CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 1990
Cassazione n. 45436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1990 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del conto corrente intestato alla ricorrente e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. 215562O22 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, ricorre, per il tramite del sostituto processuale del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 26/04/2022 del Tribunale di Cremona che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 28/03/2022 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni di sua proprietà sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di altre persone. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 3.2.nel caso di specie la ricorrente agisce quale persona estranea al reato interessata, quale proprietaria, alla restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di terze persone; 3.3.il ricorso tuttavia è sottoscritto dal sostituto processuale del difensore di fiducia, a sua volta privo di procura speciale; 3.4.è vero che il ricorso in cassazione può essere proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato, come nel caso di specie, quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 - 01), ma ciò non fa venir meno il dato della originaria mancanza di procura speciale in capo al difensore fiduciario che non era legittimato a costituire in capo al "delegato" poteri non conferiti dalla propria assistita; 3.5.ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis