto non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri equivalenti alle loro.

Il ravvicinamento delle legislazioni penali, incluse le norme in materia di tutela e di diritti processuali, è pertanto uno dei mezzi privilegiati per rafforzare il reciproco riconoscimento e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti ( 4 ).

30. Le direttive 2012/13 e 2013/48 si inseriscono in una serie di misure legislative dirette appunto a fissare norme minime comuni in materia di diritti processuali.

La direttiva 2012/13 contiene norme da applicare in materia di informazioni da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, mentre la direttiva 2013/48 introduce norme relative al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

Tali diritti, che costituiscono l’espressione del diritto ad un processo giusto ed equo nel settore penale, sono sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta nonché all’articolo 6 della CEDU, il che conferisce loro valore costituzionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

31. La Repubblica di Bulgaria, come tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, è obbligata a trasporre dette direttive nel proprio ordinamento giuridico interno.

In tale contesto, si deve osservare che, sebbene la Commissione abbia richiamato l’attenzione sul fatto che nei confronti della Repubblica di Bulgaria è stata recentemente avviata una procedura di infrazione in proposito, resta nondimeno che il ruolo della Corte nel presente procedimento pregiudiziale dovrà limitarsi all’interpretazione delle pertinenti disposizioni dell’Unione, conformemente alla competenza attribuitale dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA].

Certamente, ciò non impedisce al giudice nazionale di trarre le necessarie conseguenze da un’interpretazione eventualmente in contrasto con i precetti del diritto nazionale al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione.

32. Le prime due questioni pregiudiziali riguardano l’applicabilità delle direttive 2012/13 e 2013/48 nelle circostanze del procedimento principale.

Per contro, le altre tre questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, sulla conformità al diritto dell’Unione della vigente normativa bulgara, considerato che quest’ultima è caratterizzata da alcune specificità descritte dal giudice del rinvio.

Poiché la seconda e la quinta questione presentano sovrapposizioni tematiche, le tratterò congiuntamente nell’ambito della mia analisi.

Infine, la quarta questione sarà trattata prima della terza questione, in quanto richiede l’interpretazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

1. Criteri che determinano l’applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48

33. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se casi in cui sono stati adottati provvedimenti coercitivi, in particolare una perquisizione e/o una confisca, in sede di indagine a carico di una persona sospettata della commissione di un reato rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48.

Al fine di rispondere a tale questione, è necessario individuare anzitutto l’ambito di applicazione di dette direttive.

34. Come si vedrà nel prosieguo, si tratta in primo luogo di stabilire, mediante interpretazione delle disposizioni pertinenti, in quale fase del procedimento penale i diritti processuali garantiti da tali direttive debbano essere riconosciuti alla persona interessata.

Anche il tipo di misure a cui l’interessato è esposto nell’ambito del procedimento penale costituisce un indizio che permette di decidere dell’applicabilità di dette direttive.

35. Per quanto concerne l’ambito di applicazione della direttiva 2012/13, l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima stabilisce che la direttiva si applica nei confronti delle persone indagate o imputate nel contesto di procedimenti penali «che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato , fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione» ( 5 ).

36. Come risulta dal considerando 19 della direttiva 2012/13, il diritto all’informazione relativa ai diritti di cui beneficiano gli indagati e gli imputati mira a salvaguardare l’equità del procedimento penale permettendo l’esercizio effettivo dei diritti della difesa fin dall’inizio del procedimento.

Nel medesimo considerando si precisa pertanto che «le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte della polizia o di un’altra autorità competente» ( 6 ).

37. Analogamente, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce che quest’ultima si applica «dal momento in cui [gli indagati o gli imputati] sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato , indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale» ( 7 ).

Inoltre, i considerando 12 e 19 della direttiva 2013/48 precisano che, per garantire l’equità del procedimento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore « senza indebito ritardo » ( 8 ).

38. Come già dichiarato dalla Corte, gli ambiti di applicazione rispettivi delle direttive 2012/13 e 2013/48 sono definiti in termini pressoché identici all’articolo 2 di ciascuna di esse ( 9 ).

Si deve, tuttavia, osservare che la più recente delle due direttive, ossia la direttiva 2013/48, contiene l’ulteriore precisazione secondo cui l’informazione può essere procurata «mediante notifica ufficiale o in altro modo».

A mio avviso, tale chiarimento, che contribuisce all’efficacia delle direttive, può ritenersi applicabile anche alla direttiva 2012/13.

39. Dalla lettura delle citate disposizioni, nonché dai pertinenti considerando, discende dunque che le direttive 2012/13 e 2013/48 si applicano nel momento in cui sono soddisfatte due condizioni: in primo luogo, la persona interessata è de facto indagata o imputata per un reato e, in secondo luogo, è stata informata dalle autorità competenti, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata.

Spiegherò dettagliatamente questi due criteri prima di applicarli alle circostanze del procedimento principale.

40. Sebbene, nell’interesse di un’efficace applicazione delle direttive a tutte le eventuali circostanze, non sia auspicabile imporre requisiti eccessivamente rigorosi riguardo alla forma di tale notifica, mi sembra necessario che non permanga alcun dubbio in ordine all’esistenza di sospetti nei confronti della persona interessata .

Tale condizione è importante non solo al fine di proteggere la persona interessata da qualsiasi situazione giuridica ambigua, ma altresì tenuto conto del fatto che le autorità competenti hanno un certo numero di obblighi che, in caso di violazione, possono costituire vizi processuali capaci di inficiare la legittimità delle decisioni adottate dalle autorità stesse.

Per evitare un simile scenario, le autorità competenti dovrebbero sincerarsi che la persona interessata sia consapevole di qualsiasi sospetto nei suoi confronti.

41. Le informazioni in proposito devono essere comunicate «prontamente» e, in ogni caso, «al più tardi anteriormente al primo interrogatorio» dell’indagato o dell’imputato da parte della polizia nell’ambito del procedimento penale.

Il fatto che le direttive 2012/13 e 2013/48 facciano riferimento ad un lasso di tempo e non ad un momento preciso «nel corso del procedimento», come suggerisce il considerando 19 della direttiva 2012/13, permette di dedurre che, sebbene le autorità dispongano di una certa discrezionalità nella scelta del momento in cui informano l’interessato, non può esservi un ritardo eccessivo nella fornitura di tale informazione, che impedisca alla persona interessata di esercitare i propri diritti della difesa.

Ne consegue che, per essere efficace, la comunicazione dei diritti deve necessariamente avvenire in una fase iniziale del procedimento ( 10 ).

42. Al riguardo, si deve precisare che la Corte è consapevole dell’importanza di una siffatta comunicazione in circostanze particolarmente delicate, segnatamente qualora sia in gioco la libertà della persona interessata, avendo dichiarato che «le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi» ( 11 ).

43. Si deve inoltre osservare, per quanto concerne il momento entro il quale l’interessato dev’essere informato, che, come risulta dal considerando 20 della direttiva 2013/48, «[a]i fini della presente direttiva, non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto finalizzate a (...) determinare se le indagini debbano essere avviate, ad esempio, nel corso di un controllo su strada o durante controlli periodici su base casuale qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato» ( 12 ).

2. Applicazione dei criteri individuati nelle circostanze del procedimento principale

44. Se questi due criteri vengono applicati nelle circostanze del procedimento principale, l’elemento decisivo ai fini della risposta alla prima questione è sapere se, nel momento in cui la perquisizione e la confisca hanno avuto luogo, AB fosse già indagato de facto e se ne fosse stato informato in sede di esecuzione dei provvedimenti coercitivi.

Dall’esposizione dei fatti contenuta nella decisione di rinvio risulta che AB si è autoincriminato prima della perquisizione e della confisca dichiarando di detenere stupefacenti.

La sua confessione è stata riportata nel verbale come segnalazione orale di un reato.

Su tale base, AB è stato invitato a consegnare gli stupefacenti in suo possesso.

45. Da tali fatti si può dedurre che AB è stato sospettato della commissione di un reato.

Infatti, il ricorso a tali specifiche misure procedurali indica in maniera univoca che AB è stato trattato come un «indagato».

Mi sembra che AB debba esserne stato consapevole, tanto più che la sua confessione ha avuto quale conseguenza immediata la sua sottoposizione ad una perquisizione personale e ad una confisca.

Entrambe le condizioni per l’applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48, menzionate al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, mi sembrano dunque soddisfatte fin dal momento in cui AB ha dichiarato alla polizia di essere in possesso di stupefacenti.

3. Elementi che non incidono sull’applicabilità delle direttive 2012/13 e 2013/48

46. A fini di completezza, ritengo necessario esporre brevemente le ragioni per le quali il fatto che AB non sia stato formalmente «informato» dalla polizia dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti e del suo status in tale procedimento mi sembra privo di qualsiasi incidenza sull’applicabilità delle direttive 2012/13 e 2013/48 nel caso di specie.

47. In primo luogo, si deve osservare che dalla giurisprudenza della Corte ( 13 ) risulta che «un’informazione della persona interessata da parte delle autorità competenti di uno Stato membro è sufficiente , e questo a prescindere dalla modalità » e che « l[a] modalità con l[a] qual[e] una siffatta informazione [le] perviene (...) è irrilevante ».

Tale giurisprudenza relativa alla direttiva 2013/48, applicabile anche alla direttiva 2012/13, conferma l’interpretazione secondo cui non possono essere imposti requisiti eccessivamente rigorosi riguardo alla forma di detta notifica.

48. In secondo luogo, le particolari circostanze del procedimento principale, ossia il fatto che lo stesso AB abbia assunto l’iniziativa dichiarando alla polizia di detenere stupefacenti, non lasciano alcun dubbio sull’avvio di un siffatto procedimento penale .

Come già detto, AB deve esserne stato consapevole, in quanto tale confessione ha avuto come conseguenza una perquisizione personale e una confisca da parte della polizia.

Di fronte ad una simile situazione, egli doveva ragionevolmente aspettarsi che, a partire da tale momento, sarebbe stato trattato come un «indagato».

Di conseguenza, gli atti così compiuti devono essere considerati equivalenti ad una «informazione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, delle direttive 2012/13 e 2013/48.

49. In terzo luogo, ritengo che, ai fini dell’applicazione di tali direttive, sia irrilevante che il diritto di uno Stato membro non conosca formalmente la nozione di «indagato», come apparentemente avviene nel diritto bulgaro.

Al riguardo, si deve osservare che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione che, in quanto criterio giuridico, dà accesso all’ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 e, pertanto, dev’essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In tale contesto, mi preme ricordare che spetta al diritto nazionale conformarsi al quadro giuridico interno dell’Unione e non viceversa.

Poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a trasporre correttamente dette direttive, nonché le relative nozioni specifiche, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, essi non possono validamente fondarsi su carenze o eventuali lacune nella propria normativa al fine di sottrarsi ai loro obblighi.

4. Risposta alla prima questione pregiudiziale

50. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che ricadono nell’ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 i casi in cui, nel corso di un’indagine nei confronti di una persona sospettata della commissione di un reato, sono stati adottati provvedimenti coercitivi come una perquisizione personale e/o una confisca.

C. Sulla seconda e sulla quinta questione pregiudiziale

1. Divieto di pratiche arbitrariamente restrittive che possono impedire l’esercizio effettivo dei diritti processuali connessi allo status di «indagato»

51. Con la seconda e la quinta questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, quale sia lo status di una persona ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48, qualora il diritto nazionale non riconosca lo status di «indagato» e l’«imputazione» della persona non sia avvenuta mediante notifica ufficiale, quale atto «formale».

Il giudice del rinvio chiede inoltre se detta persona debba beneficiare del diritto all’informazione e del diritto di avvalersi di un difensore.

Sebbene la risposta a tale questione sia deducibile dalle precedenti considerazioni, ritengo nondimeno opportuno approfondire l’analisi di alcuni aspetti giuridici a fini di chiarezza.

52. Come spiegato in sede di esame della prima questione, lo status processuale di una persona nelle circostanze descritte nella decisione di rinvio è quello di «indagato» ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48.

Poiché si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la persona interessata beneficia di tale status processuale in forza dell’applicabilità di tali direttive nel caso di specie, sebbene non le sia stato attribuito lo status di «imputato» mediante una notifica ufficiale, come previsto dalla normativa nazionale in vigore.

È sufficiente che la persona interessata sia indagata de facto per la commissione di un reato, senza che sia necessario formalizzare tali sospetti in un atto o in una comunicazione specifica.

53. Un’interpretazione di segno contrario, secondo la quale il godimento dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48 debba dipendere interamente dall’adozione di un atto «formale» delle autorità, sarebbe arbitrariamente restrittiva e non assicurerebbe l’esercizio effettivo dei diritti sanciti da tali direttive.

Infatti, sussisterebbe il rischio non trascurabile che la persona interessata si autoincrimini a causa della mancata conoscenza dei propri diritti per il motivo che non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte delle autorità nazionali.

Un simile risultato metterebbe indubbiamente a rischio i principi dell’equo processo nel settore del diritto penale.

Orbene, mi preme sottolineare che le autorità nazionali competenti, non potendo validamente basarsi su eventuali carenze o lacune della loro normativa al fine di esimersi dai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, sono tenute ad assicurare il pieno godimento dei diritti processuali garantiti da dette direttive.

54. Come discende dall’esame della prima questione, la comunicazione dei diritti deve necessariamente avvenire nella fase iniziale del procedimento ( 14 ), in quanto la Corte ha precisato che tale informazione deve intervenire « il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui [le persone interessate] sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi » ( 15 ).

Nell’interesse di una tutela effettiva della persona coinvolta, aggiungerei che tale regola dovrebbe essere applicata non soltanto qualora quest’ultima debba fare fronte alle misure coercitive più severe come l’arresto o la privazione temporanea della libertà, ma anche qualora i sospetti di cui è oggetto giustifichino altri atti coercitivi che interferiscono in misura significativa con i diritti fondamentali .

55. Per tali ragioni, ritengo che un approccio conforme alle disposizioni della direttiva 2012/13 sarebbe consistito nell’informare immediatamente AB dei suoi diritti quando la polizia ha deciso di effettuare una perquisizione personale e di confiscare gli stupefacenti in suo possesso, in reazione alla sua confessione.

È infatti evidente che AB era esposto a tutte le misure di cui le autorità competenti disponevano nell’ambito dei procedimenti penali a partire dal momento in cui si è autoincriminato in presenza della polizia.

In tale contesto, si deve inoltre sottolineare che, benché AB abbia potuto implicitamente dedurre di essere divenuto un «indagato» in ragione dei provvedimenti coercitivi adottati nei suoi confronti, tale circostanza non può sostituirsi all’integrale comunicazione dei suoi diritti processuali .

56. Per quanto attiene specificamente al diritto di avvalersi di un difensore, occorre osservare che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/48 prevede che gli indagati e gli imputati hanno diritto di avvalersi di un difensore «in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo» o, rispettivamente, «senza indebito ritardo» e, in ogni caso, « prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria» (il corsivo è mio).

Sebbene, come ho spiegato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, le domande preliminari effettuate dalla polizia nel corso di un «controllo su strada» o durante «controlli periodici su base casuale» non possano essere considerate un «interrogatorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/48, le informazioni fornite dal giudice del rinvio permettono di dedurre che, in ogni caso, AB è stato sottoposto ad un simile interrogatorio in una fase successiva delle indagini.

Più concretamente, dalla decisione di rinvio risulta che «[n]el corso del procedimento istruttorio già avviato, successivamente all’effettuazione della perquisizione e in un momento e in un luogo non meglio indicati (verosimilmente presso il commissariato di polizia), [l’ispettore della polizia giudiziaria incaricato] ha chiesto ad AB una dichiarazione scritta conformemente alla legge sul Ministero dell’Interno».

Di conseguenza, ritengo che AB avrebbe dovuto poter avvalersi di un difensore al più tardi in tale fase del procedimento.

2. Risposta alla seconda e alla quinta questione pregiudiziale

57. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, propongo di rispondere alla seconda e alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «indagato» ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Una persona indagata de facto per la commissione di un reato possiede la qualifica di «indagato» ai sensi di tali direttive, anche se il diritto nazionale non conosce tale status processuale e non attribuisce alla persona sospettata i diritti che le spettano.

Queste direttive ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali i diritti della difesa sorgono soltanto a partire dal momento della formale «imputazione» della persona interessata, in quanto tale atto è effettuato, quale presupposto per l’applicazione dei diritti e delle garanzie procedurali previsti dal diritto nazionale, nel pieno rispetto del potere discrezionale dell’autorità inquirente, che non è tenuta ad informare nel più breve tempo possibile la persona indagata de facto dei sospetti a suo carico.

D. Sulla quarta questione pregiudiziale

1. Compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo di un sindacato giurisdizionale limitato al rispetto dei requisiti formali

58. Con la quarta questione pregiudiziale, che ritengo debba essere trattata prima della terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2012/13 e 2013/48 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale, nel contesto della procedura di approvazione a posteriori da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove per le esigenze di un’indagine penale, il giudice non può verificare se vi sia stata una violazione dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati, garantiti da tali direttive e da tali articoli.

59. Al riguardo, il giudice del rinvio precisa che sebbene, conformemente all’articolo 164, paragrafo 3, del NPK, la perquisizione personale effettuata sulla base di un verbale, nell’ambito del procedimento istruttorio, debba essere assoggettata ad un sindacato giurisdizionale a posteriori, quest’ultimo, secondo la giurisprudenza nazionale pertinente, verte soltanto sui requisiti formali da cui dipende la legittimità di tale misura e della confisca che ne è derivata e non permette al giudice competente di esaminare il rispetto dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48.

60. Ai fini dell’esame di tale questione, occorre anzitutto ricordare che, in forza dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo.

Inoltre, conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

L’applicabilità di tali disposizioni è indiscutibile nel caso di specie, dato che il procedimento principale riguarda una situazione nella quale le autorità bulgare attuano il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta.

Infatti, poiché la normativa bulgara in questione è volta ad attuare le direttive 2012/13 e 2013/48, che garantiscono il diritto all’informazione e il diritto di avvalersi di un difensore ad un indagato e/o imputato nei procedimenti penali, essa rientra nell’ambito di applicazione della Carta.

Come più volte dichiarato dalla Corte, le due direttive muovono dai diritti enunciati segnatamente negli articoli 47 e 48 della Carta e intendono promuovere tali diritti ( 16 ).

61. Per quanto attiene all’interpretazione della direttiva 2012/13, occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima esige che «le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare , secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva» (il corsivo è mio).

Secondo la giurisprudenza della Corte, tenuto conto dell’importanza del diritto a un ricorso effettivo, tutelato dall’articolo 47 della Carta, e del testo chiaro, incondizionato e preciso dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, quest’ultima disposizione osta a qualsiasi misura nazionale che ostacoli l’esercizio di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti tutelati da tale direttiva ( 17 ).

La Corte ha dichiarato che la stessa interpretazione si impone per quanto riguarda l’articolo 12 della direttiva 2013/48, secondo il quale «gli indagati e imputati in un procedimento penale (...) dispong[o]no di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva» ( 18 ).

62. Di conseguenza, entrambe le direttive impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di prevedere un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti da esse sanciti, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

Ciò detto, si deve sottolineare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, il diritto di contestare le eventuali violazioni di tali diritti è riconosciuto, rispettivamente, secondo «le procedure del diritto nazionale» e ai sensi del «diritto nazionale».

Le citate disposizioni, dunque, non determinano né le modalità secondo le quali le violazioni di detti diritti devono poter essere fatte valere, né il momento, nel corso del procedimento penale, in cui ciò può essere fatto, lasciando quindi agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità ai fini dell’individuazione degli specifici mezzi di ricorso .

63. Tale interpretazione delle disposizioni delle direttive 2012/13 e 2013/48 è confermata dai loro rispettivi considerando.

Così, al considerando 36 della direttiva 2012/13, si afferma che il diritto di contestare il rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi di tale direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse « non comporta, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti » (il corsivo è mio).

Il considerando 50 della direttiva 2013/48 si esprime nello stesso senso allorché afferma, in sostanza, che l’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di garantire che siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento fa salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove e «non dovrebbe impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere prodotte davanti a un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell’ammissibilità di tali prove » (il corsivo è mio).

Da quanto precede discende che il principio di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri trova applicazione, fatti salvi i limiti fissati dal diritto dell’Unione.

2. Limitazione dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad opera dei principi di equivalenza e di effettività

64. Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione.

A questo proposito, conformemente al principio di leale cooperazione ormai sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

Tali esigenze di equivalenza e di effettività esprimono l’obbligo generale per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione, inclusi i diritti della difesa ( 19 ).

65. La necessità di tener conto del principio di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri si spiega con il fatto che le direttive 2012/13 e 2013/48 sono state adottate sulla base giuridica dell’articolo 82, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il quale consente soltanto di stabilire norme minime in materia di «diritti della persona» nella procedura penale.

Con tale approccio, il legislatore ha perseguito lo scopo di facilitare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, al quale ho fatto riferimento nelle presenti conclusioni ( 20 ).

Tuttavia, non si deve dimenticare che, poiché tali direttive partecipano a un’armonizzazione minima dei procedimenti penali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, non possono essere considerate strumenti completi ed esaustivi.

Di conseguenza, come precisato dal considerando 40 della direttiva 2012/13 e dal considerando 54 della direttiva 2013/48, esse lasciano gli [OSCURATO:PERSONA] membri liberi di ampliare i diritti che prevedono, al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalle direttive stesse, livello di tutela che non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU ( 21 ).

66. Per quanto concerne il principio di equivalenza, dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta in alcun modo che tale principio sia violato dalla giurisprudenza nazionale in questione, in forza della quale, nell’ambito del procedimento di approvazione, a posteriori, da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove per le esigenze di un’indagine penale, il sindacato giurisdizionale verte soltanto sui requisiti formali da cui dipende la legittimità di tali misure e non permette al giudice competente di prendere in esame il rispetto dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48.

Infatti, tale giurisprudenza tende ad applicarsi a prescindere dal fatto che il provvedimento coercitivo sia stato adottato in violazione di un diritto individuale che si fonda sulle disposizioni del diritto nazionale oppure sulle disposizioni del diritto dell’Unione.

67. Per contro, il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine alla conformità di tale prassi nazionale al principio di effettività.

Riferendosi alla giurisprudenza della Corte EDU, esso ricorda che le confessioni stragiudiziali di un indagato in assenza dell’assistenza di un avvocato, in tale fase iniziale, possono comportare un pregiudizio per l’equità del processo, in violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU.

Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza dei giudici bulgari ha unanimemente rifiutato di riconoscere come prove le informazioni fornite da persone che di fatto sono indagate, ma che spesso vengono interrogate come testimoni sulle proprie azioni illecite .

Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che tale sanzione processuale su base probatoria possa rappresentare una garanzia sufficiente del fatto che i diritti della difesa dei cittadini, come previsti dalla Carta e considerati nel dettaglio dalle direttive 2012/13 e 2013/48, saranno rispettati.

68. Per quanto concerne il summenzionato principio di effettività, occorre ricordare anzitutto che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dall’impianto sistematico dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto ( 22 ).

69. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai singoli dall’ordinamento giuridico dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 23 ).

70. Sulla scorta di tale giurisprudenza, la valutazione del rispetto del principio di effettività richiede l’analisi non già dell’insieme dei rimedi giuridici esistenti in uno Stato membro, bensì un’analisi contestualizzata della norma che si asserisce pregiudichi tale principio, il che può implicare l’analisi di altre norme procedurali applicabili nell’ambito del mezzo di ricorso la cui effettività è posta in dubbio o quella di mezzi di ricorso aventi il medesimo oggetto di quest’ultimo ( 24 ).

La Corte considera che le sentenze emesse sono quindi il risultato di valutazioni specifiche, effettuate in considerazione dell’insieme del contesto di fatto e di diritto proprio di ciascuna causa e che non possono essere trasposte automaticamente in settori diversi da quelli nell’ambito del quale sono state formulate ( 25 ).

3. Caratteristiche del sindacato giurisdizionale svolto dai giudici bulgari

71. Per quanto concerne l’esame del caso di specie, mi sembra che risulti sia dalla formulazione sia dagli obiettivi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, così come dalle precisazioni fornite dai citati considerando, che non è contrario al diritto dell’Unione che uno Stato membro limiti il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove alla loro legittimità formale se, successivamente, nel contesto del processo penale, il giudice di merito è in grado di verificare che i diritti della persona interessata derivanti da dette direttive, letti alla luce dei diritti fondamentali, siano stati garantiti .

La domanda di pronuncia pregiudiziale suggerisce che tale ipotesi ricorra appunto nel diritto bulgaro.

Infatti, come indicato al paragrafo 67 delle presenti conclusioni, i giudici bulgari rifiutano di riconoscere la qualità di prove alle informazioni raccolte in violazione dei diritti processuali garantiti agli indagati nell’ambito di un procedimento penale.

72. In altri termini, l’attuale giurisprudenza dei giudici bulgari permette di escludere informazioni ed elementi di prova ottenuti in violazione delle prescrizioni del diritto dell’Unione, nel caso di specie dell’articolo 3 della direttiva 2012/13, relativo alla comunicazione all’indagato dei suoi diritti, e dell’articolo 3 della direttiva 2013/48, relativo al diritto di avvalersi di un difensore.

Le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito di un procedimento penale non rimangono dunque senza rimedio ( 26 ).

Al contrario, sembrerebbe che qualsiasi indagato abbia la possibilità di far valere una violazione dei propri diritti nel contesto del procedimento penale.

Così, il meccanismo che l’ordinamento giuridico bulgaro sembra aver adottato presenta analogie con i meccanismi elaborati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, siano essi previsti dal diritto scritto (diritto costituzionale/normativa penale) o dal diritto consuetudinario.

Del resto, non è raro che tali meccanismi traggano appunto origine dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali.

Risulta pertanto che le norme processuali nel diritto bulgaro, come interpretate dai giudici competenti, non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto dell’indagato di contestare, conformemente alle procedure nazionali, una violazione dei summenzionati diritti processuali.

Se è vero che il giudice del rinvio esprime alcune riserve in proposito, in particolare in ordine all’idoneità dei meccanismi previsti dal diritto bulgaro a salvaguardare i diritti dell’indagato, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene elementi sufficienti ad avvalorare tale tesi.

73. Si deve inoltre constatare che il giudice del rinvio non indica quali potrebbero essere le misure da adottare o da sviluppare in via legislativa o giurisprudenziale al fine di rafforzare la tutela dei diritti processuali dell’indagato nel contesto di un procedimento penale.

Poiché il governo bulgaro non è intervenuto nella presente causa, le sole informazioni sulle quali la Corte può basarsi sono quelle fornite dal giudice del rinvio.

Ciò detto, ritengo che, in ogni caso, non spetti alla Corte suggerire eventuali riforme alle autorità competenti, soprattutto se si tiene conto della diversità dei meccanismi e dei mezzi di ricorso noti nei differenti [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di garantire la trasposizione delle direttive 2012/13 e 2013/48.

Il ruolo della Corte nella presente causa deve piuttosto limitarsi all’esame della questione se l’esercizio del diritto ad un ricorso effettivo sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

Considerate le informazioni disponibili, occorre rispondere a tale questione in senso negativo .

74. Ritengo che tale conclusione non possa essere modificata da un’analisi alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, ai quali il giudice del rinvio fa riferimento.

Per quanto attiene, in particolare, all’articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non obbliga, in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad istituire, per salvaguardare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale.

La situazione è diversa soltanto qualora dall’ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo complesso, risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione ( 27 ).

Orbene, come ammesso dallo stesso giudice del rinvio, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

75. Per le ragioni illustrate ai paragrafi precedenti, sono incline a concludere che la normativa bulgara in materia di procedura penale, come interpretata dai giudici nazionali, non solleva dubbi in ordine al principio di effettività .

Tale principio non osta ad un esame giurisdizionale vertente soltanto sui requisiti formali di un provvedimento coercitivo, come una perquisizione, in assenza di una verifica del rispetto dei diritti che discendono dalle direttive 2012/13 e 2013/48, lette alla luce dei diritti fondamentali, purché un siffatto rispetto possa essere verificato nell’ambito del processo penale dal giudice di merito , che si pronuncerà sulla colpevolezza di AB.

Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio, che ha una conoscenza diretta delle norme processuali applicabili, effettuare le opportune verifiche e, se del caso, trarne tutte le conseguenze necessarie al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione.

76. In tale contesto, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato qualora questo non abbia recepito entro il termine la direttiva nell’ordinamento nazionale ovvero l’abbia recepita in modo non corretto ( 28 ).

Nella propria giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e l’articolo 12 della direttiva 2013/48, nonché l’articolo 47 della Carta, sono disposizioni chiare, incondizionate e precise ( 29 ).

Di conseguenza, esse hanno un effetto diretto.

Ne deriva che coloro che sono de facto «indagati» in forza del diritto bulgaro, come AB nel procedimento principale, devono poter avvalersi direttamente dei mezzi di ricorso previsti all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e all’articolo 12 della direttiva 2013/48, letti in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta.

4. Risposta alla quarta questione pregiudiziale

77. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, non osta a che uno Stato membro limiti il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove alla loro legittimità formale se, successivamente, nell’ambito del processo penale, il giudice di merito è in condizione di verificare che i diritti dell’interessato che discendono dalle direttive 2012/13 e 2013/48, lette alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, siano stati garantiti.

E. Sulla terza questione pregiudiziale

1. Proposta di riformulazione della questione

78. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il principio di legalità e il divieto di arbitrarietà nonché la direttiva 2013/48 e, più specificamente, il suo articolo 3, paragrafo 3, lettera b), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale soltanto le persone nei cui confronti sia stata formulata formalmente l’«imputazione» ottengono la possibilità di beneficiare dei diritti che discendono da tale direttiva, mentre il momento di detta formulazione è lasciato alla discrezionalità dell’autorità inquirente.

79. Mi sembra che la risposta a tale questione discenda con chiarezza dall’esame delle precedenti questioni.

Come ho già spiegato nelle presenti conclusioni ( 30 ), un’interpretazione secondo la quale il godimento dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48 dovesse dipendere interamente dall’adozione di un atto «formale» delle autorità nazionali sarebbe arbitrariamente restrittiva e non assicurerebbe l’esercizio effettivo dei diritti sanciti dalle direttive.

Sembra infatti inconciliabile con la condizione, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, ossia che l’interessato benefici «senza indebito ritardo» dell’assistenza di un difensore ( 31 ), subordinare l’esercizio effettivo di tale diritto alla sola discrezionalità delle autorità competenti.

80. Sebbene la terza questione possa sembrare, a prima vista, superflua, tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre ricordare che, nella sua risposta, la Corte dovrà necessariamente prendere in considerazione le particolari circostanze della controversia di cui al procedimento principale, ossia il fatto che quest’ultima riguarda la richiesta di approvazione, a posteriori, da parte del giudice, della perquisizione e della confisca delle sostanze rinvenute su AB.

Nel prosieguo esaminerò la terza questione tenendo conto di tali circostanze.

In quest’ottica, la questione sollevata dal giudice del rinvio sembra piuttosto volta a stabilire se l’articolo 3 della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale permette che una perquisizione personale e una confisca di beni illeciti siano effettuate senza che la persona interessata benefici del diritto di avvalersi di un difensore.

81. Se la Corte dovesse interpretare la terza questione nel senso proposto, occorrerebbe, anzitutto, richiamare l’attenzione sul fatto che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 impone requisiti rigorosi in quanto prevede che gli indagati o gli imputati debbano avvalersi di un difensore «senza indebito ritardo» e, «[i]n ogni caso», a partire dal primo di quattro momenti specifici elencati in tale disposizione , lettere da a) a d).

Poiché la perquisizione e la confisca di beni illeciti, in quanto tali, non compaiono tra i momenti menzionati da detta disposizione , occorrerebbe, in linea di principio, escludere una violazione del diritto di avvalersi di un difensore, a meno che le circostanze del caso di specie corrispondano ai criteri di uno o più di detti momenti specifici, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare.

Le considerazioni che seguono possono essere di aiuto al giudice del rinvio ai fini dell’applicazione di questa stessa disposizione.

2. Sul diritto di avvalersi di un difensore prima che l’indagato sia interrogato dalla polizia

82. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/48, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria.

Tale disposizione costituisce una codificazione della giurisprudenza della Corte EDU ( 32 ), in forza della quale il diritto a un equo processo, consacrato dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, esige, di regola, che l’accesso ad un avvocato sia consentito sin dal primo interrogatorio di un sospettato da parte della polizia, salvo dimostrare, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, che esistono ragioni imperative per limitare tale diritto ( 33 ).

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dopo la perquisizione, AB è stato sottoposto, nel commissariato di polizia, ad interrogatori nel corso dei quali ha fornito spiegazioni e ha confermato per iscritto le proprie confessioni.

Orbene, sembrerebbe che AB non sia stato informato del suo diritto di avvalersi di un difensore e non abbia esercitato effettivamente tale diritto, il che è problematico alla luce dei diritti garantiti dalla direttiva 2013/48.

Ritengo che un simile modus operandi da parte delle autorità incaricate delle indagini penali non possa essere considerato conforme ai requisiti di tale direttiva.

3. Sul diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione di libertà dell’indagato

83. Indipendentemente dalle precedenti considerazioni, si pone la questione se AB avrebbe potuto esercitare il suo diritto di avvalersi di un difensore al momento della perquisizione benché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 non menzioni esplicitamente tale provvedimento coercitivo.

A mio avviso, sarebbe così se la situazione in cui si trovava AB potesse essere intesa come una «privazione della libertà personale», conformemente all’ipotesi contemplata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.

Poiché la decisione di rinvio non contiene alcuna informazione chiara in proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se le circostanze del procedimento principale possano essere qualificate come «privazione della libertà personale» ai sensi di tale disposizione. a) Considerazioni nell’ipotesi in cui la perquisizione fosse stata effettuata nell’ambito del controllo su strada

84. Da un lato, da taluni elementi risulta che la perquisizione sarebbe avvenuta in situ , a bordo strada, dopo che l’autovettura è stata fermata dalla polizia e sottoposta ad ispezione.

In una simile ipotesi, mi sembra che non si possa ragionevolmente ritenere che AB sia stato privato della libertà.

Infatti, una simile misura coercitiva, attuata con urgenza, immediatamente dopo la comparsa di indizi della commissione di un reato, non mi sembra assimilabile ad una «privazione della libertà personale».

Non bisogna dimenticare che AB non era stato né formalmente detenuto né interrogato dalla polizia in stato di custodia , ma era stato semplicemente fermato nell’ambito di un controllo su strada.

Benché AB non sia stato libero di sottrarsi al controllo su strada, dalle circostanze del caso di specie non emerge alcuna restrizione significativa della sua libertà di azione .

Qualsiasi valutazione che suggerisse il contrario mi sembrerebbe non soltanto in contrasto con la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/48, ma anche idonea ad estendere in maniera smisurata il suo ambito di applicazione, tanto più che un simile approccio non è necessario per garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali nell’ambito di un’indagine penale, come spiegherò nel prosieguo.

85. Come detto nelle presenti conclusioni, i diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48 sono espressione del diritto a un equo processo nel settore penale ( 34 ).

In tale contesto, occorre menzionare la giurisprudenza della Corte, in forza della quale la direttiva 2013/48 tende a favorire segnatamente il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare, enunciato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, nonché i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, di quest’ultima ( 35 ).

Peraltro, si deve osservare che, conformemente al considerando 12 della direttiva 2013/48, quest’ultima si basa sui diritti enunciati nella Carta, in particolare sui suoi articoli 6, 47 e 48, sviluppando gli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte EDU.

Ne deriva la necessità di interpretare le disposizioni di tale direttiva alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, che prevede espressamente il diritto di avere l’assistenza di un difensore.

86. Al riguardo, va ricordato che la Corte EDU ha considerato che una perquisizione in occasione di un controllo su strada, nel corso della quale vi siano state dichiarazioni autoincriminanti, non rivela alcuna limitazione significativa della libertà di azione della persona interessata, che possa bastare per attivare la necessità di assistenza legale fin da tale fase del procedimento.

Si deve rilevare il fatto che la Corte EDU si sia fondata, in sostanza, sui medesimi argomenti presentati al paragrafo 84 delle presenti conclusioni, ossia l’assenza di una detenzione formale o di un interrogatorio della persona interessata in stato di custodia da parte della polizia , vale a dire di misure privative della libertà, idonee a giustificare l’intervento di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti considerazioni, ritengo che il fatto di essere stato oggetto di una perquisizione a bordo strada, nell’ambito di un controllo su strada, senza aver beneficiato di assistenza legale, non costituisca, di per sé, una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/48. b) Considerazioni nell’ipotesi in cui la perquisizione sia stata effettuata al commissariato di polizia

87. Per contro, non si può escludere una differente valutazione se la perquisizione fosse stata effettuata quando AB era privato della libertà, ad esempio, se tale perquisizione avesse avuto luogo al commissariato di polizia.

In tal caso, si potrebbe sostenere che ad AB avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore «senza indebito ritardo» per il motivo che la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2013/48.

Il giudice del rinvio, all’occorrenza, dovrà tener conto di una serie di criteri, che illustrerò nei paragrafi successivi, al fine di stabilire se nel caso di specie sussista una «privazione della libertà personale» ai sensi di tale disposizione.

88. La giurisprudenza della Corte EDU relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU mi sembra particolarmente pertinente, in quanto tale disposizione elenca in maniera esaustiva i motivi per i quali una persona può essere privata della sua libertà.

Proclamando il «diritto alla libertà», essa non rinvia alle semplici limitazioni della libertà di circolazione, le quali ricadono nell’articolo 2 del protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella convenzione e nel protocollo addizionale alla convenzione, firmato a Strasburgo il16 settembre 1963, ma fa riferimento alla libertà fisica della persona; tale disposizione ha lo scopo di assicurare che nessuno ne sia spogliato arbitrariamente ( 36 ).

Conformemente alla lettera c) di detto paragrafo 1, tale ipotesi ricorre in occasione di un «arresto» o di una «detenzione» della persona interessata per tradurla dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che abbia commesso un reato.

La situazione di AB mi sembra rientrare in tale fattispecie, indipendentemente dal fatto che il procedimento in questione riguardi soltanto una fase iniziale del procedimento penale, ossia l’approvazione, a posteriori, da parte del giudice, delle misure coercitive adottate nei confronti di AB.

Lo scopo di tali misure consiste appunto nell’ottenere gli elementi di prova necessari per poter decidere se occorra esercitare un’azione penale contro la persona interessata.

Si deve pertanto ritenere che il procedimento giudiziario in questione si inserisca nel procedimento penale nel suo complesso, cosicché l’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU è applicabile nel caso di specie.

89. Per quanto attiene alla citata nozione di «privazione della libertà personale», si deve osservare che essa include al contempo un aspetto oggettivo , ossia l’internamento di una persona in un certo spazio ristretto per un lasso di tempo non trascurabile, e un aspetto soggettivo , vale a dire il fatto che non abbia prestato un valido consenso al proprio internamento ( 37 ).

Tra gli elementi oggettivi da prendere in considerazione vi sono la possibilità di lasciare il luogo di internamento, l’intensità della sorveglianza e del controllo esercitati sugli spostamenti della persona internata, il grado di isolamento di quest’ultima e le occasioni di contatti sociali offertele ( 38 ).

La Corte EDU ha dichiarato che occorre partire dalla situazione concreta dell’individuo e tener conto di una serie di fattori quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura considerata ( 39 ).

Secondo la Corte EDU, la distinzione che deve essere fatta tra «privazione» e «limitazione» della libertà sarebbe relativa soltanto al grado o all’intensità, non alla natura o all’essenza.

La classificazione nell’una o nell’altra di tali categorie risulterebbe talvolta ardua in quanto, in alcuni casi marginali, si tratterebbe di una questione di mera discrezionalità.

Tuttavia, sarebbe imperativo effettuare una scelta, dato che ne dipende l’applicabilità o l’inapplicabilità dell’articolo 5 della CEDU ( 40 ).

L’esistenza di un elemento di coercizione nell’esercizio dei poteri della polizia di fermare e perquisire indica una «privazione della libertà», nonostante la brevità di tali misure ( 41 ).

Il fatto che una persona non sia ammanettata, incarcerata o costretta fisicamente in altro modo non costituirebbe un elemento decisivo allorché occorre statuire sull’esistenza di una «privazione della libertà personale» ( 42 ).

90. Di conseguenza, la Corte EDU ha considerato che sussiste una «privazione della libertà» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU qualora la persona interessata sia stata interamente privata di qualsiasi libertà di circolazione, sebbene sia stata fermata e perquisita soltanto per breve tempo.

È sufficiente che la persona interessata sia stata obbligata a rimanere dove si trovava e a sottoporsi ad una perquisizione ( 43 ) e che un rifiuto l’avrebbe esposta ad un arresto, alla custodia di polizia e/o a procedimenti penali ( 44 ).

L’uso della forza da parte della polizia costituisce un elemento decisivo per una qualifica in tal senso, in particolare in occasione del trasporto della persona interessata al commissariato o della sua detenzione in detto luogo ( 45 ).

La Corte EDU ha ritenuto che il divieto di lasciare il commissariato in assenza di autorizzazione fosse indicativo di un elemento di coercizione idoneo a soddisfare i criteri imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU ( 46 ). c) Verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio

91. In assenza di informazioni più precise nella domanda di pronuncia pregiudiziale sulla situazione in cui AB si trovava al commissariato di polizia, sembra indispensabile chiedere al giudice del rinvio di effettuare le necessarie verifiche.

Ritengo che quest’ultimo, qualora dovesse accertare che la perquisizione ha avuto luogo in occasione di un controllo su strada in una situazione come quella descritta al paragrafo 84 delle presenti conclusioni, dovrebbe essere in condizione di escludere una violazione del diritto di avvalersi di un difensore sancito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2013/48.

Infatti, in assenza di una limitazione significativa della libertà di azione di AB, una simile situazione non mi sembra qualificabile come una «privazione della libertà personale».

92. Per contro, in linea di principio, il giudice del rinvio dovrebbe poter concludere nel senso di una violazione di detto diritto nell’ipotesi in cui la perquisizione abbia avuto luogo al commissariato di polizia , in circostanze che costituiscono una «privazione della libertà personale», conformemente ai criteri menzionati nei precedenti paragrafi delle presenti conclusioni.

Ciò premesso, si deve precisare che la giurisprudenza della Corte EDU ammette da tempo che, in circostanze eccezionali, l’assistenza legale possa essere rinviata o temporaneamente limitata.

Tuttavia, da tale giurisprudenza risulta che, anche quando ragioni imperative possono eccezionalmente giustificare il diniego del diritto di avvalersi di un difensore, simile limitazione – qualunque ne sia la giustificazione – non deve arrecare un indebito pregiudizio ai diritti che discendono dall’articolo 6 della CEDU ( 47 ).

93. La Corte EDU ha sottolineato che, in linea di principio, i diritti della difesa sono lesi irrimediabilmente quando dichiarazioni incriminanti rese nel corso di un interrogatorio di polizia subìto senza la possibile assistenza di un avvocato sono utilizzate per fondare una condanna ( 48 ).

Di conseguenza, il giudice del rinvio dovrà accertare se la limitazione del diritto di avvalersi di un difensore fosse eccezionalmente giustificata da ragioni imperative, prendendo al contempo in considerazione le conseguenze di una simile limitazione sull’equità complessiva del procedimento.

Ai fini della presente analisi, si deve osservare che il contesto di fatto, come emerge dagli atti di causa, non rivela alcuna ragione imperativa idonea a giustificare il diniego dell’assistenza legale.

94. Per completezza, si deve infine osservare che, nella misura in cui una prassi amministrativa o giudiziaria rispecchia generalmente la normativa nazionale vigente, a meno che si tratti di una violazione isolata del diritto nazionale, le conclusioni che il giudice del rinvio trarrà dalla sua valutazione dei fatti dovrebbero consentirgli anche di stabilire se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/48 osti alla normativa nazionale in questione.

4. Risposta alla terza questione pregiudiziale

95. Per le ragioni suesposte, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale permette che una perquisizione personale e una confisca di beni illeciti siano effettuate senza che la persona interessata benefici del diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo nell’ambito di un «interrogatorio» da parte della polizia [momento di cui alla lettera a) di tale paragrafo] o dopo una «privazione della libertà personale» [momento di cui alla lettera c)].

Compete al giudice del rinvio valutare se le circostanze del procedimento principale rientrino in una di queste due ipotesi.

VI. Conclusione

96. [OSCURATO:PERSONA] luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) nel modo seguente: 1) I casi in cui, nel corso di un’indagine nei confronti di una persona sospettata della commissione di un reato, sono stati adottati provvedimenti coercitivi come una perquisizione personale e/o una confisca ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. 2) La nozione di «indagato» ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Una persona indagata de facto per la commissione di un reato possiede la qualifica di «indagato» ai sensi di tali direttive, anche se il diritto nazionale non conosce tale status processuale e non attribuisce alla persona sospettata i diritti che le spettano.

Dette direttive ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali i diritti della difesa sorgono soltanto a partire dal momento della formale «imputazione» della persona interessata, in quanto tale atto è effettuato, quale presupposto per l’applicazione dei diritti e delle garanzie procedurali previsti dal diritto nazionale, nel pieno rispetto del potere discrezionale dell’autorità inquirente, che non è tenuta ad informare nel più breve tempo possibile la persona indagata de facto dei sospetti a suo carico. 3) Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, non osta a che uno Stato membro limiti il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove alla loro legittimità formale se, successivamente, nell’ambito del processo penale, il giudice di merito è in condizione di verificare che i diritti dell’interessato che discendono dalle direttive 2012/13 e 2013/48, lette alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siano stati garantiti. 4) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 osta ad una normativa nazionale la quale permette che una perquisizione personale e una confisca di beni illeciti siano effettuate senza che la persona interessata benefici del diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo nell’ambito di un interrogatorio da parte della polizia o dopo una privazione della libertà personale.

Compete al giudice del rinvio valutare se le circostanze del procedimento principale rientrino in una di queste due ipotesi. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, L 142, pag. 1 . ( 3 ) GU 2013, L 294, pag. 1 . ( 4 ) Zerouki‑Cottin, D., «À propos de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit à l’avocat et de ses suites», Revue internationale de droit pénal , vol. 85, 2014/3‑4, punto 20; Suominen, A., «The sensitive relationship between the different means of legal integration: mutual recognition and approximation», in Brière, C., e Weyembergh, A. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag.

170. ( 5 ) Il corsivo è mio. ( 6 ) Il corsivo è mio. ( 7 ) Il corsivo è mio. ( 8 ) Il corsivo è mio. ( 9 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 38 ). ( 10 )

V. paragrafo 25 delle conclusioni che ho presentato nella causa K.B. e F.S. (Rilievo d’ufficio nel settore penale) ( C‑660/21 , EU:C:2023:52 ). ( 11 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 53 ).

Il corsivo è mio. ( 12 ) Il corsivo è mio. ( 13 ) Sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) ( C‑659/18 , EU:C:2020:201 , punti 25 e 26 ).

Il corsivo è mio. ( 14 )

V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni. ( 15 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 53 ).

Il corsivo è mio. ( 16 )

V. sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punti 88 e 104 ); del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) ( C‑659/18 , EU:C:2020:201 , punto 44 ); del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑615/18 , EU:C:2020:376 , punto 71 ), e del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione) ( C‑282/20 , EU:C:2021:874 , punto 26 ). ( 17 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 57 ). ( 18 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 58 ).

Il corsivo è mio. ( 19 ) V., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a. ( da C‑317/08 a C‑320/08 , EU:C:2010:146 , punto 49 ); del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04 ( C‑93/12 , EU:C:2013:432 , punti 35 e 36 ), e del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione) (

C‑242/22 PPU

, EU:C:2022:611 , punto 75 ). ( 20 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro ( C‑646/17 , EU:C:2019:489 , punti 36 e 54 ), e, per analogia, sentenza del 19 settembre 2018, Milev (

C‑310/18 PPU

, EU:C:2018:732 , punto 47 ). ( 22 ) Sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia ( C‑497/20 , EU:C:2021:1037 , punto 62 ). ( 23 ) Sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck ( C‑312/93 , EU:C:1995:437 , punto 14 ); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. ( da C‑222/05 a C‑225/05 , EU:C:2007:318 , punto 33 ) e dell’11 settembre 2019, Călin ( C‑676/17 , EU:C:2019:700 , punto 42 ). ( 24 ) Sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) ( C‑278/20 , EU:C:2022:503 , punti 59 e 60 ). ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis ( C‑473/00 , EU:C:2002:705 , punto 37 ). ( 26 ) Nelle mie conclusioni nella causa K.B. e F.S. (Rilievo d’ufficio nel settore penale) ( C‑660/21 , EU:C:2023:52 , paragrafi 64 e 65 ), ho richiamato l’attenzione sul fatto che la normativa francese in materia di procedimento penale consentiva di escludere informazioni e elementi di prova ottenuti in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nel caso di specie degli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13.

Ho sostenuto che l’esistenza di tali norme procedurali garantiva l’effettività del diritto dell’Unione e che il divieto per il giudice del rinvio di rilevare d’ufficio un’eccezione di nullità del procedimento derivante dalla comunicazione tardiva agli imputati del loro diritto al silenzio – motivo di nullità relativa – non violava il principio di effettività. ( 27 ) Sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] ( C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , punto 143 ). ( 28 ) Sentenza del 1o luglio 2010, Gassmayr ( C‑194/08 , EU:C:2010:386 , punti 44 e 45 ). ( 29 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punti 57 e 58 ). ( 30 )

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 31 )

V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni. ( 32 ) V., in tal senso, Mitsilegas, V.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022 (2

a ed.), pag.

267. ( 33 ) Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c.

Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55). ( 34 )

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 35 ) Sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 104 ). ( 36 ) Corte EDU, 23 aprile 2015, François c.

Francia (CE:ECHR:2015:0423JUD002669011, § 47). ( 37 ) Corte EDU, 17 gennaio 2012, Stanev c.

Bulgaria (CE:ECHR:2012:0117JUD003676006, § 117). ( 38 ) Corte EDU, 16 giugno 2005, Storck c.

Germania (CE:ECHR:2005:0616JUD006160300, § 73). ( 39 ) Corte EDU, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, § 80). ( 40 ) Corte EDU, 9 aprile 2019, Tarak e Depe c.

Turchia (ECLI:CE:ECHR:2019:0409JUD007047212, § 53). ( 41 ) Corte EDU, 21 giugno 2011, Shimovolos c.

Russia (CE:ECHR:2011:0621JUD003019409, § 50). ( 42 ) Corte EDU, 23 luglio 2013, M.A. c.

Cipro (CE:ECHR:2013:0723JUD004187210, § 193). ( 43 ) Corte EDU, 11 ottobre 2016, Kasparov c.

Russia (CE:ECHR:2016:1011JUD005365907, § 46). ( 44 ) Corte EDU, 12 gennaio 2010, Gillan e Quinton c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2010:0112JUD000415805, § 57). ( 45 ) Corte EDU, 24 giugno 2008, Foka c.

Turchia (CE:ECHR:2008:0624JUD002894095, § 78). ( 46 ) Corte EDU, 26 giugno 2014, Krupko e altri c.

Russia (CE:ECHR:2014:0626JUD002658707, § 36). ( 47 ) Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e altri c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 225). ( 48 ) Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c.

Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 116).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0209 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑209/22 Procedimento penale con l’intervento di Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Procedura penale precontenziosa – Misura coercitiva di perquisizione personale e confisca – Normativa nazionale che non disciplina lo status di indagato – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure per la raccolta di prove» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], ha ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 2 ), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( 3 ) e degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi di legalità e di effettività. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di sostanze illecite. Il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla tutela, alla luce del diritto all’informazione e del diritto di avvalersi di un difensore, previsti dalle direttive 2012/13 e 2013/48, di cui dovrebbe beneficiare la persona che, nella fase preliminare del procedimento penale, è oggetto di una perquisizione personale e di una confisca dei beni in suo possesso. Il giudice del rinvio si interroga altresì sulla portata del sindacato giurisdizionale sui mezzi coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove la cui predisposizione è richiesta dal diritto dell’Unione. La presente causa solleva quindi questioni delicate connesse alla salvaguardia dei diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali sulle quali la Corte dovrà pronunciarsi nell’interesse dell’applicazione coerente del diritto dell’Unione nonché della tutela effettiva dei diritti fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2012/13 3. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue: «La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro (…) di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione». 4. L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sui diritti», dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6; d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità». 5. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Verifica e ricorsi», prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse». 2. Direttiva 2013/48 6. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 è così formulato: «La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione». 7. L’articolo 3 di tale direttiva enuncia quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo. 2.   Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti: a) prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c); c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale; d) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice. 3.   Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue: a) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. (...) c) gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione: i) ricognizioni di persone; ii) confronti; iii) ricostruzioni della scena di un crimine. (...) 6.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi: (...) b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale». 8. L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. 2.   Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento». B. Diritto bulgaro 9. Conformemente all’articolo 54 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), in vigore dal 29 aprile 2006 (DV n. 86, del 28 ottobre 2005; in prosieguo: l’«NPK»), la persona imputata è la persona che, in quanto tale, è sottoposta a procedimento penale alle condizioni e secondo le modalità previste da tale codice. 10. L’articolo 55 di detto codice, intitolato «Diritti della persona imputata», prevede quanto segue: «(1)   All’imputato sono riconosciuti i seguenti diritti: sapere per quale reato è stata formulata l’imputazione a suo carico e sulla base di quali prove; rendere o rifiutare di rendere dichiarazioni sul capo di imputazione; avere accesso agli atti, incluse le informazioni ottenute con mezzi speciali di indagine, e procurarsi i necessari estratti; produrre prove; partecipare al procedimento penale; formulare domande, osservazioni e obiezioni; esprimersi per ultimo; proporre ricorso avverso gli atti lesivi dei suoi diritti ed interessi legittimi; e essere assistito da un difensore. L’imputato ha diritto alla partecipazione del suo difensore agli atti investigativi e agli altri atti del procedimento che richiedono il suo coinvolgimento, salvo sua esplicita rinuncia a tale diritto. (...) (2)   L’imputato ha diritto di ricevere informazioni generali idonee ad agevolare la scelta del proprio difensore. Egli ha diritto di comunicare liberamente con il suo difensore, di incontrarlo in privato, di ricevere consulenze e qualsiasi altra assistenza legale, anche anteriormente all’inizio e nel corso dell’interrogatorio e durante ogni altro atto processuale in cui l’imputato è coinvolto. (...)». 11. L’articolo 164 del medesimo codice, intitolato «Perquisizione», dispone quanto segue: «(1)   Nel corso del procedimento istruttorio la perquisizione di una persona è ammessa, in mancanza di autorizzazione del giudice di primo grado competente o del giudice di primo grado nel cui distretto l’atto è compiuto: 1. in caso di privazione della libertà; 2. qualora vi siano motivi sufficienti per ritenere che le persone presenti durante la perquisizione abbiano nascosto oggetti o documenti rilevanti per la causa. (2)   La perquisizione è compiuta da una persona del medesimo sesso, alla presenza di testimoni della procedura dello stesso sesso. (3)   Il verbale relativo all’atto investigativo compiuto viene presentato al giudice per la sua autorizzazione immediatamente e, in ogni caso, entro 24 ore». 12. L’articolo 212 dell’NPK, intitolato «Procedimento istruttorio», prevede quanto segue: «(1)   Il procedimento istruttorio è avviato mediante provvedimento del pubblico ministero. (2)   In caso di effettuazione di un’ispezione, che comprende una constatazione, una perquisizione, una confisca o l’interrogatorio di testimoni, il procedimento istruttorio si considera avviato con la redazione del verbale relativo al primo atto investigativo, qualora il compimento immediato di tali atti rappresenti l’unica possibilità per acquisire e assicurare le prove, nonché ove sia effettuata una perquisizione ai sensi dell’articolo 164. (3)   L’autorità inquirente che ha compiuto un atto di cui al paragrafo 2 ne informa la procura immediatamente e, in ogni caso, entro 24 ore». 13. L’articolo 219 di tale codice, intitolato «Imputazione – Accusa e contenuto del provvedimento», dispone quanto segue: «(1)   Ove siano raccolti elementi sufficienti a fondamento della colpevolezza di una determinata persona per un reato di diritto comune e se non sussiste alcun motivo di archiviazione del procedimento penale, l’autorità inquirente ne informa la procura e formula il capo di imputazione a carico della persona interessata (o la incrimina) mediante redazione del corrispondente provvedimento. (2)   L’autorità inquirente può formulare il capo di imputazione a carico della persona interessata (o incriminarla) anche mediante redazione del verbale relativo al primo atto investigativo compiuto a suo carico, informandone la procura. (3)   Nel provvedimento contenente l’imputazione (o l’incriminazione) e nel verbale di cui al paragrafo 2 sono indicati: 1. data e luogo di emissione; 2. autorità emittente; 3. nome completo della persona nei cui confronti è formulato l’atto di imputazione, reato contestatole nonché sua qualificazione giuridica; 4. elementi di prova alla base dell’imputazione, a condizione che tale divulgazione non ostacoli le indagini; 5. misure restrittive della libertà eventualmente adottate; 6. diritti riconosciuti all’imputato ai sensi dell’articolo 55, incluso il diritto di rifiutarsi di fornire spiegazioni, nonché il diritto a un difensore di propria scelta o d’ufficio. (...) (8)   L’autorità inquirente non può compiere alcun atto investigativo con il coinvolgimento dell’imputato prima di aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dei paragrafi da 1 a 7». III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali 14. La controversia di cui al procedimento principale, pendente dinanzi al Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit), riguarda la richiesta del pubblico ministero del Rayonna prokuratura Lovech (procura distrettuale di Lovetch, Bulgaria) diretta ad ottenere l’approvazione, a posteriori, della perquisizione personale e della confisca effettuate nei confronti di AB. 15. L’8 febbraio 2022 tre ispettori di polizia della città di Lukovit hanno fermato e controllato un veicolo guidato da IJ all’interno del quale si trovavano altresì i suoi amici AB e KL. Prima che il conducente del veicolo fosse sottoposto ad un test per l’accertamento del consumo di sostanze stupefacenti, AB e KL hanno dichiarato agli ispettori di polizia di essere in possesso di una sostanza narcotica. Tale informazione è stata trasmessa al poliziotto in servizio di guardia presso il commissariato distrettuale di Lukovit incaricato dell’indagine, che ha redatto un verbale di comunicazione orale di notizia di reato. 16. Poiché il test antidroga del conducente ha avuto esito positivo, un ispettore di polizia ha proceduto all’ispezione del veicolo. Inoltre, AB è stato sottoposto a perquisizione personale e, in proposito, è stato redatto un verbale «di perquisizione e confisca effettuate in via d’urgenza e soggette ad approvazione a posteriori da parte del giudice». In tale verbale, il poliziotto incaricato dell’indagine ha dichiarato che detta perquisizione è stata effettuata per ragioni relative a sufficienti elementi indicanti il possesso di beni vietati dalla legge e nel quadro del procedimento istruttorio avviato dal Rayonno upravlenye Lukovit (Commissariato di polizia distrettuale di Lukovit, Bulgaria). 17. Nel corso di tale perquisizione, su AB è stata trovata una sostanza stupefacente. L’8 febbraio 2022 il poliziotto incaricato dell’indagine ha quindi informato il pubblico ministero della procura distrettuale di Lovetch dell’esito di tale perquisizione e di aver avviato un procedimento istruttorio al riguardo. Nel contesto del procedimento istruttorio già avviato, successivamente all’effettuazione della perquisizione e una volta che si trovava al commissariato di polizia, AB ha reso una dichiarazione scritta e ha confermato che le sostanze rinvenute su di lui erano stupefacenti destinati al suo consumo personale. 18. Il 9 febbraio 2022 il pubblico ministero ha presentato al Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit) una richiesta di approvazione del verbale relativo alla perquisizione personale e alla confisca effettuate nei confronti di AB. 19. Il giudice del rinvio esprime dubbi riguardo alla questione se il sindacato giurisdizionale previsto dal diritto nazionale sulle misure coercitive di raccolta delle prove nella fase iniziale del procedimento penale costituisca una garanzia sufficiente del rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati, conformemente alle previsioni delle direttive 2012/13 e 2013/48. 20. In particolare, tale giudice dichiara anzitutto che il diritto nazionale non contiene una norma chiara riguardo alla portata del sindacato giurisdizionale sui mezzi coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove nel procedimento istruttorio e che, secondo la giurisprudenza dei giudici nazionali, il controllo della perquisizione, della perquisizione personale e della confisca ha ad oggetto la loro legittimità formale. In proposito, esso ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha più volte condannato la Repubblica di Bulgaria per violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). 21. Detto giudice afferma poi che il diritto bulgaro non conosce la nozione di «indagato», ma quella di «imputato», in forza della decisione del pubblico ministero o dell’autorità inquirente, e che, nel corso del procedimento istruttorio, esiste una prassi consolidata della polizia e del pubblico ministero consistente nel ritardare il momento a partire dal quale l’interessato è considerato «imputato», il che, di fatto, comporta l’elusione degli obblighi relativi al rispetto dei diritti della difesa degli indagati. 22. Infine, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza nazionale, risulterebbe che il tribunale competente, anche se convinto che i diritti della difesa dell’interessato non siano stati rispettati, non può sindacare l’addebito a carico di quest’ultimo o la sua imputazione in quanto ciò lederebbe il potere costituzionalmente sancito della procura di formulare l’imputazione. In una simile ipotesi, il tribunale che esercita un controllo sulle misure coercitive del procedimento istruttorio dovrebbe necessariamente accettare l’atto di indagine qualora quest’ultimo sia stato realizzato in condizioni di urgenza, anche se ciò implica una lesione dei diritti della difesa. 23. In proposito, il giudice del rinvio dichiara che, sebbene la nozione di «indagato» sia estranea al diritto nazionale, in linea di principio l’articolo 219, paragrafo 2, del NPK potrebbe garantire i diritti della difesa di persone la cui colpevolezza non è corroborata da elementi di prova sufficienti ma che, in ragione della necessaria esecuzione di atti investigativi, si vedranno attribuire lo status processuale di «imputati» e potranno dunque beneficiare dei diritti contemplati all’articolo 55 del NPK, i quali soddisfano i requisiti di cui alle direttive 2012/13 e 2013/48. Tuttavia, tale disposizione processuale non sarebbe chiara e sarebbe applicata in maniera ambigua e contraddittoria o, addirittura, non sarebbe affatto applicata. 24. Orbene, il giudice del rinvio non ha alcun dubbio che, nel caso di specie, AB rivesta, a prescindere dal diritto nazionale, lo status di «imputato di un reato» ai sensi della CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò premesso, secondo il giudice del rinvio, in forza della normativa nazionale vigente, una persona potrà beneficiare dei propri diritti della difesa soltanto qualora abbia acquisito lo status di persona imputata, il che dipende dalla volontà dell’autorità che conduce l’indagine sotto la sorveglianza del pubblico ministero. In proposito, tale giudice ritiene che il fatto di non fornire informazioni e di non permettere di avvalersi di un difensore in una fase iniziale del procedimento penale costituisca un vizio processuale insanabile, che può inficiare il carattere giusto ed equo del prosieguo del procedimento penale nel suo insieme. 25. Ciò premesso, il Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se i casi in cui, in sede di indagine su un reato connesso al possesso di sostanze stupefacenti, sono stati adottati provvedimenti coercitivi sotto forma di perquisizione personale e confisca a carico di una persona fisica che la polizia suppone essere in possesso di siffatte sostanze ricadano nell’ambito di applicazione [delle direttive 2012/13 e 2013/48]. 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia lo status di tale persona ai sensi [di tali] direttive qualora il diritto nazionale non contempli la figura giuridica dell’“indagato” e l’“imputazione” della persona non avvenga mediante notifica ufficiale, e se a tale persona debba essere riconosciuto il diritto all’informazione e il diritto di avvalersi di un difensore. 3. Se il principio di legalità e il divieto di arbitrarietà ammettano una disposizione nazionale come quella dell’articolo 219, paragrafo 2, del [NPK], ai sensi del quale l’autorità inquirente può formulare l’atto di imputazione a carico di una persona anche nel quadro della redazione del verbale sul primo atto investigativo compiuto a suo carico qualora la legislazione nazionale non contempli la figura giuridica dell’“indagato” e, in base alla stessa, i diritti della difesa sorgano solo a partire dalla formulazione ufficiale dell’“imputazione”, rimessa, a sua volta, alla discrezionalità dell’autorità inquirente, e se una siffatta procedura nazionale leda l’esercizio effettivo e l’essenza del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2013/48]. 4. Se il principio dell’efficacia del diritto dell’Unione ammetta una prassi nazionale in base alla quale il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove, compresa la perquisizione personale e la confisca disposte nel corso del procedimento istruttorio, non consente di verificare se sia stata commessa una violazione sufficientemente qualificata dei diritti fondamentali garantiti all’indagato e all’imputato dagli articoli 47 e 48 della [Carta, nonché dalle direttive 2012/13 e 2013/48]. 5. Se il principio dello Stato di diritto ammetta disposizioni e una giurisprudenza nazionali ai sensi delle quali il giudice non ha il potere di esaminare l’imputazione di una persona, benché proprio ed esclusivamente da tale atto formale dipenda il riconoscimento dei diritti della difesa a favore di una persona fisica quando nei suoi confronti sono disposti provvedimenti coercitivi per finalità di indagine». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 26. La decisione di rinvio datata 18 marzo 2022 è pervenuta presso la cancelleria della Corte in pari data. 27. I governi ungherese e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 28. Nel corso della riunione generale del 17 gennaio 2023, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari 29. Ai sensi dell’articolo 67 [OSCURATO:PERSONA], l’Unione realizza «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri». Posto che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni dell’autorità giudiziaria è considerato la pietra miliare della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale all’interno dell’Unione, è evidente che esso presuppone una fiducia reciproca tra i rispettivi sistemi giudiziari. Infatti, il reciproco riconoscimento delle decisioni penali può essere efficace soltanto in un clima di fiducia, nel cui contesto non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri equivalenti alle loro. Il ravvicinamento delle legislazioni penali, incluse le norme in materia di tutela e di diritti processuali, è pertanto uno dei mezzi privilegiati per rafforzare il reciproco riconoscimento e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti ( 4 ). 30. Le direttive 2012/13 e 2013/48 si inseriscono in una serie di misure legislative dirette appunto a fissare norme minime comuni in materia di diritti processuali. La direttiva 2012/13 contiene norme da applicare in materia di informazioni da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, mentre la direttiva 2013/48 introduce norme relative al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. Tali diritti, che costituiscono l’espressione del diritto ad un processo giusto ed equo nel settore penale, sono sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta nonché all’articolo 6 della CEDU, il che conferisce loro valore costituzionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 31. La Repubblica di Bulgaria, come tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, è obbligata a trasporre dette direttive nel proprio ordinamento giuridico interno. In tale contesto, si deve osservare che, sebbene la Commissione abbia richiamato l’attenzione sul fatto che nei confronti della Repubblica di Bulgaria è stata recentemente avviata una procedura di infrazione in proposito, resta nondimeno che il ruolo della Corte nel presente procedimento pregiudiziale dovrà limitarsi all’interpretazione delle pertinenti disposizioni dell’Unione, conformemente alla competenza attribuitale dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA]. Certamente, ciò non impedisce al giudice nazionale di trarre le necessarie conseguenze da un’interpretazione eventualmente in contrasto con i precetti del diritto nazionale al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione. 32. Le prime due questioni pregiudiziali riguardano l’applicabilità delle direttive 2012/13 e 2013/48 nelle circostanze del procedimento principale. Per contro, le altre tre questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, sulla conformità al diritto dell’Unione della vigente normativa bulgara, considerato che quest’ultima è caratterizzata da alcune specificità descritte dal giudice del rinvio. Poiché la seconda e la quinta questione presentano sovrapposizioni tematiche, le tratterò congiuntamente nell’ambito della mia analisi. Infine, la quarta questione sarà trattata prima della terza questione, in quanto richiede l’interpretazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta. B. Sulla prima questione pregiudiziale 1. Criteri che determinano l’applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 33. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se casi in cui sono stati adottati provvedimenti coercitivi, in particolare una perquisizione e/o una confisca, in sede di indagine a carico di una persona sospettata della commissione di un reato rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48. Al fine di rispondere a tale questione, è necessario individuare anzitutto l’ambito di applicazione di dette direttive. 34. Come si vedrà nel prosieguo, si tratta in primo luogo di stabilire, mediante interpretazione delle disposizioni pertinenti, in quale fase del procedimento penale i diritti processuali garantiti da tali direttive debbano essere riconosciuti alla persona interessata. Anche il tipo di misure a cui l’interessato è esposto nell’ambito del procedimento penale costituisce un indizio che permette di decidere dell’applicabilità di dette direttive. 35. Per quanto concerne l’ambito di applicazione della direttiva 2012/13, l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima stabilisce che la direttiva si applica nei confronti delle persone indagate o imputate nel contesto di procedimenti penali «che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato , fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione» ( 5 ). 36. Come risulta dal considerando 19 della direttiva 2012/13, il diritto all’informazione relativa ai diritti di cui beneficiano gli indagati e gli imputati mira a salvaguardare l’equità del procedimento penale permettendo l’esercizio effettivo dei diritti della difesa fin dall’inizio del procedimento. Nel medesimo considerando si precisa pertanto che «le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente nel corso del procedimento e al più tardi anteriormente al primo interrogatorio degli indagati o imputati da parte della polizia o di un’altra autorità competente» ( 6 ). 37. Analogamente, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 stabilisce che quest’ultima si applica «dal momento in cui [gli indagati o gli imputati] sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato , indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale» ( 7 ). Inoltre, i considerando 12 e 19 della direttiva 2013/48 precisano che, per garantire l’equità del procedimento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore « senza indebito ritardo » ( 8 ). 38. Come già dichiarato dalla Corte, gli ambiti di applicazione rispettivi delle direttive 2012/13 e 2013/48 sono definiti in termini pressoché identici all’articolo 2 di ciascuna di esse ( 9 ). Si deve, tuttavia, osservare che la più recente delle due direttive, ossia la direttiva 2013/48, contiene l’ulteriore precisazione secondo cui l’informazione può essere procurata «mediante notifica ufficiale o in altro modo». A mio avviso, tale chiarimento, che contribuisce all’efficacia delle direttive, può ritenersi applicabile anche alla direttiva 2012/13. 39. Dalla lettura delle citate disposizioni, nonché dai pertinenti considerando, discende dunque che le direttive 2012/13 e 2013/48 si applicano nel momento in cui sono soddisfatte due condizioni: in primo luogo, la persona interessata è de facto indagata o imputata per un reato e, in secondo luogo, è stata informata dalle autorità competenti, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata. Spiegherò dettagliatamente questi due criteri prima di applicarli alle circostanze del procedimento principale. 40. Sebbene, nell’interesse di un’efficace applicazione delle direttive a tutte le eventuali circostanze, non sia auspicabile imporre requisiti eccessivamente rigorosi riguardo alla forma di tale notifica, mi sembra necessario che non permanga alcun dubbio in ordine all’esistenza di sospetti nei confronti della persona interessata . Tale condizione è importante non solo al fine di proteggere la persona interessata da qualsiasi situazione giuridica ambigua, ma altresì tenuto conto del fatto che le autorità competenti hanno un certo numero di obblighi che, in caso di violazione, possono costituire vizi processuali capaci di inficiare la legittimità delle decisioni adottate dalle autorità stesse. Per evitare un simile scenario, le autorità competenti dovrebbero sincerarsi che la persona interessata sia consapevole di qualsiasi sospetto nei suoi confronti. 41. Le informazioni in proposito devono essere comunicate «prontamente» e, in ogni caso, «al più tardi anteriormente al primo interrogatorio» dell’indagato o dell’imputato da parte della polizia nell’ambito del procedimento penale. Il fatto che le direttive 2012/13 e 2013/48 facciano riferimento ad un lasso di tempo e non ad un momento preciso «nel corso del procedimento», come suggerisce il considerando 19 della direttiva 2012/13, permette di dedurre che, sebbene le autorità dispongano di una certa discrezionalità nella scelta del momento in cui informano l’interessato, non può esservi un ritardo eccessivo nella fornitura di tale informazione, che impedisca alla persona interessata di esercitare i propri diritti della difesa. Ne consegue che, per essere efficace, la comunicazione dei diritti deve necessariamente avvenire in una fase iniziale del procedimento ( 10 ). 42. Al riguardo, si deve precisare che la Corte è consapevole dell’importanza di una siffatta comunicazione in circostanze particolarmente delicate, segnatamente qualora sia in gioco la libertà della persona interessata, avendo dichiarato che «le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi» ( 11 ). 43. Si deve inoltre osservare, per quanto concerne il momento entro il quale l’interessato dev’essere informato, che, come risulta dal considerando 20 della direttiva 2013/48, «[a]i fini della presente direttiva, non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto finalizzate a (...) determinare se le indagini debbano essere avviate, ad esempio, nel corso di un controllo su strada o durante controlli periodici su base casuale qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato» ( 12 ). 2. Applicazione dei criteri individuati nelle circostanze del procedimento principale 44. Se questi due criteri vengono applicati nelle circostanze del procedimento principale, l’elemento decisivo ai fini della risposta alla prima questione è sapere se, nel momento in cui la perquisizione e la confisca hanno avuto luogo, AB fosse già indagato de facto e se ne fosse stato informato in sede di esecuzione dei provvedimenti coercitivi. Dall’esposizione dei fatti contenuta nella decisione di rinvio risulta che AB si è autoincriminato prima della perquisizione e della confisca dichiarando di detenere stupefacenti. La sua confessione è stata riportata nel verbale come segnalazione orale di un reato. Su tale base, AB è stato invitato a consegnare gli stupefacenti in suo possesso. 45. Da tali fatti si può dedurre che AB è stato sospettato della commissione di un reato. Infatti, il ricorso a tali specifiche misure procedurali indica in maniera univoca che AB è stato trattato come un «indagato». Mi sembra che AB debba esserne stato consapevole, tanto più che la sua confessione ha avuto quale conseguenza immediata la sua sottoposizione ad una perquisizione personale e ad una confisca. Entrambe le condizioni per l’applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48, menzionate al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, mi sembrano dunque soddisfatte fin dal momento in cui AB ha dichiarato alla polizia di essere in possesso di stupefacenti. 3. Elementi che non incidono sull’applicabilità delle direttive 2012/13 e 2013/48 46. A fini di completezza, ritengo necessario esporre brevemente le ragioni per le quali il fatto che AB non sia stato formalmente «informato» dalla polizia dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti e del suo status in tale procedimento mi sembra privo di qualsiasi incidenza sull’applicabilità delle direttive 2012/13 e 2013/48 nel caso di specie. 47. In primo luogo, si deve osservare che dalla giurisprudenza della Corte ( 13 ) risulta che «un’informazione della persona interessata da parte delle autorità competenti di uno Stato membro è sufficiente , e questo a prescindere dalla modalità » e che « l[a] modalità con l[a] qual[e] una siffatta informazione [le] perviene (...) è irrilevante ». Tale giurisprudenza relativa alla direttiva 2013/48, applicabile anche alla direttiva 2012/13, conferma l’interpretazione secondo cui non possono essere imposti requisiti eccessivamente rigorosi riguardo alla forma di detta notifica. 48. In secondo luogo, le particolari circostanze del procedimento principale, ossia il fatto che lo stesso AB abbia assunto l’iniziativa dichiarando alla polizia di detenere stupefacenti, non lasciano alcun dubbio sull’avvio di un siffatto procedimento penale . Come già detto, AB deve esserne stato consapevole, in quanto tale confessione ha avuto come conseguenza una perquisizione personale e una confisca da parte della polizia. Di fronte ad una simile situazione, egli doveva ragionevolmente aspettarsi che, a partire da tale momento, sarebbe stato trattato come un «indagato». Di conseguenza, gli atti così compiuti devono essere considerati equivalenti ad una «informazione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, delle direttive 2012/13 e 2013/48. 49. In terzo luogo, ritengo che, ai fini dell’applicazione di tali direttive, sia irrilevante che il diritto di uno Stato membro non conosca formalmente la nozione di «indagato», come apparentemente avviene nel diritto bulgaro. Al riguardo, si deve osservare che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione che, in quanto criterio giuridico, dà accesso all’ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 e, pertanto, dev’essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. In tale contesto, mi preme ricordare che spetta al diritto nazionale conformarsi al quadro giuridico interno dell’Unione e non viceversa. Poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a trasporre correttamente dette direttive, nonché le relative nozioni specifiche, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, essi non possono validamente fondarsi su carenze o eventuali lacune nella propria normativa al fine di sottrarsi ai loro obblighi. 4. Risposta alla prima questione pregiudiziale 50. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che ricadono nell’ambito di applicazione delle direttive 2012/13 e 2013/48 i casi in cui, nel corso di un’indagine nei confronti di una persona sospettata della commissione di un reato, sono stati adottati provvedimenti coercitivi come una perquisizione personale e/o una confisca. C. Sulla seconda e sulla quinta questione pregiudiziale 1. Divieto di pratiche arbitrariamente restrittive che possono impedire l’esercizio effettivo dei diritti processuali connessi allo status di «indagato» 51. Con la seconda e la quinta questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, quale sia lo status di una persona ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48, qualora il diritto nazionale non riconosca lo status di «indagato» e l’«imputazione» della persona non sia avvenuta mediante notifica ufficiale, quale atto «formale». Il giudice del rinvio chiede inoltre se detta persona debba beneficiare del diritto all’informazione e del diritto di avvalersi di un difensore. Sebbene la risposta a tale questione sia deducibile dalle precedenti considerazioni, ritengo nondimeno opportuno approfondire l’analisi di alcuni aspetti giuridici a fini di chiarezza. 52. Come spiegato in sede di esame della prima questione, lo status processuale di una persona nelle circostanze descritte nella decisione di rinvio è quello di «indagato» ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48. Poiché si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, la persona interessata beneficia di tale status processuale in forza dell’applicabilità di tali direttive nel caso di specie, sebbene non le sia stato attribuito lo status di «imputato» mediante una notifica ufficiale, come previsto dalla normativa nazionale in vigore. È sufficiente che la persona interessata sia indagata de facto per la commissione di un reato, senza che sia necessario formalizzare tali sospetti in un atto o in una comunicazione specifica. 53. Un’interpretazione di segno contrario, secondo la quale il godimento dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48 debba dipendere interamente dall’adozione di un atto «formale» delle autorità, sarebbe arbitrariamente restrittiva e non assicurerebbe l’esercizio effettivo dei diritti sanciti da tali direttive. Infatti, sussisterebbe il rischio non trascurabile che la persona interessata si autoincrimini a causa della mancata conoscenza dei propri diritti per il motivo che non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte delle autorità nazionali. Un simile risultato metterebbe indubbiamente a rischio i principi dell’equo processo nel settore del diritto penale. Orbene, mi preme sottolineare che le autorità nazionali competenti, non potendo validamente basarsi su eventuali carenze o lacune della loro normativa al fine di esimersi dai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, sono tenute ad assicurare il pieno godimento dei diritti processuali garantiti da dette direttive. 54. Come discende dall’esame della prima questione, la comunicazione dei diritti deve necessariamente avvenire nella fase iniziale del procedimento ( 14 ), in quanto la Corte ha precisato che tale informazione deve intervenire « il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui [le persone interessate] sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi » ( 15 ). Nell’interesse di una tutela effettiva della persona coinvolta, aggiungerei che tale regola dovrebbe essere applicata non soltanto qualora quest’ultima debba fare fronte alle misure coercitive più severe come l’arresto o la privazione temporanea della libertà, ma anche qualora i sospetti di cui è oggetto giustifichino altri atti coercitivi che interferiscono in misura significativa con i diritti fondamentali . 55. Per tali ragioni, ritengo che un approccio conforme alle disposizioni della direttiva 2012/13 sarebbe consistito nell’informare immediatamente AB dei suoi diritti quando la polizia ha deciso di effettuare una perquisizione personale e di confiscare gli stupefacenti in suo possesso, in reazione alla sua confessione. È infatti evidente che AB era esposto a tutte le misure di cui le autorità competenti disponevano nell’ambito dei procedimenti penali a partire dal momento in cui si è autoincriminato in presenza della polizia. In tale contesto, si deve inoltre sottolineare che, benché AB abbia potuto implicitamente dedurre di essere divenuto un «indagato» in ragione dei provvedimenti coercitivi adottati nei suoi confronti, tale circostanza non può sostituirsi all’integrale comunicazione dei suoi diritti processuali . 56. Per quanto attiene specificamente al diritto di avvalersi di un difensore, occorre osservare che l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/48 prevede che gli indagati e gli imputati hanno diritto di avvalersi di un difensore «in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo» o, rispettivamente, «senza indebito ritardo» e, in ogni caso, « prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria» (il corsivo è mio). Sebbene, come ho spiegato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, le domande preliminari effettuate dalla polizia nel corso di un «controllo su strada» o durante «controlli periodici su base casuale» non possano essere considerate un «interrogatorio» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/48, le informazioni fornite dal giudice del rinvio permettono di dedurre che, in ogni caso, AB è stato sottoposto ad un simile interrogatorio in una fase successiva delle indagini. Più concretamente, dalla decisione di rinvio risulta che «[n]el corso del procedimento istruttorio già avviato, successivamente all’effettuazione della perquisizione e in un momento e in un luogo non meglio indicati (verosimilmente presso il commissariato di polizia), [l’ispettore della polizia giudiziaria incaricato] ha chiesto ad AB una dichiarazione scritta conformemente alla legge sul Ministero dell’Interno». Di conseguenza, ritengo che AB avrebbe dovuto poter avvalersi di un difensore al più tardi in tale fase del procedimento. 2. Risposta alla seconda e alla quinta questione pregiudiziale 57. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, propongo di rispondere alla seconda e alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «indagato» ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Una persona indagata de facto per la commissione di un reato possiede la qualifica di «indagato» ai sensi di tali direttive, anche se il diritto nazionale non conosce tale status processuale e non attribuisce alla persona sospettata i diritti che le spettano. Queste direttive ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali i diritti della difesa sorgono soltanto a partire dal momento della formale «imputazione» della persona interessata, in quanto tale atto è effettuato, quale presupposto per l’applicazione dei diritti e delle garanzie procedurali previsti dal diritto nazionale, nel pieno rispetto del potere discrezionale dell’autorità inquirente, che non è tenuta ad informare nel più breve tempo possibile la persona indagata de facto dei sospetti a suo carico. D. Sulla quarta questione pregiudiziale 1. Compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo di un sindacato giurisdizionale limitato al rispetto dei requisiti formali 58. Con la quarta questione pregiudiziale, che ritengo debba essere trattata prima della terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2012/13 e 2013/48 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale, nel contesto della procedura di approvazione a posteriori da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove per le esigenze di un’indagine penale, il giudice non può verificare se vi sia stata una violazione dei diritti fondamentali degli indagati e degli imputati, garantiti da tali direttive e da tali articoli. 59. Al riguardo, il giudice del rinvio precisa che sebbene, conformemente all’articolo 164, paragrafo 3, del NPK, la perquisizione personale effettuata sulla base di un verbale, nell’ambito del procedimento istruttorio, debba essere assoggettata ad un sindacato giurisdizionale a posteriori, quest’ultimo, secondo la giurisprudenza nazionale pertinente, verte soltanto sui requisiti formali da cui dipende la legittimità di tale misura e della confisca che ne è derivata e non permette al giudice competente di esaminare il rispetto dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48. 60. Ai fini dell’esame di tale questione, occorre anzitutto ricordare che, in forza dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. Inoltre, conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. L’applicabilità di tali disposizioni è indiscutibile nel caso di specie, dato che il procedimento principale riguarda una situazione nella quale le autorità bulgare attuano il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Infatti, poiché la normativa bulgara in questione è volta ad attuare le direttive 2012/13 e 2013/48, che garantiscono il diritto all’informazione e il diritto di avvalersi di un difensore ad un indagato e/o imputato nei procedimenti penali, essa rientra nell’ambito di applicazione della Carta. Come più volte dichiarato dalla Corte, le due direttive muovono dai diritti enunciati segnatamente negli articoli 47 e 48 della Carta e intendono promuovere tali diritti ( 16 ). 61. Per quanto attiene all’interpretazione della direttiva 2012/13, occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 2, di quest’ultima esige che «le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare , secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva» (il corsivo è mio). Secondo la giurisprudenza della Corte, tenuto conto dell’importanza del diritto a un ricorso effettivo, tutelato dall’articolo 47 della Carta, e del testo chiaro, incondizionato e preciso dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, quest’ultima disposizione osta a qualsiasi misura nazionale che ostacoli l’esercizio di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti tutelati da tale direttiva ( 17 ). La Corte ha dichiarato che la stessa interpretazione si impone per quanto riguarda l’articolo 12 della direttiva 2013/48, secondo il quale «gli indagati e imputati in un procedimento penale (...) dispong[o]no di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva» ( 18 ). 62. Di conseguenza, entrambe le direttive impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di prevedere un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti da esse sanciti, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Ciò detto, si deve sottolineare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, il diritto di contestare le eventuali violazioni di tali diritti è riconosciuto, rispettivamente, secondo «le procedure del diritto nazionale» e ai sensi del «diritto nazionale». Le citate disposizioni, dunque, non determinano né le modalità secondo le quali le violazioni di detti diritti devono poter essere fatte valere, né il momento, nel corso del procedimento penale, in cui ciò può essere fatto, lasciando quindi agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità ai fini dell’individuazione degli specifici mezzi di ricorso . 63. Tale interpretazione delle disposizioni delle direttive 2012/13 e 2013/48 è confermata dai loro rispettivi considerando. Così, al considerando 36 della direttiva 2012/13, si afferma che il diritto di contestare il rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni richieste ai sensi di tale direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse « non comporta, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti » (il corsivo è mio). Il considerando 50 della direttiva 2013/48 si esprime nello stesso senso allorché afferma, in sostanza, che l’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di garantire che siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento fa salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove e «non dovrebbe impedire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere prodotte davanti a un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell’ammissibilità di tali prove » (il corsivo è mio). Da quanto precede discende che il principio di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri trova applicazione, fatti salvi i limiti fissati dal diritto dell’Unione. 2. Limitazione dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad opera dei principi di equivalenza e di effettività 64. Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. A questo proposito, conformemente al principio di leale cooperazione ormai sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Tali esigenze di equivalenza e di effettività esprimono l’obbligo generale per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione, inclusi i diritti della difesa ( 19 ). 65. La necessità di tener conto del principio di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri si spiega con il fatto che le direttive 2012/13 e 2013/48 sono state adottate sulla base giuridica dell’articolo 82, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il quale consente soltanto di stabilire norme minime in materia di «diritti della persona» nella procedura penale. Con tale approccio, il legislatore ha perseguito lo scopo di facilitare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, al quale ho fatto riferimento nelle presenti conclusioni ( 20 ). Tuttavia, non si deve dimenticare che, poiché tali direttive partecipano a un’armonizzazione minima dei procedimenti penali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, non possono essere considerate strumenti completi ed esaustivi. Di conseguenza, come precisato dal considerando 40 della direttiva 2012/13 e dal considerando 54 della direttiva 2013/48, esse lasciano gli [OSCURATO:PERSONA] membri liberi di ampliare i diritti che prevedono, al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalle direttive stesse, livello di tutela che non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte EDU ( 21 ). 66. Per quanto concerne il principio di equivalenza, dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta in alcun modo che tale principio sia violato dalla giurisprudenza nazionale in questione, in forza della quale, nell’ambito del procedimento di approvazione, a posteriori, da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove per le esigenze di un’indagine penale, il sindacato giurisdizionale verte soltanto sui requisiti formali da cui dipende la legittimità di tali misure e non permette al giudice competente di prendere in esame il rispetto dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48. Infatti, tale giurisprudenza tende ad applicarsi a prescindere dal fatto che il provvedimento coercitivo sia stato adottato in violazione di un diritto individuale che si fonda sulle disposizioni del diritto nazionale oppure sulle disposizioni del diritto dell’Unione. 67. Per contro, il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine alla conformità di tale prassi nazionale al principio di effettività. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte EDU, esso ricorda che le confessioni stragiudiziali di un indagato in assenza dell’assistenza di un avvocato, in tale fase iniziale, possono comportare un pregiudizio per l’equità del processo, in violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU. Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza dei giudici bulgari ha unanimemente rifiutato di riconoscere come prove le informazioni fornite da persone che di fatto sono indagate, ma che spesso vengono interrogate come testimoni sulle proprie azioni illecite . Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che tale sanzione processuale su base probatoria possa rappresentare una garanzia sufficiente del fatto che i diritti della difesa dei cittadini, come previsti dalla Carta e considerati nel dettaglio dalle direttive 2012/13 e 2013/48, saranno rispettati. 68. Per quanto concerne il summenzionato principio di effettività, occorre ricordare anzitutto che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dall’impianto sistematico dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, o che l’unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto ( 22 ). 69. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai singoli dall’ordinamento giuridico dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 23 ). 70. Sulla scorta di tale giurisprudenza, la valutazione del rispetto del principio di effettività richiede l’analisi non già dell’insieme dei rimedi giuridici esistenti in uno Stato membro, bensì un’analisi contestualizzata della norma che si asserisce pregiudichi tale principio, il che può implicare l’analisi di altre norme procedurali applicabili nell’ambito del mezzo di ricorso la cui effettività è posta in dubbio o quella di mezzi di ricorso aventi il medesimo oggetto di quest’ultimo ( 24 ). La Corte considera che le sentenze emesse sono quindi il risultato di valutazioni specifiche, effettuate in considerazione dell’insieme del contesto di fatto e di diritto proprio di ciascuna causa e che non possono essere trasposte automaticamente in settori diversi da quelli nell’ambito del quale sono state formulate ( 25 ). 3. Caratteristiche del sindacato giurisdizionale svolto dai giudici bulgari 71. Per quanto concerne l’esame del caso di specie, mi sembra che risulti sia dalla formulazione sia dagli obiettivi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, così come dalle precisazioni fornite dai citati considerando, che non è contrario al diritto dell’Unione che uno Stato membro limiti il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove alla loro legittimità formale se, successivamente, nel contesto del processo penale, il giudice di merito è in grado di verificare che i diritti della persona interessata derivanti da dette direttive, letti alla luce dei diritti fondamentali, siano stati garantiti . La domanda di pronuncia pregiudiziale suggerisce che tale ipotesi ricorra appunto nel diritto bulgaro. Infatti, come indicato al paragrafo 67 delle presenti conclusioni, i giudici bulgari rifiutano di riconoscere la qualità di prove alle informazioni raccolte in violazione dei diritti processuali garantiti agli indagati nell’ambito di un procedimento penale. 72. In altri termini, l’attuale giurisprudenza dei giudici bulgari permette di escludere informazioni ed elementi di prova ottenuti in violazione delle prescrizioni del diritto dell’Unione, nel caso di specie dell’articolo 3 della direttiva 2012/13, relativo alla comunicazione all’indagato dei suoi diritti, e dell’articolo 3 della direttiva 2013/48, relativo al diritto di avvalersi di un difensore. Le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito di un procedimento penale non rimangono dunque senza rimedio ( 26 ). Al contrario, sembrerebbe che qualsiasi indagato abbia la possibilità di far valere una violazione dei propri diritti nel contesto del procedimento penale. Così, il meccanismo che l’ordinamento giuridico bulgaro sembra aver adottato presenta analogie con i meccanismi elaborati in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, siano essi previsti dal diritto scritto (diritto costituzionale/normativa penale) o dal diritto consuetudinario. Del resto, non è raro che tali meccanismi traggano appunto origine dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali. Risulta pertanto che le norme processuali nel diritto bulgaro, come interpretate dai giudici competenti, non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto dell’indagato di contestare, conformemente alle procedure nazionali, una violazione dei summenzionati diritti processuali. Se è vero che il giudice del rinvio esprime alcune riserve in proposito, in particolare in ordine all’idoneità dei meccanismi previsti dal diritto bulgaro a salvaguardare i diritti dell’indagato, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene elementi sufficienti ad avvalorare tale tesi. 73. Si deve inoltre constatare che il giudice del rinvio non indica quali potrebbero essere le misure da adottare o da sviluppare in via legislativa o giurisprudenziale al fine di rafforzare la tutela dei diritti processuali dell’indagato nel contesto di un procedimento penale. Poiché il governo bulgaro non è intervenuto nella presente causa, le sole informazioni sulle quali la Corte può basarsi sono quelle fornite dal giudice del rinvio. Ciò detto, ritengo che, in ogni caso, non spetti alla Corte suggerire eventuali riforme alle autorità competenti, soprattutto se si tiene conto della diversità dei meccanismi e dei mezzi di ricorso noti nei differenti [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di garantire la trasposizione delle direttive 2012/13 e 2013/48. Il ruolo della Corte nella presente causa deve piuttosto limitarsi all’esame della questione se l’esercizio del diritto ad un ricorso effettivo sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Considerate le informazioni disponibili, occorre rispondere a tale questione in senso negativo . 74. Ritengo che tale conclusione non possa essere modificata da un’analisi alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, ai quali il giudice del rinvio fa riferimento. Per quanto attiene, in particolare, all’articolo 47 della Carta, che garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non obbliga, in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad istituire, per salvaguardare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, mezzi di ricorso esperibili dinanzi ai giudici nazionali diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale. La situazione è diversa soltanto qualora dall’ordinamento giuridico nazionale in questione, considerato nel suo complesso, risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione ( 27 ). Orbene, come ammesso dallo stesso giudice del rinvio, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 75. Per le ragioni illustrate ai paragrafi precedenti, sono incline a concludere che la normativa bulgara in materia di procedura penale, come interpretata dai giudici nazionali, non solleva dubbi in ordine al principio di effettività . Tale principio non osta ad un esame giurisdizionale vertente soltanto sui requisiti formali di un provvedimento coercitivo, come una perquisizione, in assenza di una verifica del rispetto dei diritti che discendono dalle direttive 2012/13 e 2013/48, lette alla luce dei diritti fondamentali, purché un siffatto rispetto possa essere verificato nell’ambito del processo penale dal giudice di merito , che si pronuncerà sulla colpevolezza di AB. Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio, che ha una conoscenza diretta delle norme processuali applicabili, effettuare le opportune verifiche e, se del caso, trarne tutte le conseguenze necessarie al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione. 76. In tale contesto, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato qualora questo non abbia recepito entro il termine la direttiva nell’ordinamento nazionale ovvero l’abbia recepita in modo non corretto ( 28 ). Nella propria giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e l’articolo 12 della direttiva 2013/48, nonché l’articolo 47 della Carta, sono disposizioni chiare, incondizionate e precise ( 29 ). Di conseguenza, esse hanno un effetto diretto. Ne deriva che coloro che sono de facto «indagati» in forza del diritto bulgaro, come AB nel procedimento principale, devono poter avvalersi direttamente dei mezzi di ricorso previsti all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e all’articolo 12 della direttiva 2013/48, letti in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta. 4. Risposta alla quarta questione pregiudiziale 77. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, non osta a che uno Stato membro limiti il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove alla loro legittimità formale se, successivamente, nell’ambito del processo penale, il giudice di merito è in condizione di verificare che i diritti dell’interessato che discendono dalle direttive 2012/13 e 2013/48, lette alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, siano stati garantiti. E. Sulla terza questione pregiudiziale 1. Proposta di riformulazione della questione 78. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il principio di legalità e il divieto di arbitrarietà nonché la direttiva 2013/48 e, più specificamente, il suo articolo 3, paragrafo 3, lettera b), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale soltanto le persone nei cui confronti sia stata formulata formalmente l’«imputazione» ottengono la possibilità di beneficiare dei diritti che discendono da tale direttiva, mentre il momento di detta formulazione è lasciato alla discrezionalità dell’autorità inquirente. 79. Mi sembra che la risposta a tale questione discenda con chiarezza dall’esame delle precedenti questioni. Come ho già spiegato nelle presenti conclusioni ( 30 ), un’interpretazione secondo la quale il godimento dei diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48 dovesse dipendere interamente dall’adozione di un atto «formale» delle autorità nazionali sarebbe arbitrariamente restrittiva e non assicurerebbe l’esercizio effettivo dei diritti sanciti dalle direttive. Sembra infatti inconciliabile con la condizione, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, ossia che l’interessato benefici «senza indebito ritardo» dell’assistenza di un difensore ( 31 ), subordinare l’esercizio effettivo di tale diritto alla sola discrezionalità delle autorità competenti. 80. Sebbene la terza questione possa sembrare, a prima vista, superflua, tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre ricordare che, nella sua risposta, la Corte dovrà necessariamente prendere in considerazione le particolari circostanze della controversia di cui al procedimento principale, ossia il fatto che quest’ultima riguarda la richiesta di approvazione, a posteriori, da parte del giudice, della perquisizione e della confisca delle sostanze rinvenute su AB. Nel prosieguo esaminerò la terza questione tenendo conto di tali circostanze. In quest’ottica, la questione sollevata dal giudice del rinvio sembra piuttosto volta a stabilire se l’articolo 3 della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale permette che una perquisizione personale e una confisca di beni illeciti siano effettuate senza che la persona interessata benefici del diritto di avvalersi di un difensore. 81. Se la Corte dovesse interpretare la terza questione nel senso proposto, occorrerebbe, anzitutto, richiamare l’attenzione sul fatto che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 impone requisiti rigorosi in quanto prevede che gli indagati o gli imputati debbano avvalersi di un difensore «senza indebito ritardo» e, «[i]n ogni caso», a partire dal primo di quattro momenti specifici elencati in tale disposizione , lettere da a) a d). Poiché la perquisizione e la confisca di beni illeciti, in quanto tali, non compaiono tra i momenti menzionati da detta disposizione , occorrerebbe, in linea di principio, escludere una violazione del diritto di avvalersi di un difensore, a meno che le circostanze del caso di specie corrispondano ai criteri di uno o più di detti momenti specifici, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare. Le considerazioni che seguono possono essere di aiuto al giudice del rinvio ai fini dell’applicazione di questa stessa disposizione. 2. Sul diritto di avvalersi di un difensore prima che l’indagato sia interrogato dalla polizia 82. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/48, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria. Tale disposizione costituisce una codificazione della giurisprudenza della Corte EDU ( 32 ), in forza della quale il diritto a un equo processo, consacrato dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, esige, di regola, che l’accesso ad un avvocato sia consentito sin dal primo interrogatorio di un sospettato da parte della polizia, salvo dimostrare, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, che esistono ragioni imperative per limitare tale diritto ( 33 ). Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dopo la perquisizione, AB è stato sottoposto, nel commissariato di polizia, ad interrogatori nel corso dei quali ha fornito spiegazioni e ha confermato per iscritto le proprie confessioni. Orbene, sembrerebbe che AB non sia stato informato del suo diritto di avvalersi di un difensore e non abbia esercitato effettivamente tale diritto, il che è problematico alla luce dei diritti garantiti dalla direttiva 2013/48. Ritengo che un simile modus operandi da parte delle autorità incaricate delle indagini penali non possa essere considerato conforme ai requisiti di tale direttiva. 3. Sul diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione di libertà dell’indagato 83. Indipendentemente dalle precedenti considerazioni, si pone la questione se AB avrebbe potuto esercitare il suo diritto di avvalersi di un difensore al momento della perquisizione benché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 non menzioni esplicitamente tale provvedimento coercitivo. A mio avviso, sarebbe così se la situazione in cui si trovava AB potesse essere intesa come una «privazione della libertà personale», conformemente all’ipotesi contemplata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva. Poiché la decisione di rinvio non contiene alcuna informazione chiara in proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se le circostanze del procedimento principale possano essere qualificate come «privazione della libertà personale» ai sensi di tale disposizione. a) Considerazioni nell’ipotesi in cui la perquisizione fosse stata effettuata nell’ambito del controllo su strada 84. Da un lato, da taluni elementi risulta che la perquisizione sarebbe avvenuta in situ , a bordo strada, dopo che l’autovettura è stata fermata dalla polizia e sottoposta ad ispezione. In una simile ipotesi, mi sembra che non si possa ragionevolmente ritenere che AB sia stato privato della libertà. Infatti, una simile misura coercitiva, attuata con urgenza, immediatamente dopo la comparsa di indizi della commissione di un reato, non mi sembra assimilabile ad una «privazione della libertà personale». Non bisogna dimenticare che AB non era stato né formalmente detenuto né interrogato dalla polizia in stato di custodia , ma era stato semplicemente fermato nell’ambito di un controllo su strada. Benché AB non sia stato libero di sottrarsi al controllo su strada, dalle circostanze del caso di specie non emerge alcuna restrizione significativa della sua libertà di azione . Qualsiasi valutazione che suggerisse il contrario mi sembrerebbe non soltanto in contrasto con la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/48, ma anche idonea ad estendere in maniera smisurata il suo ambito di applicazione, tanto più che un simile approccio non è necessario per garantire la tutela effettiva dei diritti fondamentali nell’ambito di un’indagine penale, come spiegherò nel prosieguo. 85. Come detto nelle presenti conclusioni, i diritti garantiti dalle direttive 2012/13 e 2013/48 sono espressione del diritto a un equo processo nel settore penale ( 34 ). In tale contesto, occorre menzionare la giurisprudenza della Corte, in forza della quale la direttiva 2013/48 tende a favorire segnatamente il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare, enunciato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, nonché i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, di quest’ultima ( 35 ). Peraltro, si deve osservare che, conformemente al considerando 12 della direttiva 2013/48, quest’ultima si basa sui diritti enunciati nella Carta, in particolare sui suoi articoli 6, 47 e 48, sviluppando gli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte EDU. Ne deriva la necessità di interpretare le disposizioni di tale direttiva alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, che prevede espressamente il diritto di avere l’assistenza di un difensore. 86. Al riguardo, va ricordato che la Corte EDU ha considerato che una perquisizione in occasione di un controllo su strada, nel corso della quale vi siano state dichiarazioni autoincriminanti, non rivela alcuna limitazione significativa della libertà di azione della persona interessata, che possa bastare per attivare la necessità di assistenza legale fin da tale fase del procedimento. Si deve rilevare il fatto che la Corte EDU si sia fondata, in sostanza, sui medesimi argomenti presentati al paragrafo 84 delle presenti conclusioni, ossia l’assenza di una detenzione formale o di un interrogatorio della persona interessata in stato di custodia da parte della polizia , vale a dire di misure privative della libertà, idonee a giustificare l’intervento di un avvocato. [OSCURATO:PERSONA] luce delle precedenti considerazioni, ritengo che il fatto di essere stato oggetto di una perquisizione a bordo strada, nell’ambito di un controllo su strada, senza aver beneficiato di assistenza legale, non costituisca, di per sé, una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/48. b) Considerazioni nell’ipotesi in cui la perquisizione sia stata effettuata al commissariato di polizia 87. Per contro, non si può escludere una differente valutazione se la perquisizione fosse stata effettuata quando AB era privato della libertà, ad esempio, se tale perquisizione avesse avuto luogo al commissariato di polizia. In tal caso, si potrebbe sostenere che ad AB avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore «senza indebito ritardo» per il motivo che la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2013/48. Il giudice del rinvio, all’occorrenza, dovrà tener conto di una serie di criteri, che illustrerò nei paragrafi successivi, al fine di stabilire se nel caso di specie sussista una «privazione della libertà personale» ai sensi di tale disposizione. 88. La giurisprudenza della Corte EDU relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU mi sembra particolarmente pertinente, in quanto tale disposizione elenca in maniera esaustiva i motivi per i quali una persona può essere privata della sua libertà. Proclamando il «diritto alla libertà», essa non rinvia alle semplici limitazioni della libertà di circolazione, le quali ricadono nell’articolo 2 del protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella convenzione e nel protocollo addizionale alla convenzione, firmato a Strasburgo il16 settembre 1963, ma fa riferimento alla libertà fisica della persona; tale disposizione ha lo scopo di assicurare che nessuno ne sia spogliato arbitrariamente ( 36 ). Conformemente alla lettera c) di detto paragrafo 1, tale ipotesi ricorre in occasione di un «arresto» o di una «detenzione» della persona interessata per tradurla dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che abbia commesso un reato. La situazione di AB mi sembra rientrare in tale fattispecie, indipendentemente dal fatto che il procedimento in questione riguardi soltanto una fase iniziale del procedimento penale, ossia l’approvazione, a posteriori, da parte del giudice, delle misure coercitive adottate nei confronti di AB. Lo scopo di tali misure consiste appunto nell’ottenere gli elementi di prova necessari per poter decidere se occorra esercitare un’azione penale contro la persona interessata. Si deve pertanto ritenere che il procedimento giudiziario in questione si inserisca nel procedimento penale nel suo complesso, cosicché l’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU è applicabile nel caso di specie. 89. Per quanto attiene alla citata nozione di «privazione della libertà personale», si deve osservare che essa include al contempo un aspetto oggettivo , ossia l’internamento di una persona in un certo spazio ristretto per un lasso di tempo non trascurabile, e un aspetto soggettivo , vale a dire il fatto che non abbia prestato un valido consenso al proprio internamento ( 37 ). Tra gli elementi oggettivi da prendere in considerazione vi sono la possibilità di lasciare il luogo di internamento, l’intensità della sorveglianza e del controllo esercitati sugli spostamenti della persona internata, il grado di isolamento di quest’ultima e le occasioni di contatti sociali offertele ( 38 ). La Corte EDU ha dichiarato che occorre partire dalla situazione concreta dell’individuo e tener conto di una serie di fattori quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura considerata ( 39 ). Secondo la Corte EDU, la distinzione che deve essere fatta tra «privazione» e «limitazione» della libertà sarebbe relativa soltanto al grado o all’intensità, non alla natura o all’essenza. La classificazione nell’una o nell’altra di tali categorie risulterebbe talvolta ardua in quanto, in alcuni casi marginali, si tratterebbe di una questione di mera discrezionalità. Tuttavia, sarebbe imperativo effettuare una scelta, dato che ne dipende l’applicabilità o l’inapplicabilità dell’articolo 5 della CEDU ( 40 ). L’esistenza di un elemento di coercizione nell’esercizio dei poteri della polizia di fermare e perquisire indica una «privazione della libertà», nonostante la brevità di tali misure ( 41 ). Il fatto che una persona non sia ammanettata, incarcerata o costretta fisicamente in altro modo non costituirebbe un elemento decisivo allorché occorre statuire sull’esistenza di una «privazione della libertà personale» ( 42 ). 90. Di conseguenza, la Corte EDU ha considerato che sussiste una «privazione della libertà» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU qualora la persona interessata sia stata interamente privata di qualsiasi libertà di circolazione, sebbene sia stata fermata e perquisita soltanto per breve tempo. È sufficiente che la persona interessata sia stata obbligata a rimanere dove si trovava e a sottoporsi ad una perquisizione ( 43 ) e che un rifiuto l’avrebbe esposta ad un arresto, alla custodia di polizia e/o a procedimenti penali ( 44 ). L’uso della forza da parte della polizia costituisce un elemento decisivo per una qualifica in tal senso, in particolare in occasione del trasporto della persona interessata al commissariato o della sua detenzione in detto luogo ( 45 ). La Corte EDU ha ritenuto che il divieto di lasciare il commissariato in assenza di autorizzazione fosse indicativo di un elemento di coercizione idoneo a soddisfare i criteri imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU ( 46 ). c) Verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio 91. In assenza di informazioni più precise nella domanda di pronuncia pregiudiziale sulla situazione in cui AB si trovava al commissariato di polizia, sembra indispensabile chiedere al giudice del rinvio di effettuare le necessarie verifiche. Ritengo che quest’ultimo, qualora dovesse accertare che la perquisizione ha avuto luogo in occasione di un controllo su strada in una situazione come quella descritta al paragrafo 84 delle presenti conclusioni, dovrebbe essere in condizione di escludere una violazione del diritto di avvalersi di un difensore sancito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2013/48. Infatti, in assenza di una limitazione significativa della libertà di azione di AB, una simile situazione non mi sembra qualificabile come una «privazione della libertà personale». 92. Per contro, in linea di principio, il giudice del rinvio dovrebbe poter concludere nel senso di una violazione di detto diritto nell’ipotesi in cui la perquisizione abbia avuto luogo al commissariato di polizia , in circostanze che costituiscono una «privazione della libertà personale», conformemente ai criteri menzionati nei precedenti paragrafi delle presenti conclusioni. Ciò premesso, si deve precisare che la giurisprudenza della Corte EDU ammette da tempo che, in circostanze eccezionali, l’assistenza legale possa essere rinviata o temporaneamente limitata. Tuttavia, da tale giurisprudenza risulta che, anche quando ragioni imperative possono eccezionalmente giustificare il diniego del diritto di avvalersi di un difensore, simile limitazione – qualunque ne sia la giustificazione – non deve arrecare un indebito pregiudizio ai diritti che discendono dall’articolo 6 della CEDU ( 47 ). 93. La Corte EDU ha sottolineato che, in linea di principio, i diritti della difesa sono lesi irrimediabilmente quando dichiarazioni incriminanti rese nel corso di un interrogatorio di polizia subìto senza la possibile assistenza di un avvocato sono utilizzate per fondare una condanna ( 48 ). Di conseguenza, il giudice del rinvio dovrà accertare se la limitazione del diritto di avvalersi di un difensore fosse eccezionalmente giustificata da ragioni imperative, prendendo al contempo in considerazione le conseguenze di una simile limitazione sull’equità complessiva del procedimento. Ai fini della presente analisi, si deve osservare che il contesto di fatto, come emerge dagli atti di causa, non rivela alcuna ragione imperativa idonea a giustificare il diniego dell’assistenza legale. 94. Per completezza, si deve infine osservare che, nella misura in cui una prassi amministrativa o giudiziaria rispecchia generalmente la normativa nazionale vigente, a meno che si tratti di una violazione isolata del diritto nazionale, le conclusioni che il giudice del rinvio trarrà dalla sua valutazione dei fatti dovrebbero consentirgli anche di stabilire se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/48 osti alla normativa nazionale in questione. 4. Risposta alla terza questione pregiudiziale 95. Per le ragioni suesposte, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale permette che una perquisizione personale e una confisca di beni illeciti siano effettuate senza che la persona interessata benefici del diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo nell’ambito di un «interrogatorio» da parte della polizia [momento di cui alla lettera a) di tale paragrafo] o dopo una «privazione della libertà personale» [momento di cui alla lettera c)]. Compete al giudice del rinvio valutare se le circostanze del procedimento principale rientrino in una di queste due ipotesi. VI. Conclusione 96. [OSCURATO:PERSONA] luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria) nel modo seguente: 1) I casi in cui, nel corso di un’indagine nei confronti di una persona sospettata della commissione di un reato, sono stati adottati provvedimenti coercitivi come una perquisizione personale e/o una confisca ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. 2) La nozione di «indagato» ai sensi delle direttive 2012/13 e 2013/48 è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Una persona indagata de facto per la commissione di un reato possiede la qualifica di «indagato» ai sensi di tali direttive, anche se il diritto nazionale non conosce tale status processuale e non attribuisce alla persona sospettata i diritti che le spettano. Dette direttive ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali in forza delle quali i diritti della difesa sorgono soltanto a partire dal momento della formale «imputazione» della persona interessata, in quanto tale atto è effettuato, quale presupposto per l’applicazione dei diritti e delle garanzie procedurali previsti dal diritto nazionale, nel pieno rispetto del potere discrezionale dell’autorità inquirente, che non è tenuta ad informare nel più breve tempo possibile la persona indagata de facto dei sospetti a suo carico. 3) Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di effettività, non osta a che uno Stato membro limiti il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove alla loro legittimità formale se, successivamente, nell’ambito del processo penale, il giudice di merito è in condizione di verificare che i diritti dell’interessato che discendono dalle direttive 2012/13 e 2013/48, lette alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siano stati garantiti. 4) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48 osta ad una normativa nazionale la quale permette che una perquisizione personale e una confisca di beni illeciti siano effettuate senza che la persona interessata benefici del diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo nell’ambito di un interrogatorio da parte della polizia o dopo una privazione della libertà personale. Compete al giudice del rinvio valutare se le circostanze del procedimento principale rientrino in una di queste due ipotesi. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, L 142, pag. 1 . ( 3 ) GU 2013, L 294, pag. 1 . ( 4 ) Zerouki‑Cottin, D., «À propos de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit à l’avocat et de ses suites», Revue internationale de droit pénal , vol. 85, 2014/3‑4, punto 20; Suominen, A., «The sensitive relationship between the different means of legal integration: mutual recognition and approximation», in Brière, C., e Weyembergh, A. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, pag. 170. ( 5 ) Il corsivo è mio. ( 6 ) Il corsivo è mio. ( 7 ) Il corsivo è mio. ( 8 ) Il corsivo è mio. ( 9 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 38 ). ( 10 ) V. paragrafo 25 delle conclusioni che ho presentato nella causa K.B. e F.S. (Rilievo d’ufficio nel settore penale) ( C‑660/21 , EU:C:2023:52 ). ( 11 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 53 ). Il corsivo è mio. ( 12 ) Il corsivo è mio. ( 13 ) Sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) ( C‑659/18 , EU:C:2020:201 , punti 25 e 26 ). Il corsivo è mio. ( 14 ) V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni. ( 15 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 53 ). Il corsivo è mio. ( 16 ) V. sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punti 88 e 104 ); del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione) ( C‑659/18 , EU:C:2020:201 , punto 44 ); del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑615/18 , EU:C:2020:376 , punto 71 ), e del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione) ( C‑282/20 , EU:C:2021:874 , punto 26 ). ( 17 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 57 ). ( 18 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 58 ). Il corsivo è mio. ( 19 ) V., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2010, Alassini e a. ( da C‑317/08 a C‑320/08 , EU:C:2010:146 , punto 49 ); del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04 ( C‑93/12 , EU:C:2013:432 , punti 35 e 36 ), e del 1o agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione) ( C‑242/22 PPU , EU:C:2022:611 , punto 75 ). ( 20 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro ( C‑646/17 , EU:C:2019:489 , punti 36 e 54 ), e, per analogia, sentenza del 19 settembre 2018, Milev ( C‑310/18 PPU , EU:C:2018:732 , punto 47 ). ( 22 ) Sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia ( C‑497/20 , EU:C:2021:1037 , punto 62 ). ( 23 ) Sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck ( C‑312/93 , EU:C:1995:437 , punto 14 ); del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. ( da C‑222/05 a C‑225/05 , EU:C:2007:318 , punto 33 ) e dell’11 settembre 2019, Călin ( C‑676/17 , EU:C:2019:700 , punto 42 ). ( 24 ) Sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) ( C‑278/20 , EU:C:2022:503 , punti 59 e 60 ). ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis ( C‑473/00 , EU:C:2002:705 , punto 37 ). ( 26 ) Nelle mie conclusioni nella causa K.B. e F.S. (Rilievo d’ufficio nel settore penale) ( C‑660/21 , EU:C:2023:52 , paragrafi 64 e 65 ), ho richiamato l’attenzione sul fatto che la normativa francese in materia di procedimento penale consentiva di escludere informazioni e elementi di prova ottenuti in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, nel caso di specie degli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13. Ho sostenuto che l’esistenza di tali norme procedurali garantiva l’effettività del diritto dell’Unione e che il divieto per il giudice del rinvio di rilevare d’ufficio un’eccezione di nullità del procedimento derivante dalla comunicazione tardiva agli imputati del loro diritto al silenzio – motivo di nullità relativa – non violava il principio di effettività. ( 27 ) Sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA] ( C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , punto 143 ). ( 28 ) Sentenza del 1o luglio 2010, Gassmayr ( C‑194/08 , EU:C:2010:386 , punti 44 e 45 ). ( 29 ) Sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punti 57 e 58 ). ( 30 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 31 ) V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni. ( 32 ) V., in tal senso, Mitsilegas, V., EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022 (2 a ed.), pag. 267. ( 33 ) Corte EDU, 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 55). ( 34 ) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 35 ) Sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 104 ). ( 36 ) Corte EDU, 23 aprile 2015, François c. Francia (CE:ECHR:2015:0423JUD002669011, § 47). ( 37 ) Corte EDU, 17 gennaio 2012, Stanev c. Bulgaria (CE:ECHR:2012:0117JUD003676006, § 117). ( 38 ) Corte EDU, 16 giugno 2005, Storck c. Germania (CE:ECHR:2005:0616JUD006160300, § 73). ( 39 ) Corte EDU, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, § 80). ( 40 ) Corte EDU, 9 aprile 2019, Tarak e Depe c. Turchia (ECLI:CE:ECHR:2019:0409JUD007047212, § 53). ( 41 ) Corte EDU, 21 giugno 2011, Shimovolos c. Russia (CE:ECHR:2011:0621JUD003019409, § 50). ( 42 ) Corte EDU, 23 luglio 2013, M.A. c. Cipro (CE:ECHR:2013:0723JUD004187210, § 193). ( 43 ) Corte EDU, 11 ottobre 2016, Kasparov c. Russia (CE:ECHR:2016:1011JUD005365907, § 46). ( 44 ) Corte EDU, 12 gennaio 2010, Gillan e Quinton c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2010:0112JUD000415805, § 57). ( 45 ) Corte EDU, 24 giugno 2008, Foka c. Turchia (CE:ECHR:2008:0624JUD002894095, § 78). ( 46 ) Corte EDU, 26 giugno 2014, Krupko e altri c. Russia (CE:ECHR:2014:0626JUD002658707, § 36). ( 47 ) Corte EDU, 13 settembre 2016, Ibrahim e altri c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 225). ( 48 ) Corte EDU, 12 maggio 2017, Simeonovi c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 116).
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris