CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo:1)mancata acquisizione di una prova decisiva in relazione a quanto emerso dalle dichiarazioni dell’imputato nel corso del proprio esame; 2) insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, essendo stata invece concessa la sospensione condizionale della pena anche dal primo giudice. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fattoe sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Ilricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Come si ricorda in sentenza,dall’annotazione di p.g. era risultato che l ’auto e il relativo conducente erano stati rintra cciati presso il cortile dell ’abitazione dell’imputato, dopo che agenti avevano notato l’auto dallo stesso condotta andare ad alta velocità contromano e senza fermarsi all’intimazione; atteso il manifestarsi di evidenza di ebbrezza, l’imputato, che portava gli stessi vestiti del conducente oggetto di precedente avvistamento,era stato sottoposto ad alcoltest nei momenti immediatamente seguenti alla sua discesa dall’auto, mentre lo stesso era entrato in casa solo dopo, durante la compilazione del verbale.In ogni caso, dati i tempi, non si sarebbe potutorilevare il tasso riscontrato a così breve distanza temporale dall’ingestione di alcol.Così ricostruiti i fatti, per tutto il corso del giudizio -e anche in appello-la tesi difensiva è stata chel’imputato avrebbe ingerito della grappa prima dell’alcoltest, ma dopo aver effettuato la guida contromano. Tesi smentita dall’annotazione di p.g. Anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, giacchéin ordine a tale punto la sentenza impugnata ha congruamente motivato (esistenza di un precedente per guida in stato di ebbrezza, seppure estinto per esito positivo della messa in prova e successiva condanna per rifiuto a sottoporsi ad alcoltest), del resto non era positivamente valutabile neanche i comportamento processuale, atteso che si era caratterizzato per una tesi smentita dalle risultanze istruttorie. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso