CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 46614/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1978 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 13 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che con provvedimento del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte l'istanza di rescissione del giudicato promossa da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen. considerata la data della decisione, coperta da giudicato, fatta oggetto della chiesta rescissione, i.e. la sentenza emessa in data 10.12.2008 dal G.U.P. del Tribunale di Roma con la quale al predetto è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. ed altri allo stesso ascritti; ritenuto che l'istanza in esame, depositata il 22 febbraio 2021, ripropone argomentazioni già poste a fondamento -sia di più istanze di revisione della medesima sentenza, dichiarate inammissibili dalla Corte di appello di Perugia con ordinanze a loro volta fatte oggetto di ricorsi in cassazione dichiarati inammissibili (con le sentenze n. 9382 del 5 febbraio 2019 della Seconda sezione e n. 9029 del 4 febbraio 2020 della sesta sezione di questa Corte) -sia dell'istanza di rescissione, dichiarata inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 39377 del 20 giugno 2019 - sia di due diversi incidenti di esecuzione definiti dalla prima sezione di questa Corte con la sentenza n. 37347 del 15.6.2018 e con ordinanza della settima sezione di questa Corte del 21 febbraio 2019 n. 41539; ritenuto che tanto smentisce in radice l'assunto di base prospettato dall'istante (l'aver acquisito la conoscenza dell'esistenza della sentenza che ha definito il relativo procedimento e fatta oggetto del rimedio straordinario solo in data 9 febbraio 2021, tramite lo scrutinio della documentazione allegata nel corso di un procedimento che neppure lo coinvolgeva), imprescindibile ai fini della pregiudiziale valutazione della tempestività della istanza, atteso che emerge con immediata evidenza la conoscenza del procedimento in termini ampiamente incompatibili rispetto alla soglia ultima considerata dal comma 2 dell'ad 625-ter cod. proc. pen.. ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOS