CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 11589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; 77Z [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., per avere, alla guida di un autoarticolato che trasportava un escavatore, investito con la parte anteriore sinistra del mezzo il pedone [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli gravissime lesioni che ne causavano il decesso (fatto del 27.10.2016). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili. Deduce che i giudici di merito hanno imputato la causazione dell'evento ad una mancata previsione dell'imprudenza commessa dal pedone, il quale attraversava la carreggiata ben al di fuori della zona adibita allo scopo; hanno, inoltre, addebitato al ricorrente la mancata percezione del pedone, quasi a sostenere che il conducente del veicolo debba essere responsabile di qualsiasi accadimento verificatosi durante la circolazione stradale. In tal modo è stata ipotizzata una nuova ed illegittima figura di responsabilità oggettiva, mentre nella specie difetta il requisito del nesso causale, trattandosi di evento determinato dalla grave imprudenza della persona offesa, soggetto anziano di 82 anni, il quale attraversava la strada senza avvalersi del vicino attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico. Il verbale riportante la violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, cod. strada, è frutto di un accertamento postumo, effettuato in virtù di una ricostruzione approssimativa degli eventi. La condanna è basata su una inammissibile inversione dell'onere probatorio, posto a carico della difesa e non dell'accusa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. I dedotti motivi di censura sono infondati. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, facendo corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995). 3. È evidente che tale situazione di non avvistabilità del pedone non ricorre nella fattispecie in esame, posto che la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha evidenziato che le particolari condizioni del luogo teatro dell'incidente, caratterizzato dalla presenza di una strada urbana con marciapiedi riservati ai pedoni, incroci e attraversamenti semaforizzati e abitazioni, con la presenza prevedibile di pedoni, nonché le notevoli dimensioni del veicolo condotto dall'Antonietti, che ne rendeva più lento e difficile l'arresto, avrebbero imposto all'imputato, in ossequio al disposto dell'art. 141 cod. strada, di ispezionare la strada con la massima attenzione e di viaggiare ad una velocità più contenuta rispetto a quella accertata. Il ragionamento implicito, coerente con le risultanze processuali, è che ciò avrebbe consentito la sicura avvistabilità del pedone, qualora l'imputato avesse ridotto ulteriormente la velocità e prestato maggiore attenzione al tratto di strada davanti a sé. Trattasi di motivazione che ha adeguatamente trattato sia il tema della colpa, sia quello della sussistenza del nesso eziologico, risultando ampiamente provato il devastante impatto della parte anteriore sinistra del veicolo contro il pedone che si trovava sulla strada. Il tutto secondo una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, nella quale non è stata delineata alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva ed in cui non è dato riscontrare alcuna violazione del principio di attribuzione dell'onere probatorio in capo all'accusa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sàndro [OSCURATO:PERSONA] I eu..441i 9)2