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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23533/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo formulato risulta generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza del delitto in addebito ed . alla impossibilità di configurare l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. (v. pag. 4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere es ensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] Gior6i0 Fidelbo DEPOSITT;r0 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo formulato risulta generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine alla sussistenza del delitto in addebito ed . alla impossibilità di configurare l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. (v. pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere es ensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] Gior6i0 Fidelbo DEPOSITT;r0 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris