Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06554/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6906-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difesi da ll’A vvocat o Carlo BORROMEO -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di Mario PINNA, domiciliati “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difesi dall’ A vvocato Vincenzo SABIA ; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ordine di integrazione del contradditorio in sede di legittimità - Inottemperanza - Conseguenze R.G.N.6906/2023 Cron.

Rep.

Ud.08/10/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO ; -controricorrente al ricorso incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] BORROMEO; -controricorrenti al ricorso incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 013 S.R.L., MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA CULTURA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PAESAGGIO , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., TE-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., I.G.I [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 15078/2022 d el Tribunale di Roma , depositata il 17/10/2022; udita la relazione della causa, svolta nell ’adunanza camerale in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI ; ritenuto che: -Alteo (talora indicato, in atti, come Alfeo) e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 15078/22, del 17 ottobre 2022, del Tribunale di Roma, che - a definizione della fase di merito del giudizio ex art.617 cod. proc. civ. promosso dagli eredi del debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA] (o meglio, per essi, dal loro procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]) -ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento di un complesso immobiliare sito in Roma, alla via Caffarella n. 55, reso all’esito di procedura espropriativa, che ha riunito due diverse esecuzioni immobiliari intraprese da [OSCURATO:PERSONA]; - riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il predetto [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella loro qualità di coeredi del già menzionato [OSCURATO:PERSONA] - si era opposto al decreto di trasferimento dell’immobile deducendo, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) l’invalidità dell’aggiudicazione e la nullità del decreto di trasferimento per irregolarità delle operazioni di vendita e per il mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di pubblicità del compendio pignorato; b) la tardività del versamento della somma prevista a titolo di saldo del prezzo da parte della società aggiudicataria; c) la nullità del decreto di trasferimento per l’assenza del certificato di destinazione urbanistica al momento della ordinanza di vendita, nonché in sede di aggiudicazione; - si costituivano nella fase cautelare dinanzi al giudice dell’esecuzione Alteo e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] 013 S.r.l., aggiudicataria provvisoria dell’immobile, e infine il Ministero della Cultura, cui - previa autorizzazione - era stat o notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, atteso che, nelle more della proposizione del ricorso, esso aveva esercitato la prelazione artistica sull’immobile staggito; - conclusasi la fase cautelare con ordinanza di rigetto, l’opposizione proposta veniva tempestivamente proseguita nel merito; - si costituivano i soggetti già presenti nel procedimento cautelare, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di creditrice interveniente, insistendo, in particolare, gli odierni ricorrenti per il rigetto dell’opposizione, in quanto inammissibile e infondata; - l’adito giudicante , evidenziando come i motivi posti a fondamento del giudizio di merito si riferissero a fasi diverse della procedura esecutiva, dichiarava l’inammissibilità della proposta opposizione sulla base dei seguenti rilievi; - quanto , segnatamente, alle doglianze concernenti le fasi della pubblicità immobiliare e a quelle su eventuali irregolarità degli esperimenti tenuti dal giudice dell’esecuzione, il Tribunale capitolino sottolineava che esse avrebbero dovuto essere oggetto di opposizioni da proporsi avverso i singoli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. civ.; -in relazione, invece, alla lamentata tardività del versamento della somma, statuiva che tale doglianza avrebbe dovuto farsi valere tramite opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sospensivo del saldo del prezzo; -in ordine, invece, al motivo afferente la nullità del decreto di trasferimento, in ragione dell’assenza del certificato di destinazione urbanistica, il Tribunale affermava l’inammissibilità della doglianza, poiché l’omessa acquisizione del certificato era stata sanata prima dell’emissione del decreto di trasferimento; -inoltre, preso atto dell’intervenuto acquisto coattivo del bene da parte del Ministero della Cultura, in ragione dell’esercizio del diritto di prelazione, con conseguente acquisizione del bene staggito al patrimonio dello Stato, veniva affermato che detto acquisto assumeva carattere autonomo e prevalente rispetto all’iter procedurale esecutivo “de quo”, con l’effetto, dunque, assorbente rispetto al merito delle doglianze sollevate dalle parti; - il Tribunale di Roma , a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come rappresentati e nella loro qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, della somma di € 2.768,00 per spese legali,oltre IVA e CPA, più € 415,20 per spese generali; - a seguito di tale provvedimento, Alteo e [OSCURATO:PERSONA] presentavano due istanze di correzione di errore materiale, affinché il giudice provvedesse a emendare la sentenza, rideterminando le spese di lite nella somma di € 64.138,00, oltre accessori di legge, ovvero, almeno in quella di € 10.343,00, sempre più accessori di legge; - entrambe le istanze venivano rigettate, la prima, poiché il Tribunale riteneva che il valore del giudizio fosse stato individuato in base al “disputatum”, assumendone il carattere indeterminabile, mentre la seconda istanza veniva giudicata inammissibile, in quanto la censura con essa proposta si sostanziava in una contestazione di merito; -avverso la sentenza del Tribunale capitolino hanno proposto ricorso per cassazione i Paolucci, sulla base - come detto - di un unico motivo; -esso denuncia - ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 17 cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, poiché le spese di lite risultanoliquidate nell’importo di € 2.768,00, oltre accessori di legge, in capo a ciascuna parte opposta costituita, anziché, come assumono essere congruo i ricorrenti, nella misura di € 49.336,30, oltre accessori; - hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla scorta di quattro motivi; -il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 591 - ter e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 490, 569, 576 e 586 cod. proc. civ., poiché il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti proposta dal debitore avverso il decreto di trasferimento per i relativi vizi di pubblicità riguardanti fasi diverse e precedenti non impugnate, dimostrando, così, di non conformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è richiamata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12238); - a ssumono i ricorrenti incidentali che, nella specie, non furonorispettati i tempi di adempimento e non vennero eseguite alcune delle pubblicità complementari pure stabilite nelle tre ordinanze di vendita che furono emesse, rispettivamente, il 17 luglio 2012, il 26 novembre 2014 e il 21 aprile 2015, censurandosi, in particolare, la sentenza impugnata per aver ritenuto, nella sostanza, che il ricorso in opposizione agli atti, avente ad oggetto la ritualità delle pubblicazioni dell’offerta di vendita, sarebbe stato precluso dalla mancata tempestiva impugnazione a mezzo del reclamo ex art. 591-tercod. proc. civ.; - a tale esito, tuttavia, il Tribunale di Roma risulterebbe pervenuto erroneamente, vale a dire, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza collegiale, resa all’esito del reclamo proposto -ai sensi del suddetto art. 591- ter cod. proc. civ. - avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili, delegate al professionista ex art. 591- bis cod. proc. civ., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; -d i conseguenza, sostengono sempre i ricorrenti incidentali, “le eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell’esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall’errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 617 cod. proc. civ.”, sicché tali nullità, anche se non rilevate, “possono essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione”. -il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298, 569, 574, 585, 587, 615 e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt.24 e 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per anomalia motivazionale ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso il decreto di trasferimento, in relazione all’omesso/tardivo versamento del saldo prezzo, non conformandosi neppure ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421); - s i censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto inammissibile, per tardività, la doglianza relativa al mancato versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicataria, “in quanto la delibazione in ordine ad essa spetta al giudice investito dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sospensivo del saldo prezzo”; - n on si sarebbe tenuto conto, tuttavia, della natura sostanziale, e non processuale, del termine per versare il saldo prezzo (come riconosciuta, invece, dall’arresto di questa Corte richiamato dai ricorrenti incidentali), di talché il provvedimento di sospensione del versamento doveva ritenersi “inutiliter dato”; -il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. per anomalia motivazionale, ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale omesso l’esame del certificato di destinazione urbanistica con conseguente omessa motivazione sulla difformità tra il certificato allegato ed il bene staggito, con conseguente venir meno della “ratio decidendi” su cui si è fondata la sentenza impugnata; -si censura la decisione assunta in merito all’eccepita nullità del decreto di trasferimento per mancata allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica, eccezione ritenuta inammissibile in quanto “sanata prima dell’emissione del decreto di trasferimento”; -così pronunciandosi, tuttavia, il Tribunale capitolino sarebbe venuto meno al dovere di valutare, oltre alla presenza in atti del documento, anche il suo contenuto, essendo stata eccepita la sua incompletezza; - stanti , dunque, le rilevanti lacune del documento e la stringente normativa in materia urbanistica, “il mancato esame del predetto documento da parte del Tribunale ha integrato omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, che qualora esaminato non avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità della censura; -infine, il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e/o dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere il Tribunale ritenuto valido il decreto di trasferimento, pur in mancanza delle menzioni necessarie da inserire negli atti di trasferimenti funzionali ad assegnare al bene il carattere di commerciabilità; - ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, la Quintelli; - resistono, con controricorso, al ricorso incidentale anche i germani Paolucci; -sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe; -hanno depositato memorie gli eredi Pinna e la Quintelli; -la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ., in origine per l’adunanza camerale del 25 novembre 2024, con successiva riconvocazione il 2 aprile 2025, all’esito della quale è stata adottata l’ordinanza interlocutoria n. 9726/25, del 14 aprile 2025; - difatti, è stato rilevato che il ricorso principale era stato notificato esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma non pure degli altri soggetti che sono stati parte del giudizio di merito: i quali rivestono comunque la qualifica di litisconsorti necessari in ogni opposizione formale ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione, a prescindere dal concreto dispiegamento di doglianze contro solo alcuni di quelli; - per contro, del ricorso incidentale è risult ata essere stata correttamente avviata la notificazione nei confronti di tutti i soggetti evocati nel giudizio ex art. 617 cod. proc. civ.: non solo in quanto litisconsorti necessari,per quanto appena ricordato, ma pure evidentemente e immediatamente controinteressati all’esito dell’impugnazione incidentale; -nondimeno, agli atti del presente giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisioneassunta il 2 aprile 2025, sono risultati mancanti - quanto alla notificazione del ricorso incidentale, compiuta a mezzo posta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a costoro inviate: documenti, invece, indispensabili ai fini della prova del perfezionamento della notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la dimostrazione dell’avvenuta spedizione delle stesse, nella specie invece sussistente (in tal senso e tra moltissime, Cass. Sez.

Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01); - su tali basi, pertanto, è stato ordina to ad Alteo e [OSCURATO:PERSONA] di provvedere ad integrare il contraddittorio, mediante notifica del ricorso, agli altri soggetti già parti del giudizio di merito, adempimento da compiersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria,della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; -parimenti, è stat ordinata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la rinnovazione della notificazione del loro ricorso a [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero, in alternativa, la produzione di copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ai medesimi inviate, adempimenti da compiersi, anche in questo caso, entro il termine perentorio di sessanta giornidalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; -decorso il termine indicato nell’ordinanza interlocutoria si è provveduto alla rinnovata fissazione dell’adunanza camerale per la data dell’8 ottobre 2025, in vista della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che: -in data 23 settembre 2025 i ricorrenti principali hanno fatto pervenire istanza di rimessione in termini; -nella stessa, premesso di aver ricevuto comunicazione della suddetta ordinanza interlocutoria in data 14 aprile 2025, riferiscono di aver attivato già il successivo 19 aprile il procedimento notificatorio; - tuttavia, mentre quelle telematiche si perfezionavano, non altrettanto avveniva per quelle a mezzo del servizio postale; - pertanto, all’approssimarsi della presente adunanza camerale, “non essendo «tornati» gli avvisi di ricevimento delle notifiche postali a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, i ricorrenti principali, eseguita una verifica presso l’ufficio postale e accertato che tali notifiche non erano “andate a buon fine”, hanno formula to istanza di rimessione in termini, giacché, “essendo ormai prossima l’udienza”, non sarebbe stato “possibile riattivare utilmente il procedimento notificatorio secondo l’insegnamento di Cass. 15 luglio 2016 n. 14594”; - detta istanza, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento, in quanto tardiva; - questa Corte , infatti, ha affermato - anche nella sua massima sede nomofilattica - il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini fissati per il compimento dell’atto (Cass. Sez.

Un, sent. 15 luglio 2016, n. 14594, Rv. 640441-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 luglio 2017, n. 19059, Rv. 645352-01; Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11485, Rv. 648022-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 agosto 2018, n. 20700, Rv. 650482-01; Cass. Sez.

Lav., ord. 21 agosto 2020, n. 17577, Rv. 658886-01); - nella specie, per contro, dalla scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza che imponeva l’integrazione del contraddittorio (scadenza avvenuta il 14 maggio 2025), sono passati ben oltre trenta giorni prima che i ricorrenti principali chiedessero di poter riattivare il procedimento notificatorio, risalendo la loro istanza solo al 23 settembre 2025; -deve, dunque, concludersi nel senso che agli ordini impartiti ai ricorrenti principali non sia stata data ottemperanza; -va, allora, dato seguito al principio secondo cui alla mancata o tardiva ottemperanza dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso o di quello di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, ovvero al tardivo deposito della prova della tempestiva ottemperanza conseguono le declaratorie, rispettivamente, di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13094 , Rv. 623718 - 01 ; Cass. Sez.

Lav., sent. 21 novembre 2013 n. 26141 , Rv. 628653 - 01; Cass. Sez. 1, ord. 2 aprile 2019, n. 9097, Rv. 653242-01, ove si richiamano i precedenti e si distingue tra le ipotesi della mancata ottemperanza e della dimostrazione dell’ottemperanza, sanzionate, appunto, rispettivamente dalla declaratoria di inammissibilità nel primo caso e da quella di improcedibilità nel secondo; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4846); -all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia di quello incidentale, a norma dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di ricorso tardivo: infatti, quello è stato depositato in cancelleria (solo a tale incombente potendo darsi rilievoquale forma di proposizione, a seguito della novella dell’art.370 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; sulla rilevanza del solo deposito, per tutte: Cass. Sez. 1, sent. 9 luglio 2024, n. 18683, Rv.671673-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 aprile 2025, n. 8678, Rv.674242-01) oltre il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione (elasso sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 17 ottobre 2022; mentre il deposito risulta avvenuto non prima del 25 aprile 2023); -la tardività della proposizione del ricorso incidentale implica che nessuna attività difensiva può essere qualificata come ritualmente posta in essere dai ricorrenti incidentali (tra le prime, successive alla novella dell’art. 370 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: Cass. Sez. 1, ord. 29 gennaio 2024, n. 2599, Rv.670229–01; in precedenza, per l’inammissibilità di memorie, nel rito camerale, da parte del controricorrente che non avesse ritualmente - cioè, secondo il regime vigente in quel tempo, mediante la previa notifica dell’atto e il suo tempestivo successivo deposito - proposto controricorso, per tutte, v.

Cass. Sez.

L, ord. 29 ottobre 2020, n. 23921, Rv.659281-02) e che, in loro favore, non spetta alcuna liquidazione delle spese; - nulla va disposto neppure in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], data l’inammissibilità pure del suo controricorso; -difatti, applicandosi al presente giudizio di legittimità - dato che il suo ricorso introduttivo è stato notificato successivamente al 1° gennaio 2023 - il testo dell’art. 370 cod. proc. civ. come “novellato” dall’art. 3, comma 27, del già citato d.lgs. n. 149 del 2022 (cfr. Cass. Sez.

Un., ord. 18 marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01), il controricorso “ de quo ”, proposto per resistere all’impugnazione incidentale degli eredi Pinna, lungi dal dover essere notificato agli stessi “entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso” e poi “depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione” (adempimenti, nella specie, che risulterebbero puntualmente rispettati, ove si applicasse la previgente versione dell’art. 370 cod. proc. civ.), era, invece,da “depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso”; - tale t ermine, invece , non risulta rispettato, atteso che la notifica, alla Quintelli, del ricorso incidentale degli eredi Pinna risulta avvenuta il 17 aprile 2023, sicché il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso veniva a scadenza il 27 maggio 2023, donde l’intempestività del deposito effettuato il 16 giugno 2023; - infine, a carico de i soli ricorrent i principali , stante l’inammissibilità del l’impugnazione da quelli propost a (e non essendo prevista tale conseguenza in caso di inefficacia), sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità quanto al rapporto processuale tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, nulla essendo dovuto, invece, alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], data l’inammissibilità del suo controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6906-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difesi da ll’A vvocat o Carlo BORROMEO -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di Mario PINNA, domiciliati “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difesi dall’ A vvocato Vincenzo SABIA ; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ordine di integrazione del contradditorio in sede di legittimità - Inottemperanza - Conseguenze R.G.N.6906/2023 Cron. Rep. Ud.08/10/2025 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] ESPOSITO ; -controricorrente al ricorso incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] BORROMEO; -controricorrenti al ricorso incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 013 S.R.L., MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA CULTURA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PAESAGGIO , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., TE-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., I.G.I [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 15078/2022 d el Tribunale di Roma , depositata il 17/10/2022; udita la relazione della causa, svolta nell ’adunanza camerale in data 08/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI ; ritenuto che: -Alteo (talora indicato, in atti, come Alfeo) e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 15078/22, del 17 ottobre 2022, del Tribunale di Roma, che - a definizione della fase di merito del giudizio ex art.617 cod. proc. civ. promosso dagli eredi del debitore esecutato, [OSCURATO:PERSONA] (o meglio, per essi, dal loro procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA]) -ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento di un complesso immobiliare sito in Roma, alla via Caffarella n. 55, reso all’esito di procedura espropriativa, che ha riunito due diverse esecuzioni immobiliari intraprese da [OSCURATO:PERSONA]; - riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il predetto [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella loro qualità di coeredi del già menzionato [OSCURATO:PERSONA] - si era opposto al decreto di trasferimento dell’immobile deducendo, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) l’invalidità dell’aggiudicazione e la nullità del decreto di trasferimento per irregolarità delle operazioni di vendita e per il mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di pubblicità del compendio pignorato; b) la tardività del versamento della somma prevista a titolo di saldo del prezzo da parte della società aggiudicataria; c) la nullità del decreto di trasferimento per l’assenza del certificato di destinazione urbanistica al momento della ordinanza di vendita, nonché in sede di aggiudicazione; - si costituivano nella fase cautelare dinanzi al giudice dell’esecuzione Alteo e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] 013 S.r.l., aggiudicataria provvisoria dell’immobile, e infine il Ministero della Cultura, cui - previa autorizzazione - era stat o notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, atteso che, nelle more della proposizione del ricorso, esso aveva esercitato la prelazione artistica sull’immobile staggito; - conclusasi la fase cautelare con ordinanza di rigetto, l’opposizione proposta veniva tempestivamente proseguita nel merito; - si costituivano i soggetti già presenti nel procedimento cautelare, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di creditrice interveniente, insistendo, in particolare, gli odierni ricorrenti per il rigetto dell’opposizione, in quanto inammissibile e infondata; - l’adito giudicante , evidenziando come i motivi posti a fondamento del giudizio di merito si riferissero a fasi diverse della procedura esecutiva, dichiarava l’inammissibilità della proposta opposizione sulla base dei seguenti rilievi; - quanto , segnatamente, alle doglianze concernenti le fasi della pubblicità immobiliare e a quelle su eventuali irregolarità degli esperimenti tenuti dal giudice dell’esecuzione, il Tribunale capitolino sottolineava che esse avrebbero dovuto essere oggetto di opposizioni da proporsi avverso i singoli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. civ.; -in relazione, invece, alla lamentata tardività del versamento della somma, statuiva che tale doglianza avrebbe dovuto farsi valere tramite opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sospensivo del saldo del prezzo; -in ordine, invece, al motivo afferente la nullità del decreto di trasferimento, in ragione dell’assenza del certificato di destinazione urbanistica, il Tribunale affermava l’inammissibilità della doglianza, poiché l’omessa acquisizione del certificato era stata sanata prima dell’emissione del decreto di trasferimento; -inoltre, preso atto dell’intervenuto acquisto coattivo del bene da parte del Ministero della Cultura, in ragione dell’esercizio del diritto di prelazione, con conseguente acquisizione del bene staggito al patrimonio dello Stato, veniva affermato che detto acquisto assumeva carattere autonomo e prevalente rispetto all’iter procedurale esecutivo “de quo”, con l’effetto, dunque, assorbente rispetto al merito delle doglianze sollevate dalle parti; - il Tribunale di Roma , a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come rappresentati e nella loro qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, della somma di € 2.768,00 per spese legali,oltre IVA e CPA, più € 415,20 per spese generali; - a seguito di tale provvedimento, Alteo e [OSCURATO:PERSONA] presentavano due istanze di correzione di errore materiale, affinché il giudice provvedesse a emendare la sentenza, rideterminando le spese di lite nella somma di € 64.138,00, oltre accessori di legge, ovvero, almeno in quella di € 10.343,00, sempre più accessori di legge; - entrambe le istanze venivano rigettate, la prima, poiché il Tribunale riteneva che il valore del giudizio fosse stato individuato in base al “disputatum”, assumendone il carattere indeterminabile, mentre la seconda istanza veniva giudicata inammissibile, in quanto la censura con essa proposta si sostanziava in una contestazione di merito; -avverso la sentenza del Tribunale capitolino hanno proposto ricorso per cassazione i Paolucci, sulla base - come detto - di un unico motivo; -esso denuncia - ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 17 cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, poiché le spese di lite risultanoliquidate nell’importo di € 2.768,00, oltre accessori di legge, in capo a ciascuna parte opposta costituita, anziché, come assumono essere congruo i ricorrenti, nella misura di € 49.336,30, oltre accessori; - hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla scorta di quattro motivi; -il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 591 - ter e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 490, 569, 576 e 586 cod. proc. civ., poiché il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti proposta dal debitore avverso il decreto di trasferimento per i relativi vizi di pubblicità riguardanti fasi diverse e precedenti non impugnate, dimostrando, così, di non conformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è richiamata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12238); - a ssumono i ricorrenti incidentali che, nella specie, non furonorispettati i tempi di adempimento e non vennero eseguite alcune delle pubblicità complementari pure stabilite nelle tre ordinanze di vendita che furono emesse, rispettivamente, il 17 luglio 2012, il 26 novembre 2014 e il 21 aprile 2015, censurandosi, in particolare, la sentenza impugnata per aver ritenuto, nella sostanza, che il ricorso in opposizione agli atti, avente ad oggetto la ritualità delle pubblicazioni dell’offerta di vendita, sarebbe stato precluso dalla mancata tempestiva impugnazione a mezzo del reclamo ex art. 591-tercod. proc. civ.; - a tale esito, tuttavia, il Tribunale di Roma risulterebbe pervenuto erroneamente, vale a dire, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza collegiale, resa all’esito del reclamo proposto -ai sensi del suddetto art. 591- ter cod. proc. civ. - avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili, delegate al professionista ex art. 591- bis cod. proc. civ., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; -d i conseguenza, sostengono sempre i ricorrenti incidentali, “le eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell’esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall’errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 617 cod. proc. civ.”, sicché tali nullità, anche se non rilevate, “possono essere fatte valere impugnando ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione”. -il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298, 569, 574, 585, 587, 615 e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt.24 e 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per anomalia motivazionale ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso il decreto di trasferimento, in relazione all’omesso/tardivo versamento del saldo prezzo, non conformandosi neppure ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421); - s i censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto inammissibile, per tardività, la doglianza relativa al mancato versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicataria, “in quanto la delibazione in ordine ad essa spetta al giudice investito dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sospensivo del saldo prezzo”; - n on si sarebbe tenuto conto, tuttavia, della natura sostanziale, e non processuale, del termine per versare il saldo prezzo (come riconosciuta, invece, dall’arresto di questa Corte richiamato dai ricorrenti incidentali), di talché il provvedimento di sospensione del versamento doveva ritenersi “inutiliter dato”; -il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. per anomalia motivazionale, ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale omesso l’esame del certificato di destinazione urbanistica con conseguente omessa motivazione sulla difformità tra il certificato allegato ed il bene staggito, con conseguente venir meno della “ratio decidendi” su cui si è fondata la sentenza impugnata; -si censura la decisione assunta in merito all’eccepita nullità del decreto di trasferimento per mancata allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica, eccezione ritenuta inammissibile in quanto “sanata prima dell’emissione del decreto di trasferimento”; -così pronunciandosi, tuttavia, il Tribunale capitolino sarebbe venuto meno al dovere di valutare, oltre alla presenza in atti del documento, anche il suo contenuto, essendo stata eccepita la sua incompletezza; - stanti , dunque, le rilevanti lacune del documento e la stringente normativa in materia urbanistica, “il mancato esame del predetto documento da parte del Tribunale ha integrato omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, che qualora esaminato non avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità della censura; -infine, il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e/o dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere il Tribunale ritenuto valido il decreto di trasferimento, pur in mancanza delle menzioni necessarie da inserire negli atti di trasferimenti funzionali ad assegnare al bene il carattere di commerciabilità; - ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, la Quintelli; - resistono, con controricorso, al ricorso incidentale anche i germani Paolucci; -sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe; -hanno depositato memorie gli eredi Pinna e la Quintelli; -la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ., in origine per l’adunanza camerale del 25 novembre 2024, con successiva riconvocazione il 2 aprile 2025, all’esito della quale è stata adottata l’ordinanza interlocutoria n. 9726/25, del 14 aprile 2025; - difatti, è stato rilevato che il ricorso principale era stato notificato esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma non pure degli altri soggetti che sono stati parte del giudizio di merito: i quali rivestono comunque la qualifica di litisconsorti necessari in ogni opposizione formale ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione, a prescindere dal concreto dispiegamento di doglianze contro solo alcuni di quelli; - per contro, del ricorso incidentale è risult ata essere stata correttamente avviata la notificazione nei confronti di tutti i soggetti evocati nel giudizio ex art. 617 cod. proc. civ.: non solo in quanto litisconsorti necessari,per quanto appena ricordato, ma pure evidentemente e immediatamente controinteressati all’esito dell’impugnazione incidentale; -nondimeno, agli atti del presente giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisioneassunta il 2 aprile 2025, sono risultati mancanti - quanto alla notificazione del ricorso incidentale, compiuta a mezzo posta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a costoro inviate: documenti, invece, indispensabili ai fini della prova del perfezionamento della notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la dimostrazione dell’avvenuta spedizione delle stesse, nella specie invece sussistente (in tal senso e tra moltissime, Cass. Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01); - su tali basi, pertanto, è stato ordina to ad Alteo e [OSCURATO:PERSONA] di provvedere ad integrare il contraddittorio, mediante notifica del ricorso, agli altri soggetti già parti del giudizio di merito, adempimento da compiersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria,della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; -parimenti, è stat ordinata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la rinnovazione della notificazione del loro ricorso a [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero, in alternativa, la produzione di copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ai medesimi inviate, adempimenti da compiersi, anche in questo caso, entro il termine perentorio di sessanta giornidalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; -decorso il termine indicato nell’ordinanza interlocutoria si è provveduto alla rinnovata fissazione dell’adunanza camerale per la data dell’8 ottobre 2025, in vista della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che: -in data 23 settembre 2025 i ricorrenti principali hanno fatto pervenire istanza di rimessione in termini; -nella stessa, premesso di aver ricevuto comunicazione della suddetta ordinanza interlocutoria in data 14 aprile 2025, riferiscono di aver attivato già il successivo 19 aprile il procedimento notificatorio; - tuttavia, mentre quelle telematiche si perfezionavano, non altrettanto avveniva per quelle a mezzo del servizio postale; - pertanto, all’approssimarsi della presente adunanza camerale, “non essendo «tornati» gli avvisi di ricevimento delle notifiche postali a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, i ricorrenti principali, eseguita una verifica presso l’ufficio postale e accertato che tali notifiche non erano “andate a buon fine”, hanno formula to istanza di rimessione in termini, giacché, “essendo ormai prossima l’udienza”, non sarebbe stato “possibile riattivare utilmente il procedimento notificatorio secondo l’insegnamento di Cass. 15 luglio 2016 n. 14594”; - detta istanza, tuttavia, non appare meritevole di accoglimento, in quanto tardiva; - questa Corte , infatti, ha affermato - anche nella sua massima sede nomofilattica - il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini fissati per il compimento dell’atto (Cass. Sez. Un, sent. 15 luglio 2016, n. 14594, Rv. 640441-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 luglio 2017, n. 19059, Rv. 645352-01; Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11485, Rv. 648022-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 agosto 2018, n. 20700, Rv. 650482-01; Cass. Sez. Lav., ord. 21 agosto 2020, n. 17577, Rv. 658886-01); - nella specie, per contro, dalla scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza che imponeva l’integrazione del contraddittorio (scadenza avvenuta il 14 maggio 2025), sono passati ben oltre trenta giorni prima che i ricorrenti principali chiedessero di poter riattivare il procedimento notificatorio, risalendo la loro istanza solo al 23 settembre 2025; -deve, dunque, concludersi nel senso che agli ordini impartiti ai ricorrenti principali non sia stata data ottemperanza; -va, allora, dato seguito al principio secondo cui alla mancata o tardiva ottemperanza dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso o di quello di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, ovvero al tardivo deposito della prova della tempestiva ottemperanza conseguono le declaratorie, rispettivamente, di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13094 , Rv. 623718 - 01 ; Cass. Sez. Lav., sent. 21 novembre 2013 n. 26141 , Rv. 628653 - 01; Cass. Sez. 1, ord. 2 aprile 2019, n. 9097, Rv. 653242-01, ove si richiamano i precedenti e si distingue tra le ipotesi della mancata ottemperanza e della dimostrazione dell’ottemperanza, sanzionate, appunto, rispettivamente dalla declaratoria di inammissibilità nel primo caso e da quella di improcedibilità nel secondo; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4846); -all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia di quello incidentale, a norma dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di ricorso tardivo: infatti, quello è stato depositato in cancelleria (solo a tale incombente potendo darsi rilievoquale forma di proposizione, a seguito della novella dell’art.370 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; sulla rilevanza del solo deposito, per tutte: Cass. Sez. 1, sent. 9 luglio 2024, n. 18683, Rv.671673-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 aprile 2025, n. 8678, Rv.674242-01) oltre il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione (elasso sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 17 ottobre 2022; mentre il deposito risulta avvenuto non prima del 25 aprile 2023); -la tardività della proposizione del ricorso incidentale implica che nessuna attività difensiva può essere qualificata come ritualmente posta in essere dai ricorrenti incidentali (tra le prime, successive alla novella dell’art. 370 cod. proc. civ. di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: Cass. Sez. 1, ord. 29 gennaio 2024, n. 2599, Rv.670229–01; in precedenza, per l’inammissibilità di memorie, nel rito camerale, da parte del controricorrente che non avesse ritualmente - cioè, secondo il regime vigente in quel tempo, mediante la previa notifica dell’atto e il suo tempestivo successivo deposito - proposto controricorso, per tutte, v. Cass. Sez. L, ord. 29 ottobre 2020, n. 23921, Rv.659281-02) e che, in loro favore, non spetta alcuna liquidazione delle spese; - nulla va disposto neppure in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], data l’inammissibilità pure del suo controricorso; -difatti, applicandosi al presente giudizio di legittimità - dato che il suo ricorso introduttivo è stato notificato successivamente al 1° gennaio 2023 - il testo dell’art. 370 cod. proc. civ. come “novellato” dall’art. 3, comma 27, del già citato d.lgs. n. 149 del 2022 (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 18 marzo 2024, n. 7170, Rv. 670582-01), il controricorso “ de quo ”, proposto per resistere all’impugnazione incidentale degli eredi Pinna, lungi dal dover essere notificato agli stessi “entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso” e poi “depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione” (adempimenti, nella specie, che risulterebbero puntualmente rispettati, ove si applicasse la previgente versione dell’art. 370 cod. proc. civ.), era, invece,da “depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso”; - tale t ermine, invece , non risulta rispettato, atteso che la notifica, alla Quintelli, del ricorso incidentale degli eredi Pinna risulta avvenuta il 17 aprile 2023, sicché il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso veniva a scadenza il 27 maggio 2023, donde l’intempestività del deposito effettuato il 16 giugno 2023; - infine, a carico de i soli ricorrent i principali , stante l’inammissibilità del l’impugnazione da quelli propost a (e non essendo prevista tale conseguenza in caso di inefficacia), sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità quanto al rapporto processuale tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, nulla essendo dovuto, invece, alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], data l’inammissibilità del suo controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
Sentenza Cassazione n. 06554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris