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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49717/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto la richiesta di ottemperanza avanzata da Alessio ATTANASIO in relazione alla precedente propria ordinanza in data 19 settembre 1998 n. 994/2018, ordinando alla Casa circondariale di Novara di modificare l'ordine di servizio in data 5 luglio 2021, nel senso di consentire la detenzione presso la camera detentiva, se non preferisce collocarli nella "bilancetta" all'esterno, di tutti i cd- rom pertinenti al procedimento penale n. 17165/2014 pervenuti dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche ove siano in numero superiore a quello (45) individuato dall'istituto penitenziario che deve essere riferito al numero massimo dì cd-rom da trattenere all'interno della camera.

2. Ricorre il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, tramite l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:

2.1. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 35, comma 5, e 71, comma 3, ord. pen., perché il provvedimento esula dalla competenza del Tribunale di Perugia in quanto rientra in quella del Magistrato di sorveglianza di Novara.

Non si tratta, infatti, di un provvedimento di ottemperanza del precedente provvedimento emesso in data 19 settembre 2018 n. 994/2018 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con riguardo al regime detentivo nell'istituto di Spoleto, quanto piuttosto di una nuova richiesta del detenuto che contestava l'ordine di servizio del direttore della Casa circondariale di Novara che contiene una limitazione numerica generale dei cd-rom che si giustifica per le condizioni di detto istituto e delle persone ivi ristrette.

Del resto, il provvedimento in data 19 settembre 2018 n. 994/2018 era già stato puntualmente eseguito dall'istituto di Spoleto, sicché non vi era materia di ottemperanza.

Anche il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto di nominare un commissario ad acta per la direzione dell'istituto di Novara, rende palese l'erroneità del provvedimento che interviene nei confronti di una parte che mai ha partecipato al giudizio

2.2. la violazione di legge, in riferimento all'art. 41-bis ord. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, perché il Tribunale di sorveglianza ha ordinato all'istituto di Novara di consentire la detenzione di tutti i cd-rom, ciò in contrasto con il proprio precedente provvedimento in data 10 giugno 2021 che aveva indicato un limite numerico connesso alla necessità di non ingombrare la camera detentiva, così da impedire, rendere difficoltosi, e vanificare i controlli.

In realtà il Tribunale avrebbe dovuto giudicare inammissibile l'istanza del detenuto perché estranea al provvedimento da ottemperare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. ATTANASIO aveva ottenuto il provvedimento di ottemperanza in data 19 settembre 1998 n. 994/2018, con il quale veniva disposto che il detenuto potesse custodire i cd-rom processuali all'interno della cella o nella "bilancetta" (piccola scaffalatura) posta all'esterno della camera di detenzione del carcere di Spoleto.

Con successivo provvedimento del 27 febbraio 2019, il Tribunale di sorveglianza, preso atto che l'ordine di servizio del carcere di Spoleto, nel dare esecuzione al provvedimento giudiziario, aveva però temporalmente limitato le ore di utilizzo del computer necessario alla consultazione degli atti, reiterava l'ordine di ottemperanza ordinando al carcere di consentire la detenzione del ridetto materiale nella cella o nella "bilancia" esterna.

Dopo il trasferimento di ATTANASIO alla casa di reclusione di Novara, veniva da questi esperito un nuovo reclamo per ottenere quanto già autorizzato in precedenza; il Tribunale di sorveglianza di Perugia emetteva ordinanza in data 27 febbraio 2019, ordinando al carcere di Novara di consentire la detenzione del ridetto materiale nella cella o nella "bilancia" esterna.

Con successiva ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nuovamente adito in ottemperanza da ATTANASIO, ordinava all'istituto di Novara di indicare un numero massimo di cd-rom da conservare nella camera di detenzione, così da evitare l'ingombro e non ostacolare i controlli di sicurezza.

La direzione dell'istituto di Novara emanava, quindi, l'ordine di servizio del 5 luglio 2021 con il quale, nel consentire la detenzione di tutto il materiale processuale su cd-rom, indicava il quantitativo massimo di esso (45) da custodire nella camera di detenzione, riservando il resto alla "bilancia" esterna.

ATTANASIO, con vari ulteriori reclami, in parte diretti al Magistrato di sorveglianza di Novara dichiaratosi incompetente, si è ulteriormente doluto dell'ottemperanza alla originaria ordinanza del 2018, lamentando l'insufficienza della "bilancia" messa a sua disposizione (che può custodire n. 166 cd-rom) e rifiutando di custodire il resto dei cd-rom in magazzino.

2. Va anzitutto chiarito che «in tema di ordinamento penitenziario, spetta al Tribunale di sorveglianza, e non al Magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, allorché la decisione cui ottemperare sia stata emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento di reclamo giurisdizionale, dal tribunale medesimo» (Sez. 1, n. 21940 del 08/06/2020, Attanasio, Rv. 279334; Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, Attanasio, Rv. 276406).

Si è, del resto, precisato che «in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. spetta allo stesso Magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario» (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022, Ministero della giustizia in proced.

Attanasio, Rv. 282953).

Si è sottolineato che ciò che rileva, in caso di mutata allocazione del detenuto (tra momento cognitivo e momento esecutivo), è esclusivamente la «permanenza della inottemperanza» ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo; il che radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione quando la lesione del diritto soggettivo è correlata alle situazioni di fatto verificatesi all'interno della nuova struttura detentiva.

2.1. Su tale aspetto si sofferma Sez. 1, n. 26071 del 11.12.2017 - dep. 2018, Guarino, Rv 273120; la decisione ha chiarito che «in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili».

In applicazione del principio, la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto - sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, come da regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanza ad un provvedimento del medesimo giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazione di un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione.

3. Ciò premesso, il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia per addivenire all'emissione del nuovo provvedimento di ottemperanza diretto alla Casa di reclusione di Novara in merito all'azione in ottemperanza ad una sua precedente ordinanza esperita da ATTANASIO, ma con riferimento a una situazione di fatto relativa alla Casa circondariale di Spoleto, appare erroneo e non resiste alle critiche del Ministero ricorrente.

3.1. Il fatto che ATTANASIO, assumendo che la medesima situazione si era verificata, dopo il suo trasferimento, nella Casa circondariale di Novara e sottendendo l'efficacia del precedente provvedimento del 2018 anche per plessi territoriali dell'Amministrazione penitenziaria diversi da quello destinatario del relativo iussum, abbia agito per l'ottemperanza allo stesso, ex art. 35-bis, commi 5 e ss., ord. pen. non è idoneo a perpetuare l'efficacia dell'ordine in presenza di mutate situazioni di fatto che riguardano la capienza delle "bilance" messe a disposizione dei detenuti ovvero la quantità di cd-rom detenibili all'interno della cella, poiché diverse sono le dimensioni degli istituti, gli arredi e le camere detentive, nonché differenti sono le condizioni di sicurezza che devono essere adottate nell'uno o nell'altro istituto.

3.2. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva, in effetti, già consumato il proprio potere giurisdizionale con l'emanazione dell'ordinanza in data 10 giugno 2021, cui ha fatto seguito l'ordine di servizio del 5 luglio 2021, sicché esorbita dalla questione ogni ulteriore doglianza concernente la specifica capienza delle bilance, nonché la modifica della precedente disposizione, che non risulta affatto violata, che demandava all'istituto di individuare il numero massimo di cd-rom detenibili nella camera di detenzione, con riferimento alle dimensioni di essa e alla necessità di non ostacolare i controlli.

4. Ma il provvedimento impugnato risulta errato anche sotto altro profilo.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse» (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996).

4.2. Ebbene, nel caso in esame, risulta pacificamente che ATTANASIO con varie, affastellate e reiterate domande, abbia introdotto sempre temi nuovi, ora contestando il numero dei cd-rom, ora la capienza delle bilance, così innestando diverse e nuove questioni sull'originario provvedimento che venne eseguito, mentre avrebbe dovuto attivare separati reclami ex art. 35-bis ord. pen. 4.3.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, dando seguito a tale caotica azione giudiziaria, ha omesso di valutare le diverse condizioni dell'istituto di detenzione di Novara, il progressivo ingiustificato allargamento del thema decidendum dell'originario provvedimento di ottemperanza, le ragioni di sicurezza indicate dalla direzione dell'istituto di Novara, giungendo a sindacare le scelte di pura discrezionalità amministrativa che riguardano la capienza delle "bilance" e l'ingombro delle camere di detenzione, sostanzialmente rimettendo al detenuto la scelta discrezionale che invece compete, anche per le conseguenti responsabilità, alla direzione dell'istituto di detenzione.

5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, essendosi già consumato il potere giurisdizionale con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto la richiesta di ottemperanza avanzata da Alessio ATTANASIO in relazione alla precedente propria ordinanza in data 19 settembre 1998 n. 994/2018, ordinando alla Casa circondariale di Novara di modificare l'ordine di servizio in data 5 luglio 2021, nel senso di consentire la detenzione presso la camera detentiva, se non preferisce collocarli nella "bilancetta" all'esterno, di tutti i cd- rom pertinenti al procedimento penale n. 17165/2014 pervenuti dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche ove siano in numero superiore a quello (45) individuato dall'istituto penitenziario che deve essere riferito al numero massimo dì cd-rom da trattenere all'interno della camera. 2. Ricorre il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, tramite l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: 2.1. la violazione di legge, in riferimento agli artt. 35, comma 5, e 71, comma 3, ord. pen., perché il provvedimento esula dalla competenza del Tribunale di Perugia in quanto rientra in quella del Magistrato di sorveglianza di Novara. Non si tratta, infatti, di un provvedimento di ottemperanza del precedente provvedimento emesso in data 19 settembre 2018 n. 994/2018 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con riguardo al regime detentivo nell'istituto di Spoleto, quanto piuttosto di una nuova richiesta del detenuto che contestava l'ordine di servizio del direttore della Casa circondariale di Novara che contiene una limitazione numerica generale dei cd-rom che si giustifica per le condizioni di detto istituto e delle persone ivi ristrette. Del resto, il provvedimento in data 19 settembre 2018 n. 994/2018 era già stato puntualmente eseguito dall'istituto di Spoleto, sicché non vi era materia di ottemperanza. Anche il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto di nominare un commissario ad acta per la direzione dell'istituto di Novara, rende palese l'erroneità del provvedimento che interviene nei confronti di una parte che mai ha partecipato al giudizio 2.2. la violazione di legge, in riferimento all'art. 41-bis ord. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento, perché il Tribunale di sorveglianza ha ordinato all'istituto di Novara di consentire la detenzione di tutti i cd-rom, ciò in contrasto con il proprio precedente provvedimento in data 10 giugno 2021 che aveva indicato un limite numerico connesso alla necessità di non ingombrare la camera detentiva, così da impedire, rendere difficoltosi, e vanificare i controlli. In realtà il Tribunale avrebbe dovuto giudicare inammissibile l'istanza del detenuto perché estranea al provvedimento da ottemperare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. ATTANASIO aveva ottenuto il provvedimento di ottemperanza in data 19 settembre 1998 n. 994/2018, con il quale veniva disposto che il detenuto potesse custodire i cd-rom processuali all'interno della cella o nella "bilancetta" (piccola scaffalatura) posta all'esterno della camera di detenzione del carcere di Spoleto. Con successivo provvedimento del 27 febbraio 2019, il Tribunale di sorveglianza, preso atto che l'ordine di servizio del carcere di Spoleto, nel dare esecuzione al provvedimento giudiziario, aveva però temporalmente limitato le ore di utilizzo del computer necessario alla consultazione degli atti, reiterava l'ordine di ottemperanza ordinando al carcere di consentire la detenzione del ridetto materiale nella cella o nella "bilancia" esterna. Dopo il trasferimento di ATTANASIO alla casa di reclusione di Novara, veniva da questi esperito un nuovo reclamo per ottenere quanto già autorizzato in precedenza; il Tribunale di sorveglianza di Perugia emetteva ordinanza in data 27 febbraio 2019, ordinando al carcere di Novara di consentire la detenzione del ridetto materiale nella cella o nella "bilancia" esterna. Con successiva ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nuovamente adito in ottemperanza da ATTANASIO, ordinava all'istituto di Novara di indicare un numero massimo di cd-rom da conservare nella camera di detenzione, così da evitare l'ingombro e non ostacolare i controlli di sicurezza. La direzione dell'istituto di Novara emanava, quindi, l'ordine di servizio del 5 luglio 2021 con il quale, nel consentire la detenzione di tutto il materiale processuale su cd-rom, indicava il quantitativo massimo di esso (45) da custodire nella camera di detenzione, riservando il resto alla "bilancia" esterna. ATTANASIO, con vari ulteriori reclami, in parte diretti al Magistrato di sorveglianza di Novara dichiaratosi incompetente, si è ulteriormente doluto dell'ottemperanza alla originaria ordinanza del 2018, lamentando l'insufficienza della "bilancia" messa a sua disposizione (che può custodire n. 166 cd-rom) e rifiutando di custodire il resto dei cd-rom in magazzino. 2. Va anzitutto chiarito che «in tema di ordinamento penitenziario, spetta al Tribunale di sorveglianza, e non al Magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, allorché la decisione cui ottemperare sia stata emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento di reclamo giurisdizionale, dal tribunale medesimo» (Sez. 1, n. 21940 del 08/06/2020, Attanasio, Rv. 279334; Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, Attanasio, Rv. 276406). Si è, del resto, precisato che «in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. spetta allo stesso Magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventuale trasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario» (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022, Ministero della giustizia in proced. Attanasio, Rv. 282953). Si è sottolineato che ciò che rileva, in caso di mutata allocazione del detenuto (tra momento cognitivo e momento esecutivo), è esclusivamente la «permanenza della inottemperanza» ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo; il che radica l'interesse del detenuto ad ottenere l'esecuzione della decisione quando la lesione del diritto soggettivo è correlata alle situazioni di fatto verificatesi all'interno della nuova struttura detentiva. 2.1. Su tale aspetto si sofferma Sez. 1, n. 26071 del 11.12.2017 - dep. 2018, Guarino, Rv 273120; la decisione ha chiarito che «in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili». In applicazione del principio, la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto - sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, come da regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanza ad un provvedimento del medesimo giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazione di un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione. 3. Ciò premesso, il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia per addivenire all'emissione del nuovo provvedimento di ottemperanza diretto alla Casa di reclusione di Novara in merito all'azione in ottemperanza ad una sua precedente ordinanza esperita da ATTANASIO, ma con riferimento a una situazione di fatto relativa alla Casa circondariale di Spoleto, appare erroneo e non resiste alle critiche del Ministero ricorrente. 3.1. Il fatto che ATTANASIO, assumendo che la medesima situazione si era verificata, dopo il suo trasferimento, nella Casa circondariale di Novara e sottendendo l'efficacia del precedente provvedimento del 2018 anche per plessi territoriali dell'Amministrazione penitenziaria diversi da quello destinatario del relativo iussum, abbia agito per l'ottemperanza allo stesso, ex art. 35-bis, commi 5 e ss., ord. pen. non è idoneo a perpetuare l'efficacia dell'ordine in presenza di mutate situazioni di fatto che riguardano la capienza delle "bilance" messe a disposizione dei detenuti ovvero la quantità di cd-rom detenibili all'interno della cella, poiché diverse sono le dimensioni degli istituti, gli arredi e le camere detentive, nonché differenti sono le condizioni di sicurezza che devono essere adottate nell'uno o nell'altro istituto. 3.2. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva, in effetti, già consumato il proprio potere giurisdizionale con l'emanazione dell'ordinanza in data 10 giugno 2021, cui ha fatto seguito l'ordine di servizio del 5 luglio 2021, sicché esorbita dalla questione ogni ulteriore doglianza concernente la specifica capienza delle bilance, nonché la modifica della precedente disposizione, che non risulta affatto violata, che demandava all'istituto di individuare il numero massimo di cd-rom detenibili nella camera di detenzione, con riferimento alle dimensioni di essa e alla necessità di non ostacolare i controlli. 4. Ma il provvedimento impugnato risulta errato anche sotto altro profilo. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse» (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996). 4.2. Ebbene, nel caso in esame, risulta pacificamente che ATTANASIO con varie, affastellate e reiterate domande, abbia introdotto sempre temi nuovi, ora contestando il numero dei cd-rom, ora la capienza delle bilance, così innestando diverse e nuove questioni sull'originario provvedimento che venne eseguito, mentre avrebbe dovuto attivare separati reclami ex art. 35-bis ord. pen. 4.3. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, dando seguito a tale caotica azione giudiziaria, ha omesso di valutare le diverse condizioni dell'istituto di detenzione di Novara, il progressivo ingiustificato allargamento del thema decidendum dell'originario provvedimento di ottemperanza, le ragioni di sicurezza indicate dalla direzione dell'istituto di Novara, giungendo a sindacare le scelte di pura discrezionalità amministrativa che riguardano la capienza delle "bilance" e l'ingombro delle camere di detenzione, sostanzialmente rimettendo al detenuto la scelta discrezionale che invece compete, anche per le conseguenti responsabilità, alla direzione dell'istituto di detenzione. 5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, essendosi già consumato il potere giurisdizionale con
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