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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30219/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26363-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4987/24/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Ric. 2021 n. 26363 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- Premesso che;

1. [OSCURATO:PERSONA], senza aver impugnato l'avviso notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in liquidazione dell'imposta di registro su sentenza del Tribunale di Napoli n.7352 del 2015, impugnava la successiva cartella di pagamento eccependo che nel frattempo la sentenza suddetta era stata annullata dalla sentenza d'appello del 4239 del 2018, passata in giudicato;

2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha accolto l'appello del contribuente e annullato la cartella sul rilievo che, per effetto della sentenza d'appello, era ormai venuto meno il presupposto applicativo dell'imposta di registro; 3.11Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR;

4. il contribuente è rimasto intimato; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione degli artt.19 e 21 d.lgs. 546/92 per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella omettendo di rilevare che il contribuente aveva, con tale ricorso, fatto valere la sopravvenuta inesistenza del presupposto impositivo ossia una questione che avrebbe dovuto essere sollevata mediante ricorso -il realtà mai proposto- contro l'avviso di liquidazione e insuscettiva di giustificare l'impugnazione della cartella;

2. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 lett.b) del cl.P.R. 131/86 per avere la CTR annullato la cartella per sopravvenuto difetto del presupposto impositivo senza considerare che ai sensi del primo comma dell'art. 37, l'imposta per la registrazione di un atto giudiziario è dovuta anche se l'atto è impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;

3. i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

3.1. L'art.37, comma 1, d.P.R. n.131 del 1986 prevede che «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato».

3.2. Questa Corte ha più volte affermato che una sentenza che definisce (anche solo parzialmente) un giudizio e pur non passata in giudicato è soggetta ad imposta, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, impugnabile per vizi formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione, senza che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio incida sull'avviso di liquidazione.

L'intervento del giudicato, poi, integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta, da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (cfr. Cass. nn. 12023/2018, 12736/2014, 12757/2006).

3.3. La Corte peraltro ha limitato le conseguenze del principio sancito dal riportato articolo 37 comma 1 ritenendo che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal Giudice tributario d'appello, essendo venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso (così Cass.n.15645/2019; Cass.n.32626/21, in motivazione).

3.4. La Corte ha anche precisato (Cass. nn.2367/2021, 3617/2020) che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rirnborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclud e che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza.

3.5. Alla luce dell'orientamento di questa Corte la sentenza delle CTR si sottrae alla censure dell'Agenzia.

Il ricorso va rigettato.

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il contribuente è rimasto intimato e non deve applicarsi l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26363-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4987/24/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Ric. 2021 n. 26363 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Premesso che; 1. [OSCURATO:PERSONA], senza aver impugnato l'avviso notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in liquidazione dell'imposta di registro su sentenza del Tribunale di Napoli n.7352 del 2015, impugnava la successiva cartella di pagamento eccependo che nel frattempo la sentenza suddetta era stata annullata dalla sentenza d'appello del 4239 del 2018, passata in giudicato; 2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha accolto l'appello del contribuente e annullato la cartella sul rilievo che, per effetto della sentenza d'appello, era ormai venuto meno il presupposto applicativo dell'imposta di registro; 3.11Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR; 4. il contribuente è rimasto intimato; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione degli artt.19 e 21 d.lgs. 546/92 per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella omettendo di rilevare che il contribuente aveva, con tale ricorso, fatto valere la sopravvenuta inesistenza del presupposto impositivo ossia una questione che avrebbe dovuto essere sollevata mediante ricorso -il realtà mai proposto- contro l'avviso di liquidazione e insuscettiva di giustificare l'impugnazione della cartella; 2. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 lett.b) del cl.P.R. 131/86 per avere la CTR annullato la cartella per sopravvenuto difetto del presupposto impositivo senza considerare che ai sensi del primo comma dell'art. 37, l'imposta per la registrazione di un atto giudiziario è dovuta anche se l'atto è impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; 3. i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 3.1. L'art.37, comma 1, d.P.R. n.131 del 1986 prevede che «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato». 3.2. Questa Corte ha più volte affermato che una sentenza che definisce (anche solo parzialmente) un giudizio e pur non passata in giudicato è soggetta ad imposta, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, impugnabile per vizi formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione, senza che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio incida sull'avviso di liquidazione. L'intervento del giudicato, poi, integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta, da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (cfr. Cass. nn. 12023/2018, 12736/2014, 12757/2006). 3.3. La Corte peraltro ha limitato le conseguenze del principio sancito dal riportato articolo 37 comma 1 ritenendo che, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal Giudice tributario d'appello, essendo venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso (così Cass.n.15645/2019; Cass.n.32626/21, in motivazione). 3.4. La Corte ha anche precisato (Cass. nn.2367/2021, 3617/2020) che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rirnborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclud e che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. 3.5. Alla luce dell'orientamento di questa Corte la sentenza delle CTR si sottrae alla censure dell'Agenzia. Il ricorso va rigettato. 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il contribuente è rimasto intimato e non deve applicarsi l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
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