CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 02697/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Quanto alla dosimetria tlria pena base e a: diniego delle attenuanti generiche, la Corte distrettuale da fatto corretui.: rifeirimento alla circostanza che la pena è di poco superiore ai minino edittaie in ragione delia particolare gravità deila condotta e della a ;-.2 D o in íblir..à celie deiiai zia, :da cui è stato soffi-arto i MOWCiCiO, da pierii:e C" Q i:a [OSCURATO:PERSONA] (. non ii,,, sseritic, Seen: di effrazione per accedere ai SUO ), Anaiogne conclusioni valgono in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in adeguate oinosnettazione difensive sul ountoi Ti motivo isi pre,:enta in definitiva dei tutto generico„ avendo peraltro già ia corte iiintitoriale evidenziato come oh apoelh U ounto fossero genericori avessero indicato al riquarclo, non essendo di per sé elemento positivo di valutazione lo stato di irinensurate.77ta della Primiterra; aspetto risoetto al quale solo nel ricorso in scrutinio Si giovane etan tu napioni sin Qui esposte deriya tu cieciaratoria inarnmissibilità dei ricorsi, cui :code, ex art. 606 codi oroc: per condanna dei riciontenti 01 pagamento lere nongné, trattandosi di causa di inammissioilità determinata de, c,,(ic,'"ih colo3 eirner(ge:i dai medesii-no atto lmougnafiorio: al viiersarnento, in favore deia ammende, gi Linaii somme crie 5:; ritiene equo e congruo determinare in i:i-lini:i:y-0D in relazione a entità die qiiestioni trattate. H . inammissibiii iiiwrsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese somma di euto 3000 in favore della Cassa delle ammende, •C•si deciso 1.3/11/2021. 1 Con e estensore [OSCURATO:PERSONA]