CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SALAMONE Vincenzo e SCROFANI Santo ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva rico- nosciuto colpevoli del reato di furto aggravato di materiale ferroso all'interno di rea di proprietà di Geotecnica s.r.I., il cui titolare li aveva autorizzati a prelevare alcuni manufatti ma non a impossessarsi di una tettoia in ferro, che i ricorrenti stavano procedendo a tagliare con la fiamma ossidrica, e di un cancello di ferro che, secondo la deposizione della persona offesa, non rientravano nel novero dei beni di cui era stato autorizzato il prelievo. 2. I ricorrenti censurano in primo luogo l'affermazione della loro responsabilità penale sia per profili concernenti la sussistenza del fatto, atteso che il titolare dell'area li aveva autorizzati al prelievo di materiale ferroso vario senza esclusioni, mentre il SALAMONE, quale datore di lavoro degli operai addetti al recupero, era intervenuto soltanto in un secondo momento, laddove erano emersi alcuni pro- blemi in sede esecutiva, mentre lo SCROFANI, quale dipendente, evidenziava quantomeno l'assenza di elemento soggettivo per avere eseguito degli ordini senza conoscere il contenuto dei reali accordi tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava altresì che il giudizio di responsabilità contrastava con il principio dell'oltre ogni ragione- vole dubbio in quanto il titolare dell'area aveva fornito alla sua impresa un docu- mento in bianco in cui avrebbero dovuto essere inserite le quantità dei beni pre- levati e il loro peso. La difesa del SALAMONE censura altresì la sentenza impugnata in ragione della mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen., della misura della pena applicata e del riconoscimento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, in fatto e privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti. Il giudice distrettuale in particolare ha riconosciuto la responsabilità di entrambi gli imputati attribuendo attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva escluso che il materiale ferroso da asportare comprendesse manufatti in ferro come il cancello in ferro e la tettoia che fornivano arredo al deposito e nulla avevano a che fare con i tubi in ferro da dismettere. Il giudice distrettuale traeva altresì conforto alla prospettazione accusatoria dal comportamento degli operai intenti alla rimozione dei manufatti evidenziando che, nonostante un principio di incendio, non avevano dato avviso alle autorità competenti, ma avevano tentato di ovviare con proprie attrezzature, rischiando ancor più che il fuoco si propagasse al materiale plastico ivi presente. Le censure concernenti la mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. si pale- sano manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha escluso la ri- correnza di un fatto di particolare tenuità, in ragione del valore del ferro sottratto ma, soprattutto, in ragione dei danni provocati alla proprietà della persona offesa. Parimenti il riconoscimento della recidiva è stato argomentato con motivazione priva di contraddizioni e di fratture logiche e la motivazione non si presta sul punto ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità. 4.Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della