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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33376/2026

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are l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria difensiva a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXresponsabile del delitto di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen.,condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con i primi tre motivi ‒ di cui si può dare congiuntamente conto, data laconnessione logica che li avvince ‒, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione agli artt. 88e 89 cod. pen e 603 cod. proc. pen., attesa l’assenza di adeguato confronto dellaCorte d’appello col contenuto della consulenza medica di parte, che confermavala significativa compromissione delle capacità psichiche del ricorrente, e lamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, pur a fronte dell’emersionedi elementi idonei a incidere sulla valutazione della responsabilità dell’imputato.2.2 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio, determinato senza tener conto delle condizionipsichiche e personali del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

I primi tre motivi ‒ congiuntamente esaminabili, perché logicamenteconnessi ‒ sono radicalmente aspecifici, dal momento che la difesa elude ilconfronto, critico ed effettivo, con la motivazione (cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 – 01, per la mancanza di specificità del motivo intesacome mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).Va evidenziata, innanzitutto, la pertinente replica della Corte territoriale, cheha osservato come alcun accertamento sulle condizioni mentali dell’imputatorisultava sollecitato nel corso del primo grado.

Tale dirimente osservazione èrimasta significativamente incontrastata nel ricorso in esame.

Logicamentecollegata a tale notazione è quella posta a base del diniego dell’invocatarinnovazione ex 603 cod. proc. pen., relativa all’impossibilità di ritenere lecondizioni di salute dell’imputato al momento dei fatti alla stregua di una“sopravvenienza”, rilevante ex comma 2 dell’art. 603 del codice di rito.

A talriguardo, la Corte territoriale ha giustamente rimarcato come, a voler seguire ilricorrente, le sue condizioni di salute dovevano considerarsi non soltantopreesistenti rispetto al procedimento in corso, ma anche note alla parteinteressata, che avrebbe avuto interesse a darne dimostrazione (v.

Sez. 5, n.29837 del 03/06/2025, Schiavone, Rv. 288433 – 02; Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268656 – 01)In disparte le superiori argomentazioni, si osserva, più in generale, cometanto il diniego dell’attenuante del vizio parziale di mente, invocata con l’appello,quanto, come ricordato, la mancata rinnovazione ex 603 cod. proc. pen.,risultino sufficientemente motivati alla luce del lasso di tempo, di quattro anni,intercorso tra la commissione del fatto ascritto (7 aprile 2020) e l’accertamento,disposto in altro procedimento (con consulenza di parte datata 5 luglio 2024),del vizio parziale di mente dell’imputato, in ragione di una patologia soggetta aprogressivo peggioramento.

E mette conto anche notare che, dal testo stessodella consulenza allegata, si evince il riferimento a un reato commesso nel 2024,dunque molto tempo dopo i fatti oggetto del presente procedimento.3.

Il quarto motivo è generico.

Il giudizio sulla pena è statocongruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (si veda, ilriferimento, nella sentenza di primo grado, alla gratuita brutalità dell’imputato),ove si consideri che, per pacifica giurisprudenza, non v’è margine per il sindacatodi legittimità, quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modoconforme alla legge e ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen.

D’altra parte, diversamente da quanto sotteso almotivo in esame, non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, cheil giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi cheassumono preminente rilievo nel giudizio complessivo.Come notato dallo stesso ricorrente, in sede di appello, i giudici di meritoapplicavano una pena prossima al minimo edittale.

Sicché non si vede in chemodo la Corte territoriale, nel confermare la condanna anche con riguardo altrattamento sanzionatorio, avrebbe potuto ulteriormente mitigare la pena, postoil diniego, congruamente motivato in entrambe le sentenze di merito, dellecircostanze previste dall’art. 62 bis cod. pen.

Si osserva, infine, e per inciso, che,a rigore, il motivo non è consentito dalla legge, in quanto, nel motivo terzodell’appello, la difesa lamentava soltanto la mancata concessione delle generichee non anche il più generale profilo della dosimetria della pena (cfr. di recente,Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026.

Iacobini, Rv. 289470 – 01).4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
are l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria difensiva a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXresponsabile del delitto di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen.,condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con i primi tre motivi ‒ di cui si può dare congiuntamente conto, data laconnessione logica che li avvince ‒, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione agli artt. 88e 89 cod. pen e 603 cod. proc. pen., attesa l’assenza di adeguato confronto dellaCorte d’appello col contenuto della consulenza medica di parte, che confermavala significativa compromissione delle capacità psichiche del ricorrente, e lamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, pur a fronte dell’emersionedi elementi idonei a incidere sulla valutazione della responsabilità dell’imputato.2.2 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio, determinato senza tener conto delle condizionipsichiche e personali del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. I primi tre motivi ‒ congiuntamente esaminabili, perché logicamenteconnessi ‒ sono radicalmente aspecifici, dal momento che la difesa elude ilconfronto, critico ed effettivo, con la motivazione (cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 – 01, per la mancanza di specificità del motivo intesacome mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).Va evidenziata, innanzitutto, la pertinente replica della Corte territoriale, cheha osservato come alcun accertamento sulle condizioni mentali dell’imputatorisultava sollecitato nel corso del primo grado. Tale dirimente osservazione èrimasta significativamente incontrastata nel ricorso in esame. Logicamentecollegata a tale notazione è quella posta a base del diniego dell’invocatarinnovazione ex 603 cod. proc. pen., relativa all’impossibilità di ritenere lecondizioni di salute dell’imputato al momento dei fatti alla stregua di una“sopravvenienza”, rilevante ex comma 2 dell’art. 603 del codice di rito. A talriguardo, la Corte territoriale ha giustamente rimarcato come, a voler seguire ilricorrente, le sue condizioni di salute dovevano considerarsi non soltantopreesistenti rispetto al procedimento in corso, ma anche note alla parteinteressata, che avrebbe avuto interesse a darne dimostrazione (v. Sez. 5, n.29837 del 03/06/2025, Schiavone, Rv. 288433 – 02; Sez. 3, n. 47963 del13/09/2016, F., Rv. 268656 – 01)In disparte le superiori argomentazioni, si osserva, più in generale, cometanto il diniego dell’attenuante del vizio parziale di mente, invocata con l’appello,quanto, come ricordato, la mancata rinnovazione ex 603 cod. proc. pen.,risultino sufficientemente motivati alla luce del lasso di tempo, di quattro anni,intercorso tra la commissione del fatto ascritto (7 aprile 2020) e l’accertamento,disposto in altro procedimento (con consulenza di parte datata 5 luglio 2024),del vizio parziale di mente dell’imputato, in ragione di una patologia soggetta aprogressivo peggioramento. E mette conto anche notare che, dal testo stessodella consulenza allegata, si evince il riferimento a un reato commesso nel 2024,dunque molto tempo dopo i fatti oggetto del presente procedimento.3. Il quarto motivo è generico. Il giudizio sulla pena è statocongruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (si veda, ilriferimento, nella sentenza di primo grado, alla gratuita brutalità dell’imputato),ove si consideri che, per pacifica giurisprudenza, non v’è margine per il sindacatodi legittimità, quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modoconforme alla legge e ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen. D’altra parte, diversamente da quanto sotteso almotivo in esame, non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, cheil giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi cheassumono preminente rilievo nel giudizio complessivo.Come notato dallo stesso ricorrente, in sede di appello, i giudici di meritoapplicavano una pena prossima al minimo edittale. Sicché non si vede in chemodo la Corte territoriale, nel confermare la condanna anche con riguardo altrattamento sanzionatorio, avrebbe potuto ulteriormente mitigare la pena, postoil diniego, congruamente motivato in entrambe le sentenze di merito, dellecircostanze previste dall’art. 62 bis cod. pen. Si osserva, infine, e per inciso, che,a rigore, il motivo non è consentito dalla legge, in quanto, nel motivo terzodell’appello, la difesa lamentava soltanto la mancata concessione delle generichee non anche il più generale profilo della dosimetria della pena (cfr. di recente,Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026. Iacobini, Rv. 289470 – 01).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.