CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 14232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28480-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del c:onsiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. pz Ric. 2020 n. 28480 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 28480/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del 28 febbraio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di inammissibilità del suo ricorso per accertamento negativo dei crediti retributivi, oggetto delle diffide emesse ai sensi dell"art. 12 d.lgs. 124/2004 dall'I.T.L. di Bologna, in favore dei lavoratori indicati in epigrafe (rimasti contumaci, al contrario dell'Ispettorato, costituitosi nel giudizio in cui chiamato iussu iudícis per integrazione del contraddittorio) sulla base del proprio verbale ispettivo, per carenza d'interesse della società ricorrente, a norma dell'articolo citato, in assenza di iniziative esecutive dei lavoratori beneficiari delle diffide; 2. in esito a ricostruzione sistematica dei rimedi giurisdizionali esperibili dal debitore attinto da diffide accertative, nell'ottica di effettività della garanzia costituzionale del diritto di azione, la Corte territoriale ha distinto tra diffida non ancora o già validata dall'I.T.L.: nel primo caso, priva di efficacia di titolo esecutivo e ben contestabile con azione di accertamento negativo; nel secondo, come nella specie invece titolo esecutivo, c:ontestabile con opposizione esecutiva a norma degli artt. 615, 617 e 618bis c.p.c., a seconda del suo oggetto (an ovvero quomodo); 3. essa ha ribadito il difetto dell'interesse della società ad un'azione di accertamento inidonea allo scopo, ritenendo la legittimazione dell'I.T.L., terzo chiamato in giudizio dal Tribunale, potendo il ricorso giurisdizionale avverso la diffida accertativa ben avere ad oggetto la legittimità in sé del provvedimento adottato e validato dal chiamato; 3. con atto notificato il 2 novembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; i lavoratori intimati e l'Inail non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza, per l'indubbia rilevanza nomofilattica, attese le implicazioni sistematiche, della questione relativa alla ricorrenza dell'interesse di una società datrice di lavoro RG 28480/2020 all'accertamento negativo di debiti retributivi nei confronti di dipendenti titolari di diffide (emesse nel caso di specie dall'I.T.L. di Bologna in loro favore) pure convalidate, e pertanto aventi efficacia di titolo esecutivo, rispetto alla loro esclusiva impugnabilità mediante un'opposizione esecutiva: così rimanendo la datrice di lavoro, in assenza di un'azione esecutiva quanto meno intimata, in una condizione di incertezza rispetto all'effettiva sussistenza di debiti nei confronti dei lavoratori; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per rimessione alla Quarta Sezione. Così deciso nella Adunanza cam