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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46624/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il delitto di cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] dietro corresponsione di somme di denaro, di cui alli art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in epoca anteriore e prossima al 10 febbraio 2019 (capo 33).

Preliminarmente il Tribunale dava atto del ritenuto accertamento, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri, cui si sono aggiunte a partire dal giugno 2019 le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia- dell'esistenza di due associazioni criminali stabilmente operanti nel versante ionico della provincia di Messina (capi 1 e 31), dedite alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente.

Il collaboratore ha delineato il contesto generale della consorteria di cui al capo 31), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], altresì partecipe dell'associazione di stampo mafioso "Brunetto", articolazione territoriale del clan "Santapaola" e tratto in arresto il 26 maggio 2020.

Le dichiarazioni del collaborante hanno consentito una lettura unificata del copioso materiale intercettativo preesistente da cui emergevano la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio; i frequenti contatti intrattenuti dai vari sodali; l'esistenza di una cassa comune; l'interdipendenza delle condotte; un collaudato modus operandi; il comune impegno per sostenere i compartecipi in difficoltà.

Il Tribunale evidenziava successivamente la sussistenza del quadro gravemente indiziario nei confronti dell'indagato -non attinto da ipotesi di responsabilità quanto alla compagine associativa- in relazione ad uno specifico episodio di cessione di cocaina effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ponendo a fondamento del suo convincimento le conversazioni intercettate il 10 febbraio 2019 a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] del coindagato [OSCURATO:PERSONA].

In detta occasione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di erano recati all'aeroporto di Catania per prelevare [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, utilizzando il mezzo loro prestato da Cicala, a bordo del quale -per un certo periodo- si trovava anche [OSCURATO:PERSONA].

Risultava evidente il ruolo sovraordinato di Coco, al quale gli altri riferivano dell'attività di spaccio effettuata in sua assenza.

Emergeva inoltre che [OSCURATO:PERSONA] era stato maltrattato da alcuni fornitori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per non avere assolto il debito maturato nei confronti di quest'ultimo per una pregressa fornitura, così come aveva fatto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava di essersi recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] insieme al nipote Sebastiano e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mostrare unità di intenti nella richiesta di denaro in modo da evitare dilazioni.

Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in un significativo contesto criminale, a dispetto dell'unica contestazione.

I dialoghi fra le persone presenti all'interno della vettura evidenziavano una non comune dimestichezza con le dinamiche del confezionamento e dello spaccio, tanto che [OSCURATO:PERSONA] invitava i coindagati a non usare un linguaggio esplicito e a limitare i dialoghi, ricevendo l'approvazione di Coco che manifestava apertamente il timore che sulla vettura fossero collocate microspie.

La personalità negativa dell'indagato era lumeggiata da indici significativi: avere prelevato Coco all'aeroporto, avere partecipato alla spedizione intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -peraltro soggetto di significativo spessore criminale-, essersi dedicato allo spaccio in un contesto plurisoggettivo.

A fronte di tali emergenze l'attività lavorativa nel settore del commercio di frutta svolta dall'indagato è stata considerata minusvalente e inidonea a scongiurare il pericolo di recidivanza.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova: - per il profilo della gravità indiziaria in ordine al reato contestato, desunta dal Tribunale esclusivamente sulla base di intercettazioni ambientali ove il [OSCURATO:PERSONA] non è diretto conversante e il cui significato non è univoco, non potendosi evincere con certezza le ragioni che stanno alla base del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], neppure potendosi valorizzare il monito a parlare "di meno" nel senso indicato dal Tribunale, potendosi diversamente spiegare con il suo mancato apprezzamento ai dialoghi cui sta assistendo; - in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura coercitiva, atteso che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che i fatti si riferiscono a condotta commessa nel febbraio 2019, con ciò evidenziandosi l'inesistenza della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, tanto più alla luce dell'incensuratezza del ricorrente, che dispone anche di attività lavorativa documentata e non essendo emersa alcuna altra condotta illecita fino all'esecuzione della misura, nell'aprile 2021.

Sotto diverso profilo il difensore rappresenta che la condotta potrebbe altresì essere inquadrata alternativamente nelle fattispecie di cui all' art. 73, comma 5 o comma 4, d.P.R. 309/90, non essendo note qualità e quantità della sostanza e considerando infatti che le associazioni criminali di riferimento sono dedite allo spaccio di droghe di diverso tipo.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il motivo di ricorso che investe, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il tema della gravità indiziaria in ordine al delitto contestato è privo di pregio.

Invero, esso non reca censure specifiche al ragionamento di segno contrario offerto nel provvedimento impugnato alla stregua delle conversazioni ambientali intercettate, in punto di cessione di una quantità imprecisata di cocaina fornita dall'indagato a [OSCURATO:PERSONA], personaggio di rilievo nella consorteria criminale dedita al narcotraffico nel versante ionico della provincia messinese.

Trattasi invero di apprezzamento di merito basato su dati fattuali inerenti la lettura alternativa degli elementi di prova raccolti, come tale insindacabile in sede di controllo di legittimità.

Il Tribunale ha rappresentato come dalle conversazioni registrate, sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] era stato maltrattato da alcuni fornitori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per non avere assolto il debito maturato nei confronti di quest'ultimo per una pregressa fornitura, così come era rimasto inadempiente anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La riconducibilità del debito alla fornitura di cocaina era altresì evincibile dalla domanda di Coco che faceva riferimento alle "palline", ottenendo poi una precisa spiegazione degli eventi occorsi: [OSCURATO:PERSONA] rappresentava di essersi recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] insieme al nipote Sebastiano e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mostrare unità di intenti nella richiesta di denaro in modo da evitare dilazioni.

Il Tribunale ha altresì sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato gli altri a parlare "di meno", con ciò evidenziando una precisa consapevolezza.

Attesa quindi la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità.

2. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata.

Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento.

Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità sia la gravità del delitto di cui al capo 33), attinente a un significativo episodio di cessione, sia la pericolosità dell'indagato, desumibile da molteplici elementi di fatto rivelatori di contatti qualificati con soggetti collegati ad attività di spaccio di stupefacente, come si desume dall'episodio del prelevamento in aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di tempo principale fornitore di sostanza stupefacente all'associazione di cui al capo 31).

La personalità dell'indagato è inoltre negativamente lumeggiata dal fatto di essersi recato, insieme a Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] per incutergli timore e intimargli di onorare i debiti per forniture di sostanze stupefacenti; l'episodio era peraltro oggetto di narrazione a Coco da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel tragitto di ritorno dall'aeroporto.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il gesto è dimostrativo della collocazione di rilievo di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non ha avuto remore ad agire in modo eclatante nei confronti del capo di una consorteria finalizzata allo spaccio.

I Giudici del riesame hanno altresì ritenuto subvalente l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dal momento che il modestissimo volume di affari non consente neppure di valutarne l'effettiva continuità.

A fronte dell'assenza di specifici elementi da cui desumere la rescissione di ogni collegamento con il descritto contesto criminale del conseguente concreto pericolo di recidivanza, la inidoneità di misure meno afflittive è dunque congruamente motivata.

3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il delitto di cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] dietro corresponsione di somme di denaro, di cui alli art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in epoca anteriore e prossima al 10 febbraio 2019 (capo 33). Preliminarmente il Tribunale dava atto del ritenuto accertamento, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri, cui si sono aggiunte a partire dal giugno 2019 le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia- dell'esistenza di due associazioni criminali stabilmente operanti nel versante ionico della provincia di Messina (capi 1 e 31), dedite alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente. Il collaboratore ha delineato il contesto generale della consorteria di cui al capo 31), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], altresì partecipe dell'associazione di stampo mafioso "Brunetto", articolazione territoriale del clan "Santapaola" e tratto in arresto il 26 maggio 2020. Le dichiarazioni del collaborante hanno consentito una lettura unificata del copioso materiale intercettativo preesistente da cui emergevano la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio; i frequenti contatti intrattenuti dai vari sodali; l'esistenza di una cassa comune; l'interdipendenza delle condotte; un collaudato modus operandi; il comune impegno per sostenere i compartecipi in difficoltà. Il Tribunale evidenziava successivamente la sussistenza del quadro gravemente indiziario nei confronti dell'indagato -non attinto da ipotesi di responsabilità quanto alla compagine associativa- in relazione ad uno specifico episodio di cessione di cocaina effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ponendo a fondamento del suo convincimento le conversazioni intercettate il 10 febbraio 2019 a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] del coindagato [OSCURATO:PERSONA]. In detta occasione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di erano recati all'aeroporto di Catania per prelevare [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, utilizzando il mezzo loro prestato da Cicala, a bordo del quale -per un certo periodo- si trovava anche [OSCURATO:PERSONA]. Risultava evidente il ruolo sovraordinato di Coco, al quale gli altri riferivano dell'attività di spaccio effettuata in sua assenza. Emergeva inoltre che [OSCURATO:PERSONA] era stato maltrattato da alcuni fornitori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per non avere assolto il debito maturato nei confronti di quest'ultimo per una pregressa fornitura, così come aveva fatto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava di essersi recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] insieme al nipote Sebastiano e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mostrare unità di intenti nella richiesta di denaro in modo da evitare dilazioni. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava il pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in un significativo contesto criminale, a dispetto dell'unica contestazione. I dialoghi fra le persone presenti all'interno della vettura evidenziavano una non comune dimestichezza con le dinamiche del confezionamento e dello spaccio, tanto che [OSCURATO:PERSONA] invitava i coindagati a non usare un linguaggio esplicito e a limitare i dialoghi, ricevendo l'approvazione di Coco che manifestava apertamente il timore che sulla vettura fossero collocate microspie. La personalità negativa dell'indagato era lumeggiata da indici significativi: avere prelevato Coco all'aeroporto, avere partecipato alla spedizione intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -peraltro soggetto di significativo spessore criminale-, essersi dedicato allo spaccio in un contesto plurisoggettivo. A fronte di tali emergenze l'attività lavorativa nel settore del commercio di frutta svolta dall'indagato è stata considerata minusvalente e inidonea a scongiurare il pericolo di recidivanza. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova: - per il profilo della gravità indiziaria in ordine al reato contestato, desunta dal Tribunale esclusivamente sulla base di intercettazioni ambientali ove il [OSCURATO:PERSONA] non è diretto conversante e il cui significato non è univoco, non potendosi evincere con certezza le ragioni che stanno alla base del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], neppure potendosi valorizzare il monito a parlare "di meno" nel senso indicato dal Tribunale, potendosi diversamente spiegare con il suo mancato apprezzamento ai dialoghi cui sta assistendo; - in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura coercitiva, atteso che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che i fatti si riferiscono a condotta commessa nel febbraio 2019, con ciò evidenziandosi l'inesistenza della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, tanto più alla luce dell'incensuratezza del ricorrente, che dispone anche di attività lavorativa documentata e non essendo emersa alcuna altra condotta illecita fino all'esecuzione della misura, nell'aprile 2021. Sotto diverso profilo il difensore rappresenta che la condotta potrebbe altresì essere inquadrata alternativamente nelle fattispecie di cui all' art. 73, comma 5 o comma 4, d.P.R. 309/90, non essendo note qualità e quantità della sostanza e considerando infatti che le associazioni criminali di riferimento sono dedite allo spaccio di droghe di diverso tipo. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Il motivo di ricorso che investe, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il tema della gravità indiziaria in ordine al delitto contestato è privo di pregio. Invero, esso non reca censure specifiche al ragionamento di segno contrario offerto nel provvedimento impugnato alla stregua delle conversazioni ambientali intercettate, in punto di cessione di una quantità imprecisata di cocaina fornita dall'indagato a [OSCURATO:PERSONA], personaggio di rilievo nella consorteria criminale dedita al narcotraffico nel versante ionico della provincia messinese. Trattasi invero di apprezzamento di merito basato su dati fattuali inerenti la lettura alternativa degli elementi di prova raccolti, come tale insindacabile in sede di controllo di legittimità. Il Tribunale ha rappresentato come dalle conversazioni registrate, sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] era stato maltrattato da alcuni fornitori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per non avere assolto il debito maturato nei confronti di quest'ultimo per una pregressa fornitura, così come era rimasto inadempiente anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La riconducibilità del debito alla fornitura di cocaina era altresì evincibile dalla domanda di Coco che faceva riferimento alle "palline", ottenendo poi una precisa spiegazione degli eventi occorsi: [OSCURATO:PERSONA] rappresentava di essersi recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] insieme al nipote Sebastiano e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mostrare unità di intenti nella richiesta di denaro in modo da evitare dilazioni. Il Tribunale ha altresì sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato gli altri a parlare "di meno", con ciò evidenziando una precisa consapevolezza. Attesa quindi la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 2. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità sia la gravità del delitto di cui al capo 33), attinente a un significativo episodio di cessione, sia la pericolosità dell'indagato, desumibile da molteplici elementi di fatto rivelatori di contatti qualificati con soggetti collegati ad attività di spaccio di stupefacente, come si desume dall'episodio del prelevamento in aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di tempo principale fornitore di sostanza stupefacente all'associazione di cui al capo 31). La personalità dell'indagato è inoltre negativamente lumeggiata dal fatto di essersi recato, insieme a Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] per incutergli timore e intimargli di onorare i debiti per forniture di sostanze stupefacenti; l'episodio era peraltro oggetto di narrazione a Coco da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel tragitto di ritorno dall'aeroporto. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il gesto è dimostrativo della collocazione di rilievo di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non ha avuto remore ad agire in modo eclatante nei confronti del capo di una consorteria finalizzata allo spaccio. I Giudici del riesame hanno altresì ritenuto subvalente l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dal momento che il modestissimo volume di affari non consente neppure di valutarne l'effettiva continuità. A fronte dell'assenza di specifici elementi da cui desumere la rescissione di ogni collegamento con il descritto contesto criminale del conseguente concreto pericolo di recidivanza, la inidoneità di misure meno afflittive è dunque congruamente motivata. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1
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