CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa il 26 aprile 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen., confermando nel resto. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per essere stata ritenuta integrata la rapina in luogo del furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata (cfr. f. 4) con cui il Collegio territoriale ha ritenuto integrata la rapina in ragione della violenza esercitata direttamente sulla persona, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 - 01; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, Rv. 248751 - 01), secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]