CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 25.11.2021, che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, previo riconoscimento in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche di quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto intrinsecamente generico, mentre il giudizio sull'entità della pena è stato congruamente motivato, tenuto conto del minimo scostamento dai minimi edittali operato dalla Corte territoriale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.