CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza di restituzione in termini presentata da [OSCURATO:PERSONA] HishamAtef per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Roma in data 17 luglio 2023, irrevocabile il 16 dicembre 2023.2. Il condannato ha proposto istanza di remissione in termini evidenziando dinon avere avuto conoscenza della pronuncia della sentenza di condanna.Nello specifico l’attuale ricorrente, che pure aveva ricevuto la notifica deldecreto di citazione a giudizio e aveva nominato un difensore di fiducia, harappresentato di essere rimasto assente durante il processo e di non avere avutoalcuna notizia della rinuncia al mandato difensivo che il proprio difensore hadepositato il 1° marzo 2022 e, conseguentemente, di non avere avuto alcunanotizia circa la nomina del difensore d’ufficio successivamente designato ai sensidell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e, infine, della pronuncia della sentenza indata 17 luglio 2023.3. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza evidenziando che ilcondannato, avendo ricevuto il decreto di citazione a giudizio e avendo nominatoun difensore di fiducia, aveva avuto conoscenza della celebrazione del processo eche era suo specifico onere attivarsi al fine di avere notizie circa lo svolgimentodel processo stesso e, quindi, della pronuncia della sentenza.4. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. In ununico motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudicedell’esecuzione sarebbe errata in quanto il giudice dell’esecuzione non avrebbetenuto nella dovuta considerazione che il difensore di fiducia all’atto dellarinuncia aveva specificato di non avere avuto e di non avere la possibilità dicomunicare con il proprio assistito al quale, pertanto, non aveva neanchecomunicato la propria volontà di rinunciare al mandato. Sotto tale profilo,considerato peraltro che la norma da applicare è quella di cui all’art. 175, comma2.1. così come modificato nel 2022, non si potrebbe ritenere che l’imputatoavesse l’onere di attivarsi in quanto lo stesso non aveva avuto alcuna notiziadell’avvenuta rinuncia e, conseguentemente, della prosecuzione del processo,della pronuncia della sentenza e della mancata presentazione dell’impugnazione.5. In data 14 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione agli artt. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. e 28 disp.termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata dalTribunale di Roma in data 17 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 16 dicembre2023.La doglianza è infondata.2.1. L’art. 175 cod. proc. pen. è stato modificato dal D.L. 150 del 2022.La riforma, lasciati invariati i primi due commi della norma, ha introdottodue nuove disposizioni e, per quanto di interesse nel presente ricorso, tra questeil comma 2.1. che prevede che l’imputato giudicato in assenza sia restituito a suarichiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbiavolontariamente rinunciato, se nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art 420-bisc.p.p., fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e dinon avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.Con tale norma il legislatore, seguendo il principio ispiratore costituito dallanecessità di garantire l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato,ha voluto introdurre un rimedio restitutorio autonomo e distinto rispetto a quellidisciplinati nei primi due commi dello stesso articolo.Nello specifico, infatti, si è voluto fornire una garanzia ulteriore a tutela delsoggetto che sia stato giudicato in assenza quando il giudice lo abbia ritenuto inbase al 2 comma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. effettivamente a conoscenzadel processo, oppure che sia stato dichiarato latitante o che si sia sottrattovolontariamente al processo.L’operatività del rimedio, però, è sottoposta a una duplice condizione.L’imputato, infatti, ha l’onere di dimostrare - o, meglio, un onere dipregnante allegazione onde attivare le necessarie verifiche del giudice - di nonaver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto impugnare neitermini senza averne avuto colpa.Sul punto il tenore della relazione illustrativa è chiaro laddove specifica che«i due elementi di ammissibilità cui l’istanza di cui all’art. 175 comma 2.1 c.p.p.è subordinata, sono funzionalizzati allo scopo di impedire l’utilizzo dellostrumento da parte di chi, pur formalmente assente, ha successivamente avutoconoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire, e,soprattutto, proporre impugnazione nei tempi ordinari. In questi casi, infatti, perprima cosa, egli sarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimediinterni alla fase [ossia quelli di cui all’art. 420 bis c.p.p. comma 6 lettere a), b),c)] e, in secondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini. Ilritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata suelementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea diassenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione intermini per l’impugnazione discende dalla circostanza che la delega hacontestualmente introdotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporreappello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domiciliosuccessivi alla sentenza (art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.). Il rimediopiù coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizionedell’impugnazione per l’assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione intermini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l’imputatonon aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni diproporre impugnazione, senza sua colpa».2.2. Dagli atti, come pure pacificamente ricostruito nel provvedimentoimpugnato, risulta che l’imputato ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusionedelle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio e che ha nominatoun difensore di fiducia.Il Tribunale, preso atto della rinuncia, in assenza di una nuova e successivanomina, ha designato un difensore di ufficio che ha assistito l’imputato nelprosieguo del processo.La richiesta di restituzione in termini per impugnare si fonda sul presuppostoche l’imputato non ha avuto conoscenza della pronuncia della sentenza e, quindidella decorrenza del termine per impugnare, in quanto non gli è statacomunicata né la rinuncia al mandato del difensore di fiducia nominato, né lanomina del difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen.2.3. L’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. prevede che il nominativo deldifensore di ufficio sia comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimentoche può essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia.La norma si riferisce al caso in cui il difensore di ufficio è nominatoall’imputato che ne sia originariamente sprovvisto e fino a che non vi abbiapersonalmente provveduto.Una volta che questo ha nominato un difensore di fiducia, o gli è già statodesignato un difensore d’ufficio, non è più necessario che l’imputato sia avvisatodella necessità di essere assistito così come di sapere che ha il diritto di conferireil mandato difensivo ad altro e diverso professionista in quanto, in questasituazione, il diritto di difesa è garantito dalla presenza del difensore di fiducia (odi ufficio) nominato e dalla previsione di cui all’art. 107 cod. proc. pen.A fronte di tale disposizione - per cui, in caso di rinuncia, l’avvocato è tenutoa comunicare la sua decisione al proprio assistito e la rinuncia non ha effettofinché non viene nominato un nuovo difensore - infatti, la previsione di cui all’art.28 disp. att. cod. proc. pen. è da ritenersi superata dall’onere che incombe suldifensore di comunicazione e, soprattutto, da quello che a questo punto sorge acarico dell’indagato/imputato che, avendo avuto conoscenza della celebrazionedel processo e, pertanto, ha l’onere di diligenza di mantenere i contatti con ilproprio difensore, di informarsi circa lo sviluppo del processo stesso e, se delcaso, di provvedere alla nomina di un nuovo difensore qualora quellooriginariamente nominato rinunci, senza poter invocare a propria discolpa di nonessere stato informato poiché ciò, ove il difensore vi abbia provveduto e non visia riuscito per la sopravvenuta irreperibilità del proprio assistito, è daconsiderarsi una conseguenza della negligenza dello stesso imputato/indagato.2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati e la conclusione cui lo stesso è pervenuto non è sindacabile in questasede.Nel provvedimento impugnato, infatti, ripercorrendo in breve quantoaccertato e, nello specifico valorizzando il fatto che il ricorrente ha nominato undifensore di fiducia, si è dato adeguato conto dell’assenza dei presuppostirichiesti dall’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. per la restituzione nel terminea impugnare.Ciò con riferimento sia alla mancanza di conoscenza del processo, di cui ilricorrente aveva piena consapevolezza, sia quanto all’ulteriore condizionerappresentata dal non avere avuto colpa per la mancata presentazionedell’impugnazione.In ordine a tale secondo requisito, infatti, la circostanza che al ricorrentenon sia stata comunicata la nomina del difensore d’ufficio è priva di rilievo inquanto la violazione di quanto disposto dall’art. 28 disp. att. cod. proc. pen. nondetermina alcuna nullità (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Lleshi, Rv. 275511 –01; Sez. 6, n. 26095 del 03/06/2010, Attene, Rv. 248036 – 01; Sez. 1, n. 9541del 02/02/2006, Matei, Rv. 233540 – 01) e, soprattutto, perché sull’imputato,che aveva avuto piena conoscenza della celebrazione del processo, tanto daavere nominato un difensore di fiducia, incombeva l’onere di tenere contatti conil proprio avvocato, di informarsi circa la celebrazione e lo sviluppo del processoe, conseguentemente, di mettersi in condizione di ricevere notizie ecomunicazioni dal professionista a cui aveva conferito il mandato difensivo percui non averlo fatto, avere tenuto cioè un comportamento negligente, esclude lasussistenza anche della seconda condizione richiesta dalla norma.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]