CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della E.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato relativo alla fattura emessa nel 2014, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mantova; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità, asseritamente fondata su dati incerti e comunque meramente presuntivi; riltenuto che le doglianze siano - oltre che improntate ad una lettura parcellizzata e minimizzante degli elementi acquisiti - meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello con una diffusa motivazione, imperniata: sulla assoluta, eclatante eterogeneità dell'oggetto delle fatture (forniture di cartellini per indumenti, bustine, occhiali: cfr. pag. 3 della sentenza) rispetto all'oggetto della società amministrata dal ricorrente (organizzazione di eventi); sulla incongruità della sede (sita in un condominio) rispetto alla necessità di disporre di macchinari specifici indispensabili per la produzione di quanto riportato nelle fatture; sulla assoluta assenza di indicazioni, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla eventuale localizzazione dello stabilimento produttivo o sull'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nella produzione; sulla irrilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], dei richiesti approfondimenti in ordine alle altre società che avevano emesso fatture utilizzate (come quelle della [OSCURATO:PERSONA]) dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata); ritenuto che l'assenza di criticità deducibili in questa sede, ed il carattere prettamente congetturale delle deduzioni difensive (secondo cui i beni oggetto delle fatture ben potrebbero essere stati prodotti da soggetti terzi, "relegando la [OSCURATO:PERSONA] al ruolo di meri rivenditori": cfr. pag. 7 del ricorso), impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M