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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13985/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiestapresentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante due sentenze (sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12/09/2023del Giudice dell’udienza preliminare di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 750,00 dimulta, per il reato di furto aggravato, posto in essere in Mugnano di Napoli in data11/03/2023; sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del20/01/2025, divenuta definitiva in data 08/03/2025, di condanna alla pena di anni uno e mesiotto di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di tentato furto aggravato,commesso in Aversa il 27/12/2024).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Poziello, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per errataapplicazione dell’art. 81 secondo comma cod. pen., quanto ai criteri giurisprudenziali relativialla valutazione dell’elemento soggettivo riferito all’unicità del disegno criminoso e al ruolo da3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici econ motivazione coerente e dettagliata, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmentepreclusa in sede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsidi condotte che – lungi dall’esser frutto di una preventiva ideazione di carattere unitario –sono espressive di uno stile di vita adottato dal soggetto).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiestapresentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione deireati giudicati mediante due sentenze (sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12/09/2023del Giudice dell’udienza preliminare di Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 750,00 dimulta, per il reato di furto aggravato, posto in essere in Mugnano di Napoli in data11/03/2023; sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del20/01/2025, divenuta definitiva in data 08/03/2025, di condanna alla pena di anni uno e mesiotto di reclusione ed euro quattrocento di multa, per il reato di tentato furto aggravato,commesso in Aversa il 27/12/2024).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Poziello, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per errataapplicazione dell’art. 81 secondo comma cod. pen., quanto ai criteri giurisprudenziali relativialla valutazione dell’elemento soggettivo riferito all’unicità del disegno criminoso e al ruolo da3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadelle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – adopera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, dellaloro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici econ motivazione coerente e dettagliata, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmentepreclusa in sede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsidi condotte che – lungi dall’esser frutto di una preventiva ideazione di carattere unitario –sono espressive di uno stile di vita adottato dal soggetto).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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