CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1983
Cassazione n. 32386/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il 03/08/1983 avverso la sentenza del 10/01/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza del Tribunale di Noia del 10 gennaio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di euro 4.500 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 18, 36, 37, 71 e 64 del d. Igs. n. 81 del 2008. Fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 16 marzo 2016. Qualificato l'appello come ricorso per cassazione (la sentenza impugnata è inappellabile), deve rilevarsi che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non risulta iscritta nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la precisazione che alla declaratoria dell'inammissibilità fa seguito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.