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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17921/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) la censura relativa al giudizio di responsabilità è stata dedotta per la prima volta in questa Sede (cfr. pagina 1 doLJ7 ,motivazione da cui risulta che l'imputato ha proposto appello solo in relazione al trattament7c ,sanzionatorio); ii) le ulteriori censure investono il trattamento sanzionatorio (recidiva e giudizc: ,di bilanciamento) ma non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità della motivazione e, con riferimento alla invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, omettono cn confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato (cfr. ultima fp2(..- H! della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore dela Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso sen?... -i versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000) P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe: esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) la censura relativa al giudizio di responsabilità è stata dedotta per la prima volta in questa Sede (cfr. pagina 1 doLJ7 ,motivazione da cui risulta che l'imputato ha proposto appello solo in relazione al trattament7c ,sanzionatorio); ii) le ulteriori censure investono il trattamento sanzionatorio (recidiva e giudizc: ,di bilanciamento) ma non evidenziano alcun profilo di manifesta illogicità della motivazione e, con riferimento alla invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, omettono cn confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato (cfr. ultima fp2(..- H! della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore dela Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso sen?... -i versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2000) P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17921/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris