CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2015
Cassazione n. 24535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9065-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1181 contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6563/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2015 R.G.N.; 1230/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.6563/15, la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza di primo grado e condannava la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] - Messaggero di S. [OSCURATO:PERSONA] al versamento dei contributi chiesti dall'INPGI su una somma erogata in forza di conciliazione giudiziale intervenuta con una propria dipendente. Secondo la Corte, dal testo del verbale di conciliazione era dato evincere che la somma avesse natura retributiva ai sensi dell'art.12 I. n.153/69. Né poteva applicarsi la lettera b) del co. 4 della stessa disposizione, poiché non si trattava di somma riconosciuta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo della lavoratrice. Al contrario, la somma era stata corrisposta a licenziamento già comunicato, al fine di evitarne l'impugnazione preannunciata. Contro la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] - Messaggero di S. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L'Inpgi resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.12 I. n.153/69. La sentenza avrebbe errato nel ritenere che la somma corrisposta in sede conciliativa avesse natura retributiva. Il contratto di lavoro era stato risolto appena tre giorni rispetto alla data della conciliazione, sicché il licenziamento faceva parte esso stesso del complessivo accordo transattivo, ed era esso stesso l'esodo incentivato con l'accordo. Inoltre, la transazione aveva carattere novativo, divenendo così il titolo di un nuovo rapporto obbligatorio fondato sulla definitiva e irrevocabile cessazione del precedente rapporto di lavoro. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. La Corte avrebbe misconosciuto la chiara intenzione delle parti ritenendo che la somma corrisposta alla dipendente fosse fondata su pregresse sue pretese quando, in realtà, le parti vollero giustificarla in forza della cessazione del rapporto di lavoro. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il motivo di ricorso con cui si denuncia l'errata interpretazione di un contratto, non può risolversi nel contrapporre una propria diversa interpretazione a quella data in sentenza, ma deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali (v. Cass.9460/21, Cass.28319/17, Cass.4460/20, Cass.2188/16). Ebbene, il ricorso si limita a contrapporre una propria interpretazione del testo complessivo del contratto di transazione, ritenendo ad esempio - senza specifica motivazione - che la clausola n.7 sia di mero stile, di contro alla sentenza d'appello, la quale vi ha ricollegato una volontà effettiva di rinuncia alle pretese della lavoratrice in cambio della somma ricevuta. Ancora, il ricorso tende a svalutare l'antecedenza cronologica (tre giorni) del licenziamento rispetto alla data della conciliazione giudiziale, al fine di sostenere che l'esodo incentivato con la transazione fosse proprio il licenziamento. Anche in questo caso si tratta di mera contrapposizione all'interpretazione fatta propria dalla sentenza, secondo cui, invece, la volontà delle parti fu quella di transigere sulle rivendicazioni della lavoratrice, e senza alcuna incentivazione all'esodo, proprio perché già avvenuto tre giorni prima. I motivi sostengono poi che la transazione raggiunta in sede di conciliazione giudiziale aveva carattere novativo, sicché la somma corrisposta alla lavoratrice non poteva esprimere alcuna natura retributiva, essendo il rapporto di lavoro estinto. Sul punto la sentenza d'appello ha espressamente ritenuto non necessario soffermarsi sulla natura novativa o meno della transazione, poiché non era configurabile nel caso di specie alcun incentivo all'esodo. Contro tale assunto, il ricorso non adduce alcuna censura, rivelando la propria genericità. Del resto, l'accertamento della natura (novativa o meno) della transazione, risolvendosi in una questione di fatto, non può essere rimesso alla cognizione di questa corte (se non nei limiti del vizio di motivazione ex art.360, co.1, n.5 c.p.c., non dedotto dalla ricorrente). Le spese del presente grado seguono la soccombenza della ri corrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate per il presente grado in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità dell'impugnazione, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n. 115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, decisa la camera di consiglio del 8