CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 7 ottobre 2025, depositato il giorno successivo, laCorte di appello di Napoli confermava il decreto con il quale il Tribunale di Napoliaveva disposto la confisca di due immobili, intestati l’uno a [OSCURATO:PERSONA] (quellosituato a Ercolano) e l’altro a [OSCURATO:PERSONA] (quello ubicato nel comune diBartolomeo, marito dell’[OSCURATO:PERSONA], soggetto rientrante nella categoria di cui all’art.4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.2. Hanno proposto ricorso, a mezzo del comune difensore di fiducia, GiorgioDi [OSCURATO:PERSONA], quale proposto, e [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata,chiedendo l’annullamento del decreto in ragione di due motivi.2.1. Violazione di legge (artt. 4, comma 1, lett. a), e 24 del d. lgs. n. 159 del2011) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale di GiorgioDi [OSCURATO:PERSONA], erroneamente retrodatata all’anno 2001, in ragione della quale èstata disposta la confisca del bene sito in Ercolano.L'ablazione non può interessare beni acquistati antecedentemente allamanifestazione della pericolosità sociale qualificata. Né il matrimonio con PatriziaAscione né l'acquisto del bene sito in Ercolano, entrambi risalenti all'anno 2001,assumono dignità di prova indiziaria di una fattiva contribuzione alle dinamichedel clan [OSCURATO:PERSONA]-Papale da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2001. Laconclusione della Corte d'appello, che ritiene non la mera appartenenza maaddirittura la partecipazione del ricorrente al predetto clan già dal 2001, sirisolve in una considerazione sprovvista di elementi obiettivi anche indiziari chene confortino il ragionamento e quindi in un'affermazione congetturale.2.2. Violazione di legge (art. 24 del d. lgs. n. 159 del 2011) e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sproporzione tra il valore dei beni nelladisponibilità indiretta del proposto e i redditi dichiarati, in forza della quale èstata erroneamente disposta la confisca del bene sito in [OSCURATO:PERSONA].Per l'acquisto di detto immobile [OSCURATO:PERSONA] accese un mutuo ipotecario,che non è mai stato estinto, risultando così provata l'assenza di provviste illecite.La Corte d'appello, pur in presenza di tale dato inequivocabile, si è limitata è aritenere il semplice legame coniugale sintomatico dell'intestazione fittizia delbene alla terza ricorrente, in quanto priva di reddito.3. Ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RitaPellegrino, quale terza interessata, chiedendo l’annullamento del decreto perviolazione ed erronea applicazione dell’art. 24 del d. lgs. n. 159 del 2011 (inrelazione agli artt. 1 Prot. Add. CEDU e 6 Direttiva del Parlamento europeo n.42/2014), per avere il decreto impugnato, con motivazione mancante oapparente, riconosciuto la sussistenza del presupposto legale della disponibilitàdel bene ablato, di proprietà della ricorrente, in capo al proposto.L'immobile fu acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2001, ovvero in unmomento in cui non potevano ragionevolmente cogliersi segnali della suppostapericolosità qualificata del proposto, poi dante causa della ricorrente.Per altro verso, non può nemmeno ritenersi sufficiente per giustificare laritenuta fittizietà dell'intestazione, e quindi la confisca, il solo richiamo allapresunta incapacità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha confusol'onere probatorio con quello di allegazione che spetta all'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenzadi interesse, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamenteinfondati.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha rivendicato la proprietà dei due immobiliconfiscati, affermando espressamente che gli stessi sono stati acquisiti dalle altrericorrenti con denaro di provenienza lecita dalle stesse corrisposto.Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile percarenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurrel'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene incapo al terzo intestatario, senza addurre un interesse proprio alla restituzione(Sez. 2, n. 2433 del 09/01/2026, Mordà, non mass.; Sez. 5, n. 17822 del28/01/2025, Casamomica, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 5095 del09/01/2024, Graviano, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021,Loiero, Rv. 281389 – 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv.271822 – 01).3. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terze interessate, vapremesso che, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza dilegittimità, il terzo può solo rivendicare l'effettiva titolarità e la proprietà dei benisottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non èlegittimato a proporre qualsivoglia questione relativa ai presupposti perl'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione dipericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e ilreddito dichiarato nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi didoglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da ultimo confermato questoindirizzo, affermando che il terzo ritenuto intestatario fittizio del bene oggetto diconfisca «è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo perrivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e,quindi, di titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondol'ordinamento. Il suo interesse sussiste in termini di "concretezza" e "attualità",laddove mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento dellaconfisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento dellapropria posizione giuridica qualificata [….].Al contrario, la contestazione da parte del terzo della sussistenza deipresupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale neiconfronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbesorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito dellaprocedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico» (Sez. U,n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).I ricorsi proposti dalle terze intestatarie dei due beni confiscati, pertanto,possono essere esaminati limitatamente a questo profilo.4. La sentenza Putignano, affermando il principio di diritto sui limiti diintervento del terzo, ha altresì precisato che la domanda attraverso la quale eglirivendica la titolarità effettiva del bene «deve essere accompagnata dallaspecificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in via diretta eimmediata comprovano la propria titolarità non fittizia».Nel caso di specie i Giudici di merito hanno escluso che, alla luce deglielementi allegati dalle ricorrenti, sia emersa l’effettiva e non fittizia titolarità deidue beni immobili loro rispettivamente confiscati.A detta conforme conclusione il Tribunale e la Corte d’appello sono pervenutisenza incorrere in alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile in sede dilegittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, e con unamotivazione non apparente e quindi incensurabile (cfr. Sez. U, n. 33451 del29/07/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020,Noviello, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 –01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 1, n.6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 – 01).5. Il bene immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], figlia del reggente del clanAscione-Papale e moglie di [OSCURATO:PERSONA], fu dalla stessa formalmenteacquistato nell'anno 2001, in un periodo nel quale è stata riconosciuta lapericolosità sociale del marito, soggetto rientrante nella categoria di cui all’art. 4,comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011 in quanto appartenente al suddettoclan (accertamento che – come detto – non è sindacabile dalla terzainteressata).I Giudici di merito hanno evidenziato la totale assenza di redditi percepiti nelperiodo da [OSCURATO:PERSONA], che il proposto sposò nello stesso anno 2001acquistando contestualmente un appartamento situato all’interno di un parcocomunemente considerato roccaforte del clan.A fronte di tale dato la ricorrente, a sostegno della effettiva titolaritàdell’immobile, ha unicamente e genericamente dedotto che lo stesso fuacquistato grazie a un mutuo ipotecario le cui rate non vennero poi pagate.Il decreto impugnato ha dato atto che l’immobile fu sottoposto a unaprocedura esecutiva ma solo nell’anno 2008.In ogni caso il finanziamento dell'acquisto del bene confiscato mediante ilricorso al credito bancario non dimostra affatto la liceità di tale acquisto, postoche il finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì ilcosto. Pertanto, è con riferimento alla impossibilità di sostenere tale onerefinanziario che deve essere valutata la eventuale incapienza di risorse.Il principio, affermato in relazione alla posizione del proposto (Sez. 6, n.21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 – 01; Sez. 5, n. 33038 del08/06/2017, Valle, Rv. 271217 – 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015,Catalano, Rv. 264461 – 01), è pertinente anche rispetto a quella della terzaintestataria del bene che rivendica di averlo acquistato con proprie risorse.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, è inammissibile nella parte in cui hasvolto deduzioni diverse da quelle inerenti alla rivendicazione della qualità diproprietaria effettiva del bene confiscato (vds. sub § 3.), quali quelle relativeall’assenza di pericolosità sociale del proposto nell’anno 2001 ovvero di segnali ditale supposta pericolosità percepibili dalla ricorrente nonché all’onere probatoriogravante sul prevenuto.Il ricorso, nella sostanza, non ha svolto specifiche argomentazioni volte acontrastare la correttezza dell'ampia e logica motivazione con la quale i Giudici dimerito hanno escluso che [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2010, potesse avereeffettivamente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] l'immobile confiscato.Il decreto impugnato ha evidenziato che i redditi dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA],che svolgeva attività di pulizie a domicilio, negli anni precedenti l'acquisto (dal2005 al 2009) erano assai esigui (circa novemila euro in cinque anni) epalesemente incompatibili con il prezzo in ipotesi pagato di 65.000 euro.Nell’appartamento, peraltro, erano rimasti mobili e oggetti di proprietà dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] anche dopo il presunto trasferimento.7. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]