CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 19783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13399/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorren te – redditometro- comparazione redditi accertati e redditi dichiarati-valori omogenei per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3031/2016, depositata in data 16/11/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Catanzaro, emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno di imposta 2005, in base al possesso di beni indice(cd. redditometro). 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro (CTP) rigettava il ricorso del contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (CTR) rigettava l’appello. In particolare, i giudici del gravame evidenziavanoche solo il primo motivo di appello poteva essere valutato in quanto solo esso aggrediva un capo della sentenza impugnata; per tale motivo, era fondata la questione in rito, proposta dall’amministrazione, posto che la censura relativa alla violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento alla quantificazione al lordo del reddito, e r a stata proposta solo in grado di appello; comunque, nel merito,essa non era fondata. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a duemotivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce vizio di nullità della sentenza per error in procedendo– violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 4 – mancata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. – violazione di legge – omessa pronuncia, laddovela CTR ha deciso solo sul primo motivo di appello e censurando il ricorso all’accertamento redditometrico da parte dell’ufficio. 1.1. Il motivo è infondato quanto alla prima censura, espressamente configurata in termini di omessa pronuncia. La CTR non ha affatto omesso di pronunciare sui motivi di appello ulteriori rispetto al primo, in quanto, nel rigettare complessivamente l’appello (sia nella motivazione che nel coerente dispositivo), ha espressamente evidenziato di poter esaminare solo il primo motivo in quanto esso solo aggredisce un capo della sentenza impugnata mentre i restanti si limitano a contestare l’atto tributario impugnato, ritenendo quindi evidentemente inammissibile una mera reiterazione dei motivi di ricorso in appello, statuizione non censurata con il ricorso per cassazione. 1.2. Il motivo è poi inammissibile quanto alla seconda censura, che non trova un riferimento neanche nella rubrica del motivo, con cui vengono dedotte una serie di doglianze direttamente avverso l’avviso di accertamento,che, in parte, coincidono con quelle esposte nel corpo del ricorso introduttivo, come riportato, fatte oggetto d el motivo di appello che la CTR ha ritenuto inammissibile. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al motivo di appello non esaminato in quanto illegittimamente considerato in violazione del divieto di ius novorum, laddove la CTR ha escluso la possibilità di esaminare, in quanto nuova, la questione della mancanza del requisito dello scostamento del reddito netto accertato da quello dichiarato nella misura di un quarto, determinata dalla necessità di tener conto, ai fini della individuazione del reddito dichiarato, delle d eduzioni dall’imponibile spettanti per la progressività della imposizione (art. 11 t.u.i.r.)e per la composizione del nucleo familiare(art. 12 t.u.i.r.), vigenti ratione temporis ; deduce infatti che tale difesaconfigurava una mera estensione della trattazione di un motivo già inserito nel ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale , con cui aveva tacciato di illegittimitàed errone ità la ricostruzione della base imponibile. 2.1.Il motivo è ammissibile, nei termini che seguono, perché, se è vero che la rubrica non indica alcuna disposizione violata, è vero altresì che nel corpo del motivo è espressamente richiamato l’art. 57 d.P.R. n. 546 del 1992, lamentando il ricorrente che la CTR abbia errato laddove ha ritenuto nuova, e quindi inamm i ssibile in appello , la predetta questione, proposta dal contribuente solo in fase di gravame. E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale, in quanto il motivo ha carattere processuale, e in casi siffatti non trova applicazione il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio difatto, riservato al giudice di merito, poiché si assume che tale interpretazione abbia determinato unvizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo (Cass. 25/10/2017 , n. 25259; Cass.11/07/2007, n. 15496; Cass.08/08/2003, n. 12022), la cui deduzione determina la devoluzione alla Corte del fatto processuale. 2.2. Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili(Cass. 31/05/2016, n. 11223; Cass. 22/09/2017, n. 22105). Ed in questa prospettiva, la deduzione difensiva dell’inesistenza dello scostamento del reddito costituisce una mera difesa rispetto ai fatti costitutivi del credito tributario, dovendo quindi ritenersi errata l’applicazione del divieto dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 atale ipotesi. D’altro canto, la stessa CTR ha ritenuto tale censura anche infondata nel merito, con soluzioneconforme a quanto già ritenuto da questa Corte secondo cui, per quanto qui rileva «[i] n tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la rettifica dell'IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito netto dichiarato dal contribuente, dovendo essere eseguito il raffronto non tra dati disomogenei quali il reddito lordo dichiarato con il reddito sinteticamente accertato, bensì sulla base di dati omogenei; qualora risulti una differenza a favore dell'Erario, è legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta commisurata alla differenza positiva del reddito accertato, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare, come previsto dallo stesso art. 38, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (così Cass. 16/04/2007, n. 8984; Cass. 19/10/2007, n. 21932). Detto principio è stato riaffermato di recente da Cass. 30/03/2021, n. 8721 che ha altresì osservato che sebbene l'aggettivo netto riferito al reddito complessivo del contribuente accertabile sinteticamente sia venuto meno nella successiva evoluzione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 quale sostituito dall'art. 22, comma 1, del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30/07/2010, n. 122, nondimeno, a fronte dell'espressa disciplina transitoria contenuta nella citata norma, che la rende vigente solo a partire dagli accertamenti riferiti all'anno d'imposta 2009, resta irrilevante detta modifica normativa riguardo all'accertamento per cui è causa, che riguarda, come detto, l'anno d'imposta 2005 (analogamente Cass.01/04/2022, n. 10578). 4. Il ricorso va quindi, integrata la motivazione della CTR nei predetti termini,respinto. Alla soccombenza segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p