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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16919/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che la censura sull'omesso riconoscimento della continuazione è genericamente proposta in relazione alla ineccepibile rilevata occasionalità e mera casualità delle condotte; Ritenuto che quanto alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche la censura è genericamente proposta per questione di fatto rispetto all'incensurabile valutazione circa il protrarsi delle condotte, i precedenti penali e la successiva commissione di altro grave reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . 02 M 2022 aggi, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che la censura sull'omesso riconoscimento della continuazione è genericamente proposta in relazione alla ineccepibile rilevata occasionalità e mera casualità delle condotte; Ritenuto che quanto alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche la censura è genericamente proposta per questione di fatto rispetto all'incensurabile valutazione circa il protrarsi delle condotte, i precedenti penali e la successiva commissione di altro grave reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . 02 M 2022 aggi, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris