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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 02079/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14279/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamentee disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s trumentale a lla [OSCURATO:PERSONA] i n l iquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 1 129 /20 24 depositata i l 09/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA].

1.1. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.

A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente all’11 luglio 2003,in virtù di contratti a termine, e poi, dal 31 maggio 2008, con assunzione a tempo indeterminato) e sino al 31 dicembre 2016, mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.

2. Il decreto impugnato ha motivatoil rigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorsoargomentativo: -ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento , ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono attività di supporto strumentale ai processi, mentre quelli dell’area B valutano nel merito i casi concreti ed interpretano le istruzioni operative rispondendo dei risultati secondo la posizione rivestita; -ha precisato che incombe sul lavoratore l ’ onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori e,in caso di attività solo in parte riconducibili al profilo superiore,la prevalenza rispetto a quelle corrispondenti all’inquadramento; -ha evidenzia to che dalla prova testimoniale non era emersa la prevalenza delle mansioni, con assunzione di responsabilità del risultato rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza.

2. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ unico articolato motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia testualmente la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in relazione all’art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 09 ottobre 2003 ; all ’ art. 13 del CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999 ; agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001; all ’ art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007 ; all ’ art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998;all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo i giudici di merito correttamente interpretato i suddetti contratti collettivi nazionalidi lavoro applicabili ratione temporis al ricorrente, e/o non avendoli interpretati affatto siccome neanche individuati nonostante vi erano tenuti per il principio iura novit curia».

Il motivo censura, in particolare , il fatto che il Tribunale non abbia individuato le norme collettive vigenti all’atto dell’assunzione e poi di tempo in tempo sopravvenute, come avrebbe dovuto invece fare in corretto esercizio del procedimento cd. trifasico di valutazione di quanto oggetto di causa, ovverosia per accertare se vi fosse stato o meno lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento.

Si assume, poi, la mancata evidenziazione dei tratti differenziali tra le figure professionali interessate, così omettendo, anche sotto questo profilo, di dare corso al necessario procedimento “trifasico” e trascurando la necessaria qualificazione della ricorrente quale autista - soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso e la deliberazione della Regione Lombardia che espressamente aveva previsto l’inquadramento dell’autista in categoria B. La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato.

Inoltre, poiché all’area B – secondo il ricor so - sono destinate figure che operano nel contesto di gruppi di lavoro o in ruoli di staff, anche tale requisito risultava integrato, perché ESACRI stessa nelle proprie difese aveva evidenziato l’operatività in équipe del ricorrente .

I nfine, un terzo tratto distintivo sarebbe da individuare nel fatto che, rispetto al personale di area A, non si fa cenno alla necessità di conoscenze specifiche; invece,indicate per le aree B e C e possedute dallaricorrente. 2.Il motivo non è fondato.

In primo luogo, non assume concreto rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato il profilo di censura riferito alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis.

Infatti, nell’impiego pubblico la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo,al fine di verificare la fondatezza della domanda (così, in particolare,Cass.

Sez.

L, 17/06/2024, n. 16766).

Tanto premesso, come già ritenuto da questa Corte (Sez.

L, 26/09/2024, n. 25765) con motivazione qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., dalla disamina del CCNL del 1998 - 2001 e di quello de l CCNL 2006-2009, non emergono mutamenti nel l’assetto sostanziale e nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioniin questioni, dal momento che i riferimenti nella declaratoria dell’area A del CCNL 1998 - 2001 a «ruoli operativi fungibili» ed a professionalità di mero «supporto strumentale», trovano piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A del CCNL 2006- 2009,che richiama appunto la caratteristica di «ruoli ampiamente fungibili» ed ancora di «attività di supporto strumentale»; così come, il riferimento nella declaratoria dell’area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate» mediante «gestione delle strumentazioni tecnologiche» e che «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita» ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’area B del CCNL 2006- 2009.

Né la contrattazione integrativa potrebbe comunque discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazione collettiva di riferimento.

Pertanto, il profilo di censura riferito alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporisnulla muta rispetto a quanto deciso dal Tribunale.

3. Q uanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza di quanto accaduto in altri precedenti in cui l’apprezzamento si era limitato al generico riferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico.

Infatti, come sintetizzato supra al punto

1. 1 ., il Tribunale ha : ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo;richiamato le attività che la ricorrente ha dedotto di aver svolto; ha ritenuto, in fatto e all’esito dell’istruttoria, che non fosse stata raggiunta la prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riferimento alla assunzione di responsabilità del risultato richiesta.

In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto alla ratio decidendi adottata, incentrata proprio sulla carenza di prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riferimento al profilo della responsabilità dei risultati , che caratterizza, secondo un livello crescente,anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’areaC, e non è presente, invece, nell’area A , comunque risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

4. Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse – non avendo capacità giuridica di farlo - non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibile sulla base della contrattazione collettiva.

5. Alla complessiva infondatezza del motivo quanto ad an debeatur segue l’assorbimento delle questioni sulla prescrizione che sono comunque affrontate nel ricorso per cassazione.

6. In definitiva il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva dell’ESACRI.

7. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14279/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamentee disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s trumentale a lla [OSCURATO:PERSONA] i n l iquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 1 129 /20 24 depositata i l 09/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. L’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente all’11 luglio 2003,in virtù di contratti a termine, e poi, dal 31 maggio 2008, con assunzione a tempo indeterminato) e sino al 31 dicembre 2016, mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1. 2. Il decreto impugnato ha motivatoil rigetto dell’opposizione sulla base del seguente percorsoargomentativo: -ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento , ponendo in risalto che i lavoratori dell’area A svolgono attività di supporto strumentale ai processi, mentre quelli dell’area B valutano nel merito i casi concreti ed interpretano le istruzioni operative rispondendo dei risultati secondo la posizione rivestita; -ha precisato che incombe sul lavoratore l ’ onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori e,in caso di attività solo in parte riconducibili al profilo superiore,la prevalenza rispetto a quelle corrispondenti all’inquadramento; -ha evidenzia to che dalla prova testimoniale non era emersa la prevalenza delle mansioni, con assunzione di responsabilità del risultato rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza. 2. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ unico articolato motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia testualmente la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in relazione all’art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 09 ottobre 2003 ; all ’ art. 13 del CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 - sottoscritto il 16 febbraio 1999 ; agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 - sottoscritto il 14 novembre 2001; all ’ art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 - sottoscritto il 01 ottobre 2007 ; all ’ art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 - sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998;all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo i giudici di merito correttamente interpretato i suddetti contratti collettivi nazionalidi lavoro applicabili ratione temporis al ricorrente, e/o non avendoli interpretati affatto siccome neanche individuati nonostante vi erano tenuti per il principio iura novit curia». Il motivo censura, in particolare , il fatto che il Tribunale non abbia individuato le norme collettive vigenti all’atto dell’assunzione e poi di tempo in tempo sopravvenute, come avrebbe dovuto invece fare in corretto esercizio del procedimento cd. trifasico di valutazione di quanto oggetto di causa, ovverosia per accertare se vi fosse stato o meno lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Si assume, poi, la mancata evidenziazione dei tratti differenziali tra le figure professionali interessate, così omettendo, anche sotto questo profilo, di dare corso al necessario procedimento “trifasico” e trascurando la necessaria qualificazione della ricorrente quale autista - soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso e la deliberazione della Regione Lombardia che espressamente aveva previsto l’inquadramento dell’autista in categoria B. La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti alla prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavoratore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre alla guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato. Inoltre, poiché all’area B – secondo il ricor so - sono destinate figure che operano nel contesto di gruppi di lavoro o in ruoli di staff, anche tale requisito risultava integrato, perché ESACRI stessa nelle proprie difese aveva evidenziato l’operatività in équipe del ricorrente . I nfine, un terzo tratto distintivo sarebbe da individuare nel fatto che, rispetto al personale di area A, non si fa cenno alla necessità di conoscenze specifiche; invece,indicate per le aree B e C e possedute dallaricorrente. 2.Il motivo non è fondato. In primo luogo, non assume concreto rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato il profilo di censura riferito alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis. Infatti, nell’impiego pubblico la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo,al fine di verificare la fondatezza della domanda (così, in particolare,Cass. Sez. L, 17/06/2024, n. 16766). Tanto premesso, come già ritenuto da questa Corte (Sez. L, 26/09/2024, n. 25765) con motivazione qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., dalla disamina del CCNL del 1998 - 2001 e di quello de l CCNL 2006-2009, non emergono mutamenti nel l’assetto sostanziale e nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioniin questioni, dal momento che i riferimenti nella declaratoria dell’area A del CCNL 1998 - 2001 a «ruoli operativi fungibili» ed a professionalità di mero «supporto strumentale», trovano piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A del CCNL 2006- 2009,che richiama appunto la caratteristica di «ruoli ampiamente fungibili» ed ancora di «attività di supporto strumentale»; così come, il riferimento nella declaratoria dell’area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate» mediante «gestione delle strumentazioni tecnologiche» e che «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita» ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’area B del CCNL 2006- 2009. Né la contrattazione integrativa potrebbe comunque discostarsi legittimamente dalla disciplina della contrattazione collettiva di riferimento. Pertanto, il profilo di censura riferito alla mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporisnulla muta rispetto a quanto deciso dal Tribunale. 3. Q uanto alla valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza di quanto accaduto in altri precedenti in cui l’apprezzamento si era limitato al generico riferimento alla necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 1. 1 ., il Tribunale ha : ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo;richiamato le attività che la ricorrente ha dedotto di aver svolto; ha ritenuto, in fatto e all’esito dell’istruttoria, che non fosse stata raggiunta la prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riferimento alla assunzione di responsabilità del risultato richiesta. In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto alla ratio decidendi adottata, incentrata proprio sulla carenza di prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riferimento al profilo della responsabilità dei risultati , che caratterizza, secondo un livello crescente,anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’areaC, e non è presente, invece, nell’area A , comunque risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un’inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 4. Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse – non avendo capacità giuridica di farlo - non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ricostruibile sulla base della contrattazione collettiva. 5. Alla complessiva infondatezza del motivo quanto ad an debeatur segue l’assorbimento delle questioni sulla prescrizione che sono comunque affrontate nel ricorso per cassazione. 6. In definitiva il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva dell’ESACRI. 7. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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