CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI0472C5I), avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 16/12/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 19/12/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 483 cod. pen., alla pena di mesi 1 di reclusione, dichiarava non doversi procedere essendo il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, lamenta nullità del decreto di irreperibilità emesso a carico dell'imputato, conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 483 cod. pen., non sussistendo gli elementi oggettivo e soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo lamenta l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata. 2.5. Con il quinto motivo lamenta l'omessa conversione della pena detentiva in pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Preliminarmente il Collegio evidenzia come il terzo, quarto e quinto motivo siano inammissibili in quanto in palese contrasto con il tenore della sentenza, che ha applicato la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. (terzo motivo) e quindi non ha determinato la pena (quarto e quinto motivo). 2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile. Come chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata, il tentativo di notifica a mani proprie è stato effettuato per due volte, sia presso il luogo di residenza che presso il luogo di lavoro, mentre non è stato effettuato presso il luogo di nascita, in quanto trattasi di Paese estero, mentre non risulta se sia stato effettuato presso l'amministrazione penitenziaria, ma il ricorrente non ha dedotto il suo stato detentivo all'epoca della notifica, per cui non può dolersi dell'omissione. Né, del resto, poteva pretendersi che le ricerche si svolgessero presso il Paese di nascita, posto che, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare con precisione la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719 - 01) ai sensi dell'articolo 169 cod. proc. pen. (che infatti parla di «notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero»). Le ricerche sono state quindi correttamente eseguite nei luoghi indicati dall'articolo 159 cod. proc. pen.. La doglianza relativa alle ricerche di polizia giudiziaria, che reitera pedissequamente l'analoga censura proposta con l'atto di appello e che è stata debitamente disattesa dai secondi giudici, è pertanto inammissibile per genericità.3. Le altre doglianze relative al primo motivo di ricorso, che lamentano ulteriori vizi nella sequenza procedimentale della vocatio in jus, sono invece inammissibili in quanto non erano state dedotte con i motivi di appello e devono quindi ritenersi tardive. 4. La terza doglianza è invece fondata. L'imputato, nell'atto di appello, contesta in dettaglio la motivazione del primo giudice, a detta del quale la responsabilità dell'imputato emergerebbe dall'avere lo stesso affidato il carico allo spedizioniere accompagnando la lettera di incarico alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il proprio numero di telefono e il proprio documento di identità. La Corte territoriale, a fronte di una precisa doglianza, si limita a ritenere condivisibile la motivazione del primo giudice, senza accompagnare la propria statuizione con alcuna motivazione, salvo poi applicare la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. proc. pen.. Sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione e la sentenza gravata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. 5. La fondatezza del ricorso impone al Collegio di verificare la sussistenza di cause di estinzione del reato. Nel caso in esame, per come emerge dalla sentenza impugnata (non contestata sul punto), al termine di prescrizione massima di sette anni e mezzo, decorrente dal 25 marzo 2016, e coincidente con la data del 25 settembre 2024, deve essere aggiunto un periodo di anni 1, mesi 5 e giorni 22 (pari a 537 giorni), per cui il termine massimo di prescrizione cadrà con il giorno 16 marzo 2026. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova