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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02757/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditaarelazJ11esvr9ja dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettcV ).toy u lico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Palermo - quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, limitatamente alla gravità indiziaria del delitto associativo ( capo 89), per vizio della motivazione - ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo, dal momento che la misura cautelare applicata era stata revocata, nelle more del giudizio, dal Gip (per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari), mentre il ricorrente non aveva dedotto il proprio interesse all'impugnazione ai fini di un eventuale riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, lamentando violazione di legge penale, per avere il Tribunale distrettuale omesso di pronunciarsi, in sede di rinvio, in ordine alla gravità indiziaria relativa al capo 89 della provvisoria imputazione, dichiarando inammissibile la richiesta di riesame sul presupposto della intervenuta revoca della misura cautelare, uniformandosi a orientamento giurisprudenziale non pertinente; fa comunque rilevare che, a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, la vicenda cautelare riguardante il capo 89 è rimasta incompiuta.

In ogni caso, la riparazione per l'ingiusta detenzione è statuizione che può avvenire ex officio, diversamente integrandosi una violazione dell'art. 5 C.E.D.U.

Insta per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, nella vicenda in esame, nelle more della celebrazione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, la misura cautelare alla quale il ricorrente era stato sottoposto, in relazione al delitto associativo di cui al capo 89, venne revocata dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto cessate le esigenze cautelari.

L'istanza di riesame della ordinanza applicativa della misura cautelare, venne, dunque, dichiarata inammissibile dal Tribunale distrettuale, per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia cautelare.

Di tale declaratoria di inammissibilità si duole ora il ricorrente, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al profilo della gravità indiziaria, e, in ogni caso, sostenendo la rilevabilità d'ufficio del permanente interesse al ricorso, pur dopo la revoca della misura cautelare, invocando il rispetto dell'art. 5 C.E.D.U.

2. La prospettazione del ricorrente non tiene conto dell'orientamento - affermato con una pronuncia oramai ultradecennale delle Sezioni Unite, mai contrastata successivamente, donde la manifesta illogicità della richiesta di rimessione alle Sezioni Unite - a tenore del quale "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez.

Un. n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002).

Il principio così espresso dal più autorevole consesso di legittimità indica, certamente, che, se, nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza del Tribunale della libertà in materia di custodia cautelare, sia intervenuta la revoca della suddetta misura, non viene meno automaticamente l'interesse, cosicchè l'originaria istanza di riesame non deve essere dichiarata inammissibile qualora permanga un interesse al ricorso, come nella tipica ipotesi in cui il giudizio di rinvio riguardi la sussistenza dei presupposti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez.

Un., n. 22 del 12/10/1993, dep. 20/12/1993, Corso, Rv. 195357).

Tuttavia, non può non riconoscersi che la pronuncia richiamata ha affermato anche, a chiare lettere, che tale interesse deve essere manifestato, attraverso una specifica e motivata deduzione, con la quale si rappresenti il concreto pregiudizio derivante dalla mancata pronuncia.

2.1. Hanno, infatti, considerato le Sezioni Unite che "Il raccordo tra interesse all'impugnazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari (Sez.

U, n. 21 del 13/07/1998, dep. 24/09/1998, imp.

Gallieri, Rv. 211194; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, imp.

Chiappetta, Rv. 208165; Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, dep. 28/07/2006, imp.

Prisco, Rv. 234268).

In linea di principio può, quindi, sussistere, sotto il profilo di cui al cit. art. 314, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua applicazione (v., sulla graduale estensione del campo applicativo del disposto di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., Sez.

U, n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/02/2009, imp.

Novi, e Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, dep. 30/08/2010, imp.

D'Ambrosio), quando la stessa non sia più in atto.

E' stato peraltro puntualizzato nella più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 27580 del 16/04/07, dep. 12/07/2007, imp.

Romano, Rv. 237418; Sez. 6, n. 38855 del 16/10/07, dep. 19/10/2007, imp.

Russo, Rv. 37658; Sez. 2, n. 34605 del 26/06/08, dep. 03/09/2008, imp.

Pennisi, Rv. 240702; Sez. 6, n. 37764 del 21/09/2010, dep. 22/10/2010, imp.

Fabiano, Rv 248245) che anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure caute/ari necessita ugualmente la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

La regola contenuta nel citato art. 568 è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame; né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento".2.2.

Ora, un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell'interesse alla pronuncia presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Oltre, infatti, alla ipotesi di palese insussistenza dell'interesse concreto ed attuale, contemplata nel comma 4 del citato art. 314 (che esclude che la riparazione sia dovuta qualora le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano sofferte anche in forza di altro titolo), bisogna in generale considerare che il procedimento per la riparazione dei danni da ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei confronti dell'accusato (art. 315 cod. proc. pen.).

Per questo si afferma che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima.

Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà (Sez. 6, n. 3531 del 14/01/2009, dep. 27/01/2009 imp.

Gervasi, Rv. 242404).

2.3. CEàìkslla specie, non risulta che (in ordine al reato di cui al capo 89 ) a tale onere di specifica e personale deduzione si sia adempiuto, dal momento che l'interessato non ha formalmente rappresentato al Tribunale distrettuale il suo interesse a coltivare l'impugnazione con riguardo a una futura utilizzazione dell'eventuale decisione favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, con la conseguenza che, correttamente, il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata, nelle more del procedimento di rinvio, ogni misura cautelare a carico del ricorrente.

Onere deduttivo che tanto più gravava sul ricorrente ove si consideri che le ragioni che avevano fatto venire meno il tutolo cautelare erano esclusivamente connesse alla cessazione delle esigenze cautelari; cosicchè, solo la concreta e specifica prospettazione dell'interesse a coltivare pro futuro la riparazione per l'ingiusta detenzione, pur in difetto dei presupposti di fatto per la deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. ( da cui vanno tenute fuori le ipotesi di cessazione delle esigenze cautelari), avrebbe potuto consentire al Giudice di merito di apprezzare, appunto, l'interesse persistente della parte alla pronuncia cautelare.

3. Deve infi e, escludersi che l'interesse possa essere fatto valere per la prima volta dinanzi J al , giacchè, nella giurisprudenza di legittimità, si ritiene precluso alla parte di prospettare l'interesse de quo con il ricorso per cassazione avverso la conseguente ordinanza recante declaratoria di inammissibilità, sulla base del rilievo che le situazioni che comportano inammissibilità non sono suscettibili di sanatoria mediante l'espletamento dell'adempimento che avrebbe dovuto compiersi prima della relativa declaratoria e che ha dato luogo a essa perché dalla mancata formale deduzione da parte del ricorrente (personalmente) del proprio interesse alla decisione è conseguita del tutto correttamente - come evidenziato - la pronuncia di inammissibilità. (Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017 Rv. 270009). 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 15 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditaarelazJ11esvr9ja dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettcV ).toy u lico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Palermo - quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, limitatamente alla gravità indiziaria del delitto associativo ( capo 89), per vizio della motivazione - ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo, dal momento che la misura cautelare applicata era stata revocata, nelle more del giudizio, dal Gip (per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari), mentre il ricorrente non aveva dedotto il proprio interesse all'impugnazione ai fini di un eventuale riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, lamentando violazione di legge penale, per avere il Tribunale distrettuale omesso di pronunciarsi, in sede di rinvio, in ordine alla gravità indiziaria relativa al capo 89 della provvisoria imputazione, dichiarando inammissibile la richiesta di riesame sul presupposto della intervenuta revoca della misura cautelare, uniformandosi a orientamento giurisprudenziale non pertinente; fa comunque rilevare che, a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, la vicenda cautelare riguardante il capo 89 è rimasta incompiuta. In ogni caso, la riparazione per l'ingiusta detenzione è statuizione che può avvenire ex officio, diversamente integrandosi una violazione dell'art. 5 C.E.D.U. Insta per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, nella vicenda in esame, nelle more della celebrazione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, la misura cautelare alla quale il ricorrente era stato sottoposto, in relazione al delitto associativo di cui al capo 89, venne revocata dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto cessate le esigenze cautelari. L'istanza di riesame della ordinanza applicativa della misura cautelare, venne, dunque, dichiarata inammissibile dal Tribunale distrettuale, per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia cautelare. Di tale declaratoria di inammissibilità si duole ora il ricorrente, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al profilo della gravità indiziaria, e, in ogni caso, sostenendo la rilevabilità d'ufficio del permanente interesse al ricorso, pur dopo la revoca della misura cautelare, invocando il rispetto dell'art. 5 C.E.D.U. 2. La prospettazione del ricorrente non tiene conto dell'orientamento - affermato con una pronuncia oramai ultradecennale delle Sezioni Unite, mai contrastata successivamente, donde la manifesta illogicità della richiesta di rimessione alle Sezioni Unite - a tenore del quale "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato" (Sez. Un. n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Il principio così espresso dal più autorevole consesso di legittimità indica, certamente, che, se, nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un'ordinanza del Tribunale della libertà in materia di custodia cautelare, sia intervenuta la revoca della suddetta misura, non viene meno automaticamente l'interesse, cosicchè l'originaria istanza di riesame non deve essere dichiarata inammissibile qualora permanga un interesse al ricorso, come nella tipica ipotesi in cui il giudizio di rinvio riguardi la sussistenza dei presupposti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. Un., n. 22 del 12/10/1993, dep. 20/12/1993, Corso, Rv. 195357). Tuttavia, non può non riconoscersi che la pronuncia richiamata ha affermato anche, a chiare lettere, che tale interesse deve essere manifestato, attraverso una specifica e motivata deduzione, con la quale si rappresenti il concreto pregiudizio derivante dalla mancata pronuncia. 2.1. Hanno, infatti, considerato le Sezioni Unite che "Il raccordo tra interesse all'impugnazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, dep. 24/09/1998, imp. Gallieri, Rv. 211194; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, imp. Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, dep. 28/07/2006, imp. Prisco, Rv. 234268). In linea di principio può, quindi, sussistere, sotto il profilo di cui al cit. art. 314, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua applicazione (v., sulla graduale estensione del campo applicativo del disposto di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/02/2009, imp. Novi, e Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, dep. 30/08/2010, imp. D'Ambrosio), quando la stessa non sia più in atto. E' stato peraltro puntualizzato nella più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 27580 del 16/04/07, dep. 12/07/2007, imp. Romano, Rv. 237418; Sez. 6, n. 38855 del 16/10/07, dep. 19/10/2007, imp. Russo, Rv. 37658; Sez. 2, n. 34605 del 26/06/08, dep. 03/09/2008, imp. Pennisi, Rv. 240702; Sez. 6, n. 37764 del 21/09/2010, dep. 22/10/2010, imp. Fabiano, Rv 248245) che anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure caute/ari necessita ugualmente la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. La regola contenuta nel citato art. 568 è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame; né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento".2.2. Ora, un'applicazione pressoché automatica dei principi posti dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persistenza dell'interesse alla pronuncia presenta il rischio di accogliere una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Oltre, infatti, alla ipotesi di palese insussistenza dell'interesse concreto ed attuale, contemplata nel comma 4 del citato art. 314 (che esclude che la riparazione sia dovuta qualora le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia cautelare siano sofferte anche in forza di altro titolo), bisogna in generale considerare che il procedimento per la riparazione dei danni da ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei confronti dell'accusato (art. 315 cod. proc. pen.). Per questo si afferma che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà (Sez. 6, n. 3531 del 14/01/2009, dep. 27/01/2009 imp. Gervasi, Rv. 242404). 2.3. CEàìkslla specie, non risulta che (in ordine al reato di cui al capo 89 ) a tale onere di specifica e personale deduzione si sia adempiuto, dal momento che l'interessato non ha formalmente rappresentato al Tribunale distrettuale il suo interesse a coltivare l'impugnazione con riguardo a una futura utilizzazione dell'eventuale decisione favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, con la conseguenza che, correttamente, il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata, nelle more del procedimento di rinvio, ogni misura cautelare a carico del ricorrente. Onere deduttivo che tanto più gravava sul ricorrente ove si consideri che le ragioni che avevano fatto venire meno il tutolo cautelare erano esclusivamente connesse alla cessazione delle esigenze cautelari; cosicchè, solo la concreta e specifica prospettazione dell'interesse a coltivare pro futuro la riparazione per l'ingiusta detenzione, pur in difetto dei presupposti di fatto per la deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. ( da cui vanno tenute fuori le ipotesi di cessazione delle esigenze cautelari), avrebbe potuto consentire al Giudice di merito di apprezzare, appunto, l'interesse persistente della parte alla pronuncia cautelare. 3. Deve infi e, escludersi che l'interesse possa essere fatto valere per la prima volta dinanzi J al , giacchè, nella giurisprudenza di legittimità, si ritiene precluso alla parte di prospettare l'interesse de quo con il ricorso per cassazione avverso la conseguente ordinanza recante declaratoria di inammissibilità, sulla base del rilievo che le situazioni che comportano inammissibilità non sono suscettibili di sanatoria mediante l'espletamento dell'adempimento che avrebbe dovuto compiersi prima della relativa declaratoria e che ha dato luogo a essa perché dalla mancata formale deduzione da parte del ricorrente (personalmente) del proprio interesse alla decisione è conseguita del tutto correttamente - come evidenziato - la pronuncia di inammissibilità. (Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017 Rv. 270009). 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 novembre 20
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