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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 25806/2023

Testo disponibile della fonte

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26798-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci e amministratori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -2- avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del 24 ottobre 2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi Metalluminio) , premesso di avere fornito materiali alla ACM di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi ACM) per complessivi euro 51.078,02 e di avere ricevuto un pagamento solo parziale del prezzo, chiedeva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione di ingiunzione di pagamento del residuo importo di euro 18.089,99.

2. La ACM proponeva opposizione al decreto ingiuntivo , lamentandone la nullità per non avere ricevuto il materiale ed eccependo che la fattura non era probante del credito.

3. Con sentenza n. 575/2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

4. Passata in giudicato la sentenza, la ACM, assumendo che la decisione aveva accertato con valenza di giudicato che la Metalluminio non aveva mai consegnato nessuna merce, chiedeva con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. che quest’ultima società fosse condannata a restituire l'importo a suo tempo ricevuto di euro 31.988,03.

5. Con ordinanza del 17 marzo 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda, sul presupposto che, se la citata sentenza n. 575/2012 ha efficacia di cosa giudicata tra le parti in merito alla non debenza della somma di euro 18.089,99, nel nuovo giudizio era la ACM, che agiva in ripetizione dell'indebito, Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -3- che aveva l’onere probatorio di chiarire le ragioni del venir meno del proprio obbligo e di spiegare per quale motivo avrebbe effettuato per tre volte in tre mesi distinti parziali pagamenti (fino ad un ammontare di circa 2/3 del prezzo convenuto), nonostante l'assenza di controprestazione, “ in evidente contrasto con la prassi commerciale che nei rapporti tra imprese commerciali non prevede il pagamento – se non in ragione di piccoli acconti - sulla merce solo ordinata e non ancora consegnata”.

6. Contro tale ordinanza ACM proponeva appello, che veniva reputato infondato dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 164/2018, resa nella resistenza di Metalluminio.

7. Avverso tale decisione ACM ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

8. Ha resistito con controricorso Metalluminio, concludendo per la dichiarazione di improcedibilità e in subordine di inammissibilità del ricorso.

9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del termine per il deposito di cui all’art. 369 c.p.c. avanzata dalla controricorrente.

Il ricorso è stato inviato per il deposito a mezzo del servizio postale e la data di invio risulta essere il 21.09.2018 (ricadente dunque nel termine dei 20 giorni dalla notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 03.09.2018).

Il plico postale è poi pervenuto nella cancelleria della Corte di Cassazione in data 25.09.2018.

Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -4- Il ricorso è stato dunque ritualmente depositato, posto che ai fini della verifica “del tempestivodeposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso delservizio postale, assume rilievo la data di consegna all'ufficiopostale del plic o da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.” (cfr., ad esempio, Cass. n. 684/2016). 2.- Nonostante la sua procedibilità, i l ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione processuale attiva dei ricorrenti.

La controricorrente ha prodotto la visura camerale dalla quale risulta l’avvenuta estinzione della società A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è stato proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci e amministratori della A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la procura speciale al difensore è stata conferita dai sigg.ri Pinnizzotto, Iannello e Ruggeri – come si legge nell’atto - in qualità di “ex soci”.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidato l'indirizzo secondo il quale «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -5- sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (Cass., Sez.

Un., n. 6070/2013).

In questo contesto, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa) e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).

In altri termini, “l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -6- della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione.

In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.

Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse”.

In particolare, l'ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà: “1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata); 2) allegare e dimostrare che, sulla base del Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -7- bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione siastata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare)” (Cass. n. 8521/2021).

Nella specie, come premesso, i signori Pinizzotto , Iannello e Ruggeri non solo hanno omesso di dichiarare l’ intervenuta estinzione della società, ma non hannospecificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrati, qualisuccessori, nella pretesa creditoria per la quale si agisce, limitandosi ad allegare di essere soci e amministratori (nell’intestazione del ricorso) ed ex soci (nella procura conferita al difensore).

Tutto ciò non è sufficiente a ritenere sussistente la loro legittimazione adagire, avendo gli stessi assunto il profilo di una parte (il socio di una s.n.c. che, non dicendosi il contrario, deve supporsi ancora esistente) diversa da quella (il socio succeduto ad una s.n.c. estinta) che, con le precisazioni sopra riportate, avrebbe potuto legittimare la proposizione del ricorso per cassazione. 3.-L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'illustrazione dei singoli motividello stesso.

4. -Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 5.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2018 n. 26798 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -8- versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26798-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci e amministratori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -2- avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 01/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 24 ottobre 2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi Metalluminio) , premesso di avere fornito materiali alla ACM di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi ACM) per complessivi euro 51.078,02 e di avere ricevuto un pagamento solo parziale del prezzo, chiedeva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione di ingiunzione di pagamento del residuo importo di euro 18.089,99. 2. La ACM proponeva opposizione al decreto ingiuntivo , lamentandone la nullità per non avere ricevuto il materiale ed eccependo che la fattura non era probante del credito. 3. Con sentenza n. 575/2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. 4. Passata in giudicato la sentenza, la ACM, assumendo che la decisione aveva accertato con valenza di giudicato che la Metalluminio non aveva mai consegnato nessuna merce, chiedeva con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. che quest’ultima società fosse condannata a restituire l'importo a suo tempo ricevuto di euro 31.988,03. 5. Con ordinanza del 17 marzo 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda, sul presupposto che, se la citata sentenza n. 575/2012 ha efficacia di cosa giudicata tra le parti in merito alla non debenza della somma di euro 18.089,99, nel nuovo giudizio era la ACM, che agiva in ripetizione dell'indebito, Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -3- che aveva l’onere probatorio di chiarire le ragioni del venir meno del proprio obbligo e di spiegare per quale motivo avrebbe effettuato per tre volte in tre mesi distinti parziali pagamenti (fino ad un ammontare di circa 2/3 del prezzo convenuto), nonostante l'assenza di controprestazione, “ in evidente contrasto con la prassi commerciale che nei rapporti tra imprese commerciali non prevede il pagamento – se non in ragione di piccoli acconti - sulla merce solo ordinata e non ancora consegnata”. 6. Contro tale ordinanza ACM proponeva appello, che veniva reputato infondato dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 164/2018, resa nella resistenza di Metalluminio. 7. Avverso tale decisione ACM ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. 8. Ha resistito con controricorso Metalluminio, concludendo per la dichiarazione di improcedibilità e in subordine di inammissibilità del ricorso. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del termine per il deposito di cui all’art. 369 c.p.c. avanzata dalla controricorrente. Il ricorso è stato inviato per il deposito a mezzo del servizio postale e la data di invio risulta essere il 21.09.2018 (ricadente dunque nel termine dei 20 giorni dalla notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 03.09.2018). Il plico postale è poi pervenuto nella cancelleria della Corte di Cassazione in data 25.09.2018. Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -4- Il ricorso è stato dunque ritualmente depositato, posto che ai fini della verifica “del tempestivodeposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso delservizio postale, assume rilievo la data di consegna all'ufficiopostale del plic o da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.” (cfr., ad esempio, Cass. n. 684/2016). 2.- Nonostante la sua procedibilità, i l ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione processuale attiva dei ricorrenti. La controricorrente ha prodotto la visura camerale dalla quale risulta l’avvenuta estinzione della società A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci e amministratori della A.C.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la procura speciale al difensore è stata conferita dai sigg.ri Pinnizzotto, Iannello e Ruggeri – come si legge nell’atto - in qualità di “ex soci”. Nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidato l'indirizzo secondo il quale «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -5- sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (Cass., Sez. Un., n. 6070/2013). In questo contesto, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa) e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie). In altri termini, “l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -6- della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione. In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse”. In particolare, l'ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà: “1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata); 2) allegare e dimostrare che, sulla base del Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -7- bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione siastata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare)” (Cass. n. 8521/2021). Nella specie, come premesso, i signori Pinizzotto , Iannello e Ruggeri non solo hanno omesso di dichiarare l’ intervenuta estinzione della società, ma non hannospecificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrati, qualisuccessori, nella pretesa creditoria per la quale si agisce, limitandosi ad allegare di essere soci e amministratori (nell’intestazione del ricorso) ed ex soci (nella procura conferita al difensore). Tutto ciò non è sufficiente a ritenere sussistente la loro legittimazione adagire, avendo gli stessi assunto il profilo di una parte (il socio di una s.n.c. che, non dicendosi il contrario, deve supporsi ancora esistente) diversa da quella (il socio succeduto ad una s.n.c. estinta) che, con le precisazioni sopra riportate, avrebbe potuto legittimare la proposizione del ricorso per cassazione. 3.-L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'illustrazione dei singoli motividello stesso. 4. -Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 5.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2018 n. 26798 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -8- versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d
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