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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07812/2022

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RDINANZA sul ricorso 10646-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.2 presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ASSI) ANTI 2021 PAOLO E CARLO (già [OSCURATO:PERSONA] " OSPEDALE 3638 [OSCURATO:PERSONA]" in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8/11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 997/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 1401/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 10646/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 gennaio 2015 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per l'accertamento del diritto alla assunzione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» di Milano come dirigente medico di chirurgia generale. 2.La Corte territoriale esponeva che la PALAZZOLO aveva partecipato al concorso indetto dalla [OSCURATO:PERSONA]— originariamente per la copertura un solo posto di dirigente medico e poi esteso alla copertura di sette posti— collocandosi all'ottavo posto della graduatoria; ella fondava il proprio diritto alla assunzione sul fatto che uno dei vincitori (il dott. [OSCURATO:PERSONA], terzo classificato) si era dimesso nel corso del periodo di prova. 3.Reputava infondata la tesi dell' appellante, secondo cui il mancato compimento del periodo di prova aveva impedito il completamento della procedura di assunzione; osservava che l'offerta al pubblico contenuta nel bando di concorso aveva esaurito i suoi effetti con la copertura dei posti. 4.Le dimissioni del VITI avevano reso vacante il posto ed erano avvenute, peraltro, nell'aprile 2012 ovvero nel triennio (2012/2014) per il quale la REGIONE LOMBARDIA— ai sensi del DL nr. 95/2012 conv. in L. nr. 135/2012, di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini— aveva previsto che i fabbisogni di personale avrebbero dovuto essere rideterminati e che nella programmazione annuale delle assunzioni le aziende sanitarie fossero tenute al rispetto delle risorse assegnate in sede di budget. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] (ASST) [OSCURATO:PERSONA] E CARLO ( già [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»). 6.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente in data 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]. nr. 10646/2016 RG 1.L'atto di rinuncia, sottoscritto in conformità alle previsioni dell'articolo 390 cod.proc.civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione.

Non vi è luogo a condanna alle spese, in ragione della accettazione della rinuncia. 2.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 10646-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.2 presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ASSI) ANTI 2021 PAOLO E CARLO (già [OSCURATO:PERSONA] " OSPEDALE 3638 [OSCURATO:PERSONA]" in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8/11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 997/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/01/2016 R.G.N. 1401/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 10646/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 gennaio 2015 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per l'accertamento del diritto alla assunzione alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» di Milano come dirigente medico di chirurgia generale. 2.La Corte territoriale esponeva che la PALAZZOLO aveva partecipato al concorso indetto dalla [OSCURATO:PERSONA]— originariamente per la copertura un solo posto di dirigente medico e poi esteso alla copertura di sette posti— collocandosi all'ottavo posto della graduatoria; ella fondava il proprio diritto alla assunzione sul fatto che uno dei vincitori (il dott. [OSCURATO:PERSONA], terzo classificato) si era dimesso nel corso del periodo di prova. 3.Reputava infondata la tesi dell' appellante, secondo cui il mancato compimento del periodo di prova aveva impedito il completamento della procedura di assunzione; osservava che l'offerta al pubblico contenuta nel bando di concorso aveva esaurito i suoi effetti con la copertura dei posti. 4.Le dimissioni del VITI avevano reso vacante il posto ed erano avvenute, peraltro, nell'aprile 2012 ovvero nel triennio (2012/2014) per il quale la REGIONE LOMBARDIA— ai sensi del DL nr. 95/2012 conv. in L. nr. 135/2012, di revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini— aveva previsto che i fabbisogni di personale avrebbero dovuto essere rideterminati e che nella programmazione annuale delle assunzioni le aziende sanitarie fossero tenute al rispetto delle risorse assegnate in sede di budget. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] (ASST) [OSCURATO:PERSONA] E CARLO ( già [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»). 6.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente in data 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]. nr. 10646/2016 RG 1.L'atto di rinuncia, sottoscritto in conformità alle previsioni dell'articolo 390 cod.proc.civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione. Non vi è luogo a condanna alle spese, in ragione della accettazione della rinuncia. 2.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella adunanza cam
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