CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con due sentenze di condanna, in quanto tali benefici erano stati preceduti da altrettanti benefici concessi con due sentenze precedenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 127, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen. per essersi tenuta l'udienza camerale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza il rispetto dei dieci giorni liberi dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero, la rilevata irregolarità ha determinato una nullità relativa a regime intermedio che doveva essere denunciata dal difensore nel primo momento utile: «In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione» (Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942: in motivazione la Corte ha precisato che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.). 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conse- guenzé di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]