CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07863/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.U. 26-3-2026SENTENZAsul ricorso n. 2399/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Leone e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 2045/2020 della Corte d’Appello di Catania,depositata il 26-11-2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento delsolo secondo motivo di ricorso incidentale;Numero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti e gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ilcontroricorrente e ricorrente incidentale.1.Con sentenza non definitiva n. 1845/2014 il Tribunale diSiracusa ha disposto la divisione dei beni immobili di cui eranocomproprietari per un terzo ciascuno i fratelli Lucia, Vincenzo eGiuseppe Sardo, in conformità alle previsioni della scrittura privata didata 23-5-2002; con ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria perprocedere a consulenza tecnica contabile che valutasse il rendicontoreso da [OSCURATO:PERSONA]. Eseguita la c.t.u., con sentenza definitiva n.398/2019 il Tribunale, accertato che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] incassato entrate derivanti dai beni comuni per euro 335.839,18al netto delle spese documentate per euro 41.930,77, lo ha condannatoa pagare agli attori i due terzi pari a euro 223.892,78.Avverso la sentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA] ha propostoappello, che la Corte d’appello di Catania ha deciso con sentenza n.2045/2020 depositata 26-11-2020; in riforma della sentenza di primogrado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di ciascunodei fratelli euro 25.227,32, ponendo le spese di c.t.u. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e compensando interamente le spese di lite dientrambi i gradi tra le parti.La sentenza, dichiarando di decidere esaminando la questionesubordinata, per economia processuale e celerità di giudizio, haconsiderato che il giudice di primo grado aveva ordinato al convenutodi depositare il conto della sua gestione dal 1995 al 2006 con la relativadocumentazione giustificativa; quindi, il convenuto produceva ilrendiconto e alla successiva udienza del 27-2-2008 gli attoricontestavano a verbale la veridicità del rendiconto, in quantoincompleto, precisando le somme di cui erano creditori gli attori; haNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026rilevato che, a quel punto, la procedura di rendiconto ex art. 263 e ss.cod. proc. civ. non poteva che avere a oggetto la verifica delle partitecontestate dagli attori ed era stato privo di ragione l’incarico al c.t.u.di valutare il rendiconto reso dal convenuto; invece, [OSCURATO:PERSONA] dovuto formulare istanza ai sensi dell’art. 265 cod. proc. civ.,per essere ammesso ad asseverare con giuramento le partitecontestate, per le quali non aveva potuto chiedere ricevuta. Per taliragioni, ha dichiarato che meritavano di essere convalidati i valori finaliespressi nella relazione tecnica -primo elaborato- prodotta dagli attori;ha escluso il riconoscimento degli interessi, in quanto gli appellati nonavevano proposto appello incidentale avverso la pronuncia di primogrado in ordine al mancato riconoscimento degli interessi.2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale haproposto anche otto motivi di ricorso incidentale, a loro volta distinti invoci.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 26-3-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. i ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il loro primo motivo i ricorrenti principali Lucia e VincenzoSardo deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697,2727 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 191, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.”; evidenziano che la sentenza parziale n.1845/2014 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato a seguito delrigetto dell’appello, aveva dichiarato ammissibile la domanda direndiconto proposta dagli attori nell’ambito del giudizio di divisione,aggiungendo che il conguaglio in denaro non poteva esseredeterminato senza prima accertare la veridicità del rendiconto, ed eraNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026necessario rimettere la causa sul ruolo per accertare tale veridicità amezzo di c.t.u.; aggiungono che l’ordinanza di nomina del c.t.u. e diconferimento dell’incarico non erano stati contestati dal convenuto, conle conseguenze processuali ex art. 115 cod. proc. civ.; sostengono cheil rendiconto richiesto e la nomina del c.t.u. disposti con la sentenzaparziale n. 1845/2014, confermata dalla sentenza della Corte d’appellodi Catania n. 2260/2018, erano passati in giudicato e non potevanoformare oggetto del giudizio di appello, con conseguente violazione delgiudicato interno, nonché con vizio di motivazione.1.1.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenzaimpugnata, che pure è viziata per le ragioni che saranno di seguitoesposte, non è incorsa in alcuna violazione del giudicato interno. Lasentenza non definitiva aveva esclusivamente ritenuto l’ammissibilitàdella domanda di rendiconto proposta nell’ambito del giudizio didivisione e, ritenendo di non avere elementi sufficienti per decidere suquella domanda, aveva disposto la rimessione della causa in istruttoria;l’affermazione in ordine alla necessità di c.t.u. non perdeva la sua tipicanatura ordinatoria per il fatto di essere contenuta nella sentenza.Infatti, di seguito la consulenza contabile d’ufficio era stataeffettivamente disposta con l’ordinanza istruttoria, avente funzionestrumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione dellacontroversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria (Cass.Sez. 6-1 27-5-2014 n. 11870, per tutte).2.Con il secondo motivo, i ricorrenti principali deducono“violazione e falsa applicazione dell’art. 723 c.c. e degli artt. 112, 115,116, 191, 263 e ss., c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3,4, 5, c.p.c.”; lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenutoviolata la normativa relativa al procedimento di rendiconto ex artt. 263e ss. cod. proc. civ. da parte del giudice di primo grado; evidenzianoche il Tribunale non aveva applicato le disposizioni di cui all’art. 263 eNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026ss. cod. proc. civ., in quanto in tema di divisione di beni ereditari siapplicava l’art. 723 cod. civ., che non stabilisce le modalità delrendiconto e non impone il ricorso al procedimento di cui all’art. 263cod. proc. civ., potendosi fare ricorso alla nomina di c.t.u.; aggiungonoche essi avevano chiesto che il convenuto desse il rendiconto peraccertare, previa c.t.u., le somme incassate per gli affitti relativi agliimmobili in comproprietà, che il convenuto si era opposto allaproduzione della loro relazione di parte, che la consulenza tecnica erastata finalizzata a quantificare gli affitti riscossi dal 1995 al 2006 sullabase della documentazione in atti.2.1.Il secondo motivo di ricorso principale è ammissibile,diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, in quanto,seppure articolato in più profili di doglianza, è formulato in termini chepermettono di cogliere con chiarezza le censure e ne consentonol’esame separato, negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare sei motivi fossero stati distinti (Cass. Sez. U 6-5-2015 n. 9100, perl’affermazione del principio dell’ammissibilità del motivo del ricorso percassazione a tali condizioni).Il motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata è incorsanella falsa applicazione degli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e 723 cod.civ. denunciate dai ricorrenti.La Corte d’appello, dichiarando che l’ordine al convenuto dipresentare il rendiconto aveva comportato l’instaurazione delprocedimento ex artt. 263 e ss. cod. proc. civ. e che, di conseguenza,si applicava l’art. 264 cod. proc. civ. e la cognizione era limitata allepartite contestate, non ha considerato che il giudice di primo grado, afronte della contestazione della veridicità del rendiconto presentato dalconvenuto da parte degli attori, aveva disposto consulenza tecnicacontabile d’ufficio. In questo modo, il giudice di primo grado non avevadato corso alla procedura di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ., maNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026aveva fatto applicazione del principio consolidato secondo il quale,quando la resa dei conti si inserisce in un giudizio di divisione -poichél’art. 723 cod. civ. prescrive solo che i condividenti, nel corso delleoperazioni divisionali, si rendano il conto, senza stabilire le modalitàcon cui ciò debba avvenire- la procedura di cui agli artt. 263 e ss. cod.proc. civ. è meramente facoltativa e l’ammissione del rendicontorientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale puòpreferire il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. Sez. 2 24-10-2024 n.27591, Cass. Sez. 2 19-2-1997 n. 1509, Cass. Sez. 2 21-2-1985 n.1529, Cass. Sez. 2 10-2-1983 n. 1066). La Corte d’appello non potevalegittimamente fare applicazione della disposizione dell’art. 264 cod.proc. civ. per ritenere la propria cognizione limitata alle partitecontestate, senza considerare che il giudice di primo grado avevaproceduto all’istruttoria nei modi ordinari dopo che i convenuti avevanocontestato la veridicità del conto. Infatti, la disposizione dell’art. 264cod. proc. civ., secondo la quale chi impugna il conto deve specificarele partite che intende contestare è applicabile solo nel caso in cui ilconto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all’art. 263 cod. proc.civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice; ciò perchésolo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire unasua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto èsoggetto agli apprezzamenti del giudice di merito, come qualsiasielemento indiziario di prova (Cass. Sez. 3 14-11-2012 n. 19991, Cass.Sez. 1 21-2-2007 n. 4091, Cass. Sez. 1 25-2-1993 n. 2331).La sentenza è incorsa anche nella violazione dell’art. 191 cod.proc. civ., pure dedotta nel secondo motivo di ricorso principale,laddove ha ritenuto che il Tribunale non potesse disporre la consulenzatecnica d’ufficio e perciò i risultati dell’accertamento del consulented’ufficio, di cui il consulente era stato incaricato in modo inammissibile,non potessero essere esaminati. E’ l’art. 198 cod. proc. civ. cheNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026consente al giudice di affidare al consulente d’ufficio l’esame contabilee quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere a esaminare nelmerito il contenuto dell’indagine svolta dal consulente d’ufficio. Ciòdovrà fare il giudice del rinvio, sulla base delle critiche riproposte dalleparti in grado di appello alla consulenza d’ufficio e facendo applicazionedel principio, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo il quale in materiadi esame contabile, ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ., il consulentenominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli enell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti iviprevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazionedelle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesitisottopostigli, anche se diretti a provare fatti principali posti dalle partia fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. U 1-2-2022n. 3086; Cass. Sez. 1 24-11-2022 n. 34600); dalla rilevanza delconsenso in ordine all’acquisizione del materiale probatorio discendeche i vizi che infirmano l’operato del consulente sotto tale profilo sonofonte di nullità relativa ex art. 157 co. 2 cod. proc. civ., correlandosi aun interesse primario ma disponibile delle parti, per cui l’eccezione dinullità deve essere proposta nella prima istanza o udienza successivaal deposito della consulenza (Cass. Sez. 1 21-2-2023 n. 5370, Cass.Sez. 1 15-11-2023 n. 31744).3.Con il terzo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono“violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697, 2727 e ss. c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1, nn. 3, 5 c.p.c.”; lamentano che lasentenza impugnata abbia omesso di considerare che il consulented’ufficio aveva accertato che il rendiconto presentato da GiuseppeSardo non era attendibile, aveva accertato le entrate e le uscitedocumentate, sulla base di documenti prodotti nel corso delleoperazioni peritali, per cui era irrilevante che la relazione di parte nonindicasse lo stesso importo quantificato dal c.t.u.Numero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/20264.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il ricorrenteincidentale deduce “nullità del procedimento e della sentenza perviolazione degli artt. 263 e segg. c.p.c. – in riferimento all’art. 366 n.4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; evidenzia che, in caso didomanda di rendiconto in sede giudiziale, il giudice, dopo lapresentazione, deve fissare udienza e, se il conto è contestato, si deveaprire il subprocedimento relativo solo alle partite contestate, con lafissazione di termini per indicare i mezzi di prova; lamenta che nellafattispecie i termini non siano stati fissati e, nonostante ciò, la Corted’appello abbia ritenuto che la relazione tecnica della controparte nonfosse stata contestata.5.Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato“2.1.violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. inrelazione all’art. 366 n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivooggetto di discussione: se [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito le prove dellespese e se le contestazioni del rag. Valenti fossero ammissibili.2.2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 264 c.p.c. in riferimentoall’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. 2.3. Violazione efalsa applicazione dell’art. 2702 c.c., del 2° co. dell’art. 265 c.p.c. eartt. 2727 e 2729 c.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c. 2.4. Nullità del procedimento e della sentenza perviolazione del co.2 dell’art. 265 c.p.c. sul giuramento suppletorio – inriferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.2.5.Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimentoall’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità delprocedimento e della sentenza per mancanza della motivazione –travisamento della prova”. Il ricorrente incidentale evidenzia cheGiuseppe Sardo aveva allegato al rendiconto le giustificazioni dellespese e aveva fatto oggetto di appello il contenuto della relazione dellacontroparte; lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che nonNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026fossero stati articolati mezzi di prova, non abbia considerato che larelazione della controparte svolgeva contestazioni generiche, non abbiaconsiderato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova delle partitecontestate, non abbia considerato che il giuramento suppletorio potevaessere disposto d’ufficio; aggiunge che la Corte d’appello è incorsa neltravisamento della prova, per non avere tenuto conto dei documentiprodotti da [OSCURATO:PERSONA], che contestavano i rilievi del rag. Valenti.6.Con il terzo motivo di ricorso incidentale, intitolato “violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – in riferimento all’art. 366 n. 4c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che,recependo le risultanze della perizia di parte che aveva aggiuntoentrate non dichiarate da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello avevaposto a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] una prova che non glipoteva competere, essendo a carico dei fratelli la prova dell’esistenzadi quelle entrate.7.Il quarto motivo di ricorso incidentale è intitolato “4.1.violazionee falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art. 366n. 4 c.p.c., omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che era statooggetto di discussione tra le parti: se [OSCURATO:PERSONA] si era occupatodella gestione e amministrazione dei beni comuni. Omissione dimotivazione. 4.2.Violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art.366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza edel procedimento – travisamento della prova. 4.3.Violazione degli artt.2727 e segg. c.c. in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.”; con esso il ricorrente incidentale lamenta chenon sia stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’attivitàsvolta di mandatario e amministratore del condominio a favore deifratelli comproprietari, omettendo di esaminare le prove sullosvolgimento di tale attività.Numero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/20268.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale,comportando che il giudice del rinvio dovrà valutare nel merito lerisultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sulla base delle allegazionie prove offerte da entrambe le parti, determina l’assorbimento delterzo motivo di ricorso principale, relativo al contenuto della consulenzad’ufficio; l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principaledetermina l’assorbimento anche del primo, secondo, terzo e quartomotivo di ricorso incidentale, in quanto relativi al procedimento direndiconto ex art. 263 cod. proc. civ., che illegittimamente la Corted’appello ha ritenuto fosse stato svolto nel giudizio di primo grado.9.Con il quarto motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono“violazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.c.” e lamentano che [OSCURATO:PERSONA] non sia statocondannato al pagamento degli interessi legali, che, in caso diobbligazione di valuta, spettano ex art. 1224 co. 1 cod. civ. dalla datadella domanda.9.1.Il motivo è inammissibile perché, limitandosi a sostenere laspettanza degli interessi dalla data della domanda, non prende inesame e perciò neppure censura in modo pertinente la statuizione dellasentenza impugnata, laddove ha escluso il riconoscimento degliinteressi sulla base della considerazione che gli appellati -odierniricorrenti- non avevano proposto impugnazione avverso la mancataprevisione degli interessi nella sentenza di primo grado. La pronunciacostituisce piana applicazione del principio secondo il quale -aesclusione degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo dirisarcimento del danno, che sono una componente del danno- gliinteressi hanno un fondamento autonomo e integrano obbligazionidistinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali siaggiungono, con la conseguenza che possono essere riconosciuti solosu espressa domanda (Cass. Sez. 2 17-11-2010 n. 23195, Cass. Sez.Numero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/20262 18-1-2007 n. 1087). Nella fattispecie i ricorrenti non deducono diavere riproposto in modo ammissibile in appello la domanda volta aottenere il riconoscimento degli interessi, svolgendo appello incidentaleavverso la pronuncia di primo grado che non aveva pronunciato sullaspettanza degli interessi; infatti, qualora il giudice di primo grado nonabbia preso in esame la domanda di pagamento degli interessiproposta da uno delle parti, sul punto deve essere proposto gravamee, in mancanza il giudice di appello non può pronunciare (Cass. Sez. L18-9-2009 n. 20263; cfr. Cass. Sez. 6-2 2-5-2018 n. 10406 per lanecessità dell’appello incidentale in caso di omessa pronuncia sulladomanda riconvenzionale).10.Con il quinto motivo di ricorso principale, intitolato “violazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, iricorrenti si dolgono della compensazione delle spese di lite e del fattoche siano state poste a loro carico le spese di c.t.u.11.A sua volta il ricorrente incidentale, con l’ottavo motivo diricorso incidentale deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c.” e si duole della compensazione delle spese di lite.12.Entrambi i motivi sono assorbiti, in quanto il giudice del rinviodovrà procedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite,anche relative al grado conclusosi con la sentenza cassata.13.A questo punto, residua la disamina dei motivi di ricorsoincidentale dal quinto al settimo.Con il sesto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazionedell’art. 184-bis, oggi 153 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2735 c.c. –mancata ammissione della registrazione e trascrizione dellaconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, in riferimento all’art.366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, il ricorrenteincidentale lamenta che sia stato rigettato il suo secondo motivo diNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026appello; con tale motivo, aveva censurato la sentenza di primo gradoper non avere ammesso la registrazione di una conversazioneintercorsa tra Vicenzo e [OSCURATO:PERSONA], nella quale Vincenzo avevareso dichiarazioni confessorie; rileva che la pronuncia della Corted’appello è incorsa nella violazione sia dell’art. 2712 cod. civ., in quantoanche la registrazione su nastro magnetico di una conversazione puòcostituire fonte di prova, sia dell’art. 2735 cod. civ., in quanto laconfessione può essere anche stragiudiziale.13.1.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata a pag. 4 ha dichiarato di recepire quantodichiarato dalla sentenza di primo grado in ordine al “secondo rilievo”,con riguardo sia all’efficacia probatoria di confessione delladichiarazione, in quanto resa senza che il confitente fosse pienamenteconsapevole dell’importanza delle dichiarazioni che rendeva, sia conriguardo al fatto che la registrazione su supporto magnetico non potevaessere ammessa neppure come prova atipica.All’evidenza la pronuncia è erronea sotto entrambi i profili dedottidal ricorrente incidentale: ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. la confessionepuò essere anche stragiudiziale e la registrazione rientra nelleriproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 cod. civ. (Cass. Sez.3 3-12-2024 n. 30977, Cass. Sez. 6-3 1-3-2017 n. 5259, Cass. Sez. 311-9-1996 n. 8219).14.Con il suo quinto motivo il ricorrente incidentale deduce“violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art.179 comma 1 lett. b) e all’art. 177 comma 1 lett. b) c.c., in riferimentoall’art. 366 n. 4 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”; evidenziache la testimonianza della moglie di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla suaesclusa dal giudice di primo grado sulla base dell’assunto dellacomunione legale dei coniugi, che la pronuncia era stata oggetto diNumero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026appello in quanto i beni acquistati dopo il matrimonio per successionenon fanno parte della comunione legale; lamenta che la sentenzaimpugnata non abbia esaminato la deduzione.15.Con il suo settimo motivo il ricorrente incidentale deduce“nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia conviolazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 366 n. 4 c.p.c. eall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; lamenta che la sentenza non abbiapronunciato sulla domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva chegli fosse riconosciuto il compenso per l’attività di amministratore emandatario.16.Entrambi i motivi quinto e settimo di ricorso incidentale sonoassorbiti, perché sulle questioni la sentenza impugnata non hapronunciato, per il fatto che ha espressamente ritenuto di decidere inbase alla ragione più liquida. Allorché il giudice abbia esternato lapropria decisione come fondata sulla ragione più liquida non sussistonoi presupposti per ravvisare una decisione implicita o una omissione dipronuncia sulla questione non esaminata, da fare oggetto diimpugnazione per impedirne il passaggio in giudicato, in quanto laquestione potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio (Cass.Sez. 3 6-6-2023 n. 15893, Cass. Sez. 6-L 23-7-2018 n. 19503, Cass.Sez. 1 15-2-2008 n. 3796).17.In conclusione, sono accolti il secondo motivo di ricorsoprincipale e il sesto motivo di ricorso incidentale, sono rigettati il primoe il quarto motivo di ricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi. Lasentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che faràapplicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto,statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 2399/2021Numero sezionale 773/2026Numero di raccolta generale 7863/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e il sestomotivo di ricorso incidentale; rigetta il primo e il quarto motivo diricorso principale, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e diricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania in diversacomposizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 26-3-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]