CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19208/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze n. 1352/2016 depositata il 22.5.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con determina di acquisizione ex art.42 bis d.p.r. 327/2001 n.406/2014 ha acquisito al patrimonio indisponibile del Comune le aree della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già Soc.Gen.le degli Alberghi di Montecatini - [OSCURATO:PERSONA]), site appunto nel Comune di Montecatini, in via Alighieri e in via Simoncini e adibite a parcheggio pubblico, quantificando l'indennizzo, con riserva di ripetizione qualora il Tribunale di Pistoia avesse nel frattempo accertato l'intervenuto acquisto per usucapione rispettivamente, in C 72.180,00 (quanto a via Alighieri) e C 77,438,00 (quanto a via Simoncini). Con ricorso al TAR Toscana la Pucci ha impugnato la delibera di acquisizione e gli atti presupposti e conseguenziali, chiedendo il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e il pagamento del danno da ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato 4833/2011, passata in giudicato, dopo l'infruttuosa impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite, che aveva escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la configurabilità di un possesso ad usucapionem in capo alla Pubblica amministrazione, che aveva illegittimamente occupato il bene. Con sentenza del 5.5.2016 n.778 il TAR Toscana ha ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera di acquisizione dei beni e la conseguente definitività del provvedimento di acquisizione; il TAR ha ravvisato peraltro il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, al cui proposito ha declinato la giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria. In conseguenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c. alla Corte di appello di Firenze per ottenere un indennizzo parametrato al valore venale del terreno, oltre al 10% per Pag. 2all pregiudizio non patrimoniale e il risarcimento del danno per la precedente occupazione senza titolo. Si è costituito in giudizio il Comune di Montecatini, eccependo la tardività del ricorso, chiedendo la sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. fin visto l'esito del procedimento in corso per l'usucapione dei terreni e comunque il rigetto delle domande. Con sentenza del 22.5.2017 la Corte fiorentina ha rigettato la domanda della Pucci, condannandola alla rifusione delle spese di lite. La Corte di appello ha ritenuto tardiva la proposizione del ricorso e non accoglibile la richiesta di remissione in termini perché non formulata con il ricorso introduttivo. 2. Avverso la predetta sentenza del 22.5.2017, notificata in data 25.5.2017, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], con atto notificato il 24.7.2017 svolgendo due motivi. Con atto notificato il 2.10.2017 ha proposto controricorso il Comune di Montecatini, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 42 bis e 54 del d.p.r. 327/2001 e dell'art.29 d.lgs.150/2011. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] fa presente innanzitutto di aver provveduto a riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di appello in data 1.6.2016, e quindi tempestivamente, dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione del 5.5.2016 del TAR Toscana, rispettando così i termini di cui all'art.11 c.p.a. e lo stesso termine di cui agli artt.54 d.p.r. 327/2001 e 29 d.lgs.150/2011, come successivamente chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.15283 del 25.7.2016. Pag. 3 a 11 La Corte di appello di Firenze ha ritenuto tardiva la proposizione del ricorso al TAR, avvenuta in data 27.6.2014, così come la notifica eseguita il 5.6.2014 rispetto alla data del provvedimento del 7.4.2014. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale aveva fatto malgoverno del principio dell'overruling processuale perché a quell'epoca non vi era alcuna norma che collegasse l'indennizzo di cui all'art.42 bis d.p.r. 327/2001 al giudizio di opposizione alla stima ex art.54 d.p.r. 327/2001, richiamato nell'art.29 d.lgs. 150/2011. Tale collegamento sarebbe invece il frutto di una operazione interpretativa innovativa compiuta successivamente con le sentenze n.22096 del 29.10.2015 e 15283 del 25.7.2016. 3.2. La sentenza impugnata non ha fatto questione di tardività nella riassunzione del giudizio dopo la pronuncia declinatoria del TAR Toscana, ventisei solo giorni dopo la pronuncia, e quindi tempestivamente sia con riferimento all'art.11, comma 2, cod.proc. amm., sia con riferimento all'art.29 d.lgs.1590/2011. La tardività è stata ravvisata invece con riferimento alla proposizione del ricorso al TAR Toscana che non ha rispettato il termine fissato dall'art.29, comma 3, prima parte, del d.lgs. 150/2011, ritenuto operante anche ai fini dell'opposizione al decreto di cui all'art.42 bis d.p.r. 327/2001, secondo cui «L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio». In effetti, il decreto è stato notificato il 7.4.2014 e il ricorso in opposizione è stato notificato alla controparte il 5.6.2014 e depositato al TAR il 27.6.2014. 3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. «acquisizione sanante» di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del Pag. 4 a 11 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della «acquisizione sanante» - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (Sez. U, n. 15283 del 25.7.2016, Rv. 640702 - 01). Sempre le Sezioni Unite, con la precedente ordinanza n. 22096 del 29.10.2015 (Rv. 638169 - 01), avevano affermato che nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione compete al giudice ordinario. 3.4. È quindi chiaro che la Corte di appello ha deciso correttamente ritenendo che il ricorso volto alla determinazione della giusta indennità avrebbe dovuto essere proposto entro i trenta giorni dalla notificazione del decreto e certamente questo termine non poteva essere modificato per il fatto che la Pucci avesse rivolto il ricorso a un giudice non fornito al proposito di giurisdizione. Tale principio non è neppur revocato in dubbio dal motivo di ricorso che punta invece sull'invocato overruling processuale. 3.5. Il motivo così prospettato è infondato. Secondo le Sezioni Unite, il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici Pag. 5 a 11 del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte (Sez. U, n. 4135 del 12.2.2019, Rv. 652852 - 01; Sez. U, n. 23675 del 6.11.2014, Rv. 632844 - 01; Sez. U, n. 24413 del 21.11.2011, Rv. 619591 - 01). Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (e in particolare secondo la pronuncia capostipite Sez. U, n. 15144 del 11.7.2011, Rv. 617905 - 01) il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art.101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Pag. 6 a 11 Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling. E' ben chiaro, tuttavia, che l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Cassazione, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un «diritto vivente» (Sez. U, n. 4135 del 12.2.2019, Rv. 652852 - 02). Pag. 7 a 11 3.6. Nella fattispecie non sono ravvisabili i descritti presupposti perché non esisteva alcun orientamento interpretativo consolidato preesistente ai citati interventi del 2015 e del 2016 delle Sezioni Unite, capace di ingenerare l'affidamento proprio del diritto vivente, tantomeno proveniente dal giudice della nomofilachia, ed era tuttalpiù ravvisabile una incertezza interpretativa alimentata dal sovrapporsi del nuovo istituto dell'acquisizione sanante sul corpo originario del Testo unico delle espropriazioni del 2001. Incertezza interpretativa peraltro risolta dalla Cassazione sul filo di una soluzione ermeneutica ritenuta necessitata. Infatti le Sezioni Unite nel 2016 si sono limitate ad interpretare la normativa in questione in coerenza con il sistema, affermando che la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.p.r. n. 327 del 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato. Inoltre, nessun orientamento precedente in tema di giurisdizione si era consolidato in materia, nella giurisprudenza delle S.U., che radicasse la giurisdizione del giudice amministrativo: e difatti la sentenza delle S.U. del 2015 non ha precedenti contrari. 3.7. Giova allora ribadire che difettano i presupposti dell'overruling giurisprudenziale tanto nel caso di prima interpretazione di una nuova norma (come tale, di per sé, insuscettibile di mutare un pregresso «diritto vivente»), quanto nel caso di progressivo affinamento dell'interpretazione già proposta, giacché nessun mutamento di indirizzo, tantomeno repentino e inatteso, è apprezzabile anche in questa ipotesi (Sez. 3, n. 18918 del 8.8.2013, Rv. 627841 - 01). Pag. 8 a 11 4. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità dell'ordinanza con riferimento alla ravvisata mancanza dei presupposti per la rimessione in termini, trascurando che essi ben potevano essere integrati dalle incertezze giurisprudenziali e dalle indicazioni giurisprudenziali della giustizia amministrativa al tempo della proposizione del ricorso. 4.1. Il motivo denuncia un difetto assoluto di motivazione, con riferimento al rigetto della richiesta di rimessione in termini, palesemente insussistente, a fronte della esplicita spiegazione contenuta nella pronuncia impugnata, con la quale la ricorrente neppure si confronta criticamente in modo completo. 4.2. Infatti, secondo la Corte toscana, l'istanza di remissione in termini era stata proposta tardivamente, e cioè non con il ricorso introduttivo del giudizio riassunto e neppure subito dopo le eccezioni al riguardo sollevate dal Comune di Montecatini, ma solo con memoria successiva e quindi non con il primo atto difensivo utile come sarebbe stato necessario (ordinanza impugnata, pagg.3-4). Al riguardo nel ricorso (pag.12 e 19) la Pucci sostiene, in modo del tutto generico, senza trascrivere - e neppur adeguatamente sintetizzare - atti e provvedimenti a cui fa riferimento, di aver proposto l'istanza nel primo atto difensivo successivo all'eccezione di controparte e fruendo dell'apposito termine a tal riguardo concesso dalla Corte di appello. Solo in memoria ex art.380 bis c.p.c. la ricorrente entra in maggior dettaglio, fra l'altro, sostenendo per la prima volta l'ingannevolezza del verbale e l'esistenza di prassi di verbalizzazione presso la Corte fiorentina. Tuttavia è ben noto che nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili Pag. 9 a 11 d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017, Rv. 645587 - 01; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016, Rv. 642766 - 01; Sez. 6 - 3, n. 3780 del 25.2.2015, Rv. 634440 - 01; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018, Rv. 651598 - 01). 4.3. La tesi della ricorrente è comunque infondata, poiché si limita a riproporre, a giustificazione della richiesta di rimessione in termini, gli stessi argomenti proposti per cercare di giustificare l'applicazione dell' overruling processuale. Tuttavia la rimessione in termini, che presuppone la non imputabilità della decadenza in cui la parte è incorsa, non può mai giustificarsi solo in virtù delle incertezze giurisprudenziali, che altrimenti diverrebbero rilevanti per questo tramite, anche quando non sussistono i rigorosissimi presupposti dell' overruling nei quali lo ha confinato la giurisprudenza delle Sezioni Unite a presidio del principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge. È ravvisabile quindi una intima connessione tra i due motivi di ricorso e il rigetto del primo porta con sé i presupposti per il rigetto dell'altro, visto che la ricorrente indica la causa non imputabile della decadenza in cui è incorsa in un elemento generale, privo di ogni connessione specifica alla sua sfera soggettiva e al caso concreto. 4.4. Diverse conclusioni non possono essere ritratte dall'art.11, comma 5, del c.p.a. secondo cui nei giudizi riproposti dopo la declinazione della giurisdizione da parte del giudice amministrativo il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. Si tratta infatti di una disposizione-ponte, che fa ovviamente richiamo all'istituto della remissione in termini così come previsto per il processo dinanzi al giudice ad quem, nel caso il giudice ordinario. 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Pag. 10 a 11 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di C 7.000,00 per compensi, C 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pro