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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 31052/2021

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eguente ORDINANZA sul ricorso 25292-201E proposto da: E.N.A.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-lante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che _o rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/C8/2015 R.G.N. 2633/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. r.g. 25292/2015 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Brindisi rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ENAC, volte a conseguire il pagamento della retribuzione • di posizione ex art.83 c.c.n.l. di settore per il personale non dirigente, dal 2002 al 2010.

Pur riconoscendo la natura "aggiuntiva" delle attività indicate e la loro conformità alle fattispecie astratte di cui all'Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva denegato il diritto alla retribuzione "sul presupposto della mancanza del relativo atto di conferimento della voce stipendiale".

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, accertata la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 2004, verificata la sussistenza dei requisiti previsti ex artt.83, 87 lett. e c.c.n.l. 1998-2001 nonché dell'Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la mancata contestazione da parte datoriale della circostanza relativa all'effettivo espletamento degli incarichi che il lavoratore deduceva di avere espletato, condannava l'Enac al / pagamento in suo favore, della somma di euro 62.234,54 per il titolo I7\ descritto.

La cassazione di tale decisione è domandata dall'Enac sulla base di tre motivi.

Resiste l'intimato con controricorso, successivamente illustrato da memoria ex art.380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.76, 83, 84, 87,92 c.c.n.l. per il personale non dirigente ENAC 1998/2001, in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.

Ad avviso dell'ENAC, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto corretta la prospettazione del lavoratore, secondo la quale quest'ultimo avrebbe svolto incarichi professionali aggiuntivi rispetto all'attività e alle mansioni ordinarie, ai sensi dell'art. 83 del CCNL di categoria, pur senza procedere alla loro individuazione e verificazione e senza svolgere alcuna indagine comparativa tra l'attività ordinaria e quella aggiuntiva; in realtà le mansioni espletate dal lavoratore rientravano fra quelle ordinarie, come evincibile dalle declaratorie contrattuali e da quelle elencate nella procedura operativa sulle Responsabilità funzionali delle strutture organizzative.n. r.g. 25292/2015

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; La medesima critica formulata con il primo motivo di ricorso viene svolta anche con riguardo al vizio motivazionale: la Corte territoriale avrebbe ritenuto apoditticamente che l'attività espletata dal ricorrente potesse rientrare fra quelle di cui all'art.83 c.c.n.l. per essere connotata da contenuti di alta professionalità e specializzazione ovvero di cui alla tabella allegata al verbale di accordo del 19.11.2003, senza esaminare se tali compiti avessero le caratteristiche di cui alla normativa collettiva ovvero se fossero caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato e che implicasserò lo svolgimento di funzioni di elevata professionalità.

3. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87,92 c.c.n.l. per il personale non dirigente ENAC 1998/2001, in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.

Ci si duole, in sintesi, che il giudice del gravame, nel riconoscere il diritto agli emolumenti rivendicati dal lavoratore, abbia omesso di considerare la necessità di conferma degli incarichi da parte del Direttore Generale.

4. I motivi, che per la connessione che li caratterizza, possono trattarsi congiuntamente, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte.

Deve rimarcarsi che la Corte distrettuale ha acquisito la documentazione prodotta dal lavoratore alla luce dell'Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in particolare della tabella ivi allegata, ove viene direttamente ricollegata la corresponsione della retribuzione di posizione allo svolgimento di determinati incarichi descritti (seppur in via esemplificativa) con sufficiente specificità nonché con il richiamo di sigle relative a specifiche Commissioni di livello internazionale, nazionale o regionale.

L'integrazione di uno degli incarichi elencati nella tabella di cui all'Accordo citato consentiva di riconoscere lo svolgimento di una funzione cui era ricollegata l'erogazione della retribuzione di posizione.

Ha osservato, poi, che la società non aveva contestato l'avvenuto espletamento di detti incarichi, limitandosi a sostenere che quelli indicati in ricorso non esulavano dalla attività istituzionale dell'Ente ed erano propri della qualifica e del profilo di appartenenza.n. r.g. 25292/2015 Orbene, la Corte territoriale ha qualificato le attività dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal ricorrente (relative alla alta vigilanza di lavori aeroportuali) - per quanto innanzi detto, non oggetto di contestazione da parte dell'Ente datoriale - come incarichi riconducibili alle - ipotesi previste dall'art. 83 del CCNL 1998-2001, perché espressamente previsti dalla tabella allegata al verbale di accordo del 19.11.2003.

Tuttavia, tale "ratio decidendi" non risulta idoneamente censurata dall'ENAC, essendosi l'ente limitato a dedurre che l'accertamento della Corte d'Appello sarebbe privo di ogni riferimento alle caratteristiche richieste dall'art. 83 del CCNL e che gli incarichi indicati in ricorso non esulavano dall'attività istituzionale dell'ente ed erano propri della qualifica e del profilo di appartenenza del lavoratore (vedi ex aliis, in motivazione Cass. 26/9/2018 n. 23033). .

5. Quanto alla terza critica, del pari ne va rilevata l'infondatezza, consìderato, da un canto, che la Corte di merito ha dato atto della sussistenza dei provvedimenti di conferimento degli incarichi; dall'altro che l'assegnazione delle mansioni superiori rientrante nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo2001 n. 165, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art.52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è infatti condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art.36 della Costituzione.

Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; tale norma deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego n. r.g. 25292/2015 privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (vedi ex aliis Cass. n. 23741 del 17/9/2008, Cass. n. 4382 del 23/2/2010, Cass. n. 20545 del 12/10/2016).

Non _ricorrendo alcuno dei presupposti che avrebbero potuto giustificare l'esclusione del diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro prestato nè risultando prospettato dall'ENAC che l'attribuzione di incarichi corrispondenti a posizioni organizzative fosse avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'Amministrazione, il motivo deve essere respinto.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo .di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento di tasse e imposte gravanti sul processo (vedi Cass. n. 1778 del 29/1/2016).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1. quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 25292-201E proposto da: E.N.A.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-lante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che _o rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/C8/2015 R.G.N. 2633/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n. r.g. 25292/2015 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Brindisi rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ENAC, volte a conseguire il pagamento della retribuzione • di posizione ex art.83 c.c.n.l. di settore per il personale non dirigente, dal 2002 al 2010. Pur riconoscendo la natura "aggiuntiva" delle attività indicate e la loro conformità alle fattispecie astratte di cui all'Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva denegato il diritto alla retribuzione "sul presupposto della mancanza del relativo atto di conferimento della voce stipendiale". Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, accertata la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 2004, verificata la sussistenza dei requisiti previsti ex artt.83, 87 lett. e c.c.n.l. 1998-2001 nonché dell'Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la mancata contestazione da parte datoriale della circostanza relativa all'effettivo espletamento degli incarichi che il lavoratore deduceva di avere espletato, condannava l'Enac al / pagamento in suo favore, della somma di euro 62.234,54 per il titolo I7\ descritto. La cassazione di tale decisione è domandata dall'Enac sulla base di tre motivi. Resiste l'intimato con controricorso, successivamente illustrato da memoria ex art.380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.76, 83, 84, 87,92 c.c.n.l. per il personale non dirigente ENAC 1998/2001, in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c. Ad avviso dell'ENAC, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto corretta la prospettazione del lavoratore, secondo la quale quest'ultimo avrebbe svolto incarichi professionali aggiuntivi rispetto all'attività e alle mansioni ordinarie, ai sensi dell'art. 83 del CCNL di categoria, pur senza procedere alla loro individuazione e verificazione e senza svolgere alcuna indagine comparativa tra l'attività ordinaria e quella aggiuntiva; in realtà le mansioni espletate dal lavoratore rientravano fra quelle ordinarie, come evincibile dalle declaratorie contrattuali e da quelle elencate nella procedura operativa sulle Responsabilità funzionali delle strutture organizzative.n. r.g. 25292/2015 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; La medesima critica formulata con il primo motivo di ricorso viene svolta anche con riguardo al vizio motivazionale: la Corte territoriale avrebbe ritenuto apoditticamente che l'attività espletata dal ricorrente potesse rientrare fra quelle di cui all'art.83 c.c.n.l. per essere connotata da contenuti di alta professionalità e specializzazione ovvero di cui alla tabella allegata al verbale di accordo del 19.11.2003, senza esaminare se tali compiti avessero le caratteristiche di cui alla normativa collettiva ovvero se fossero caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato e che implicasserò lo svolgimento di funzioni di elevata professionalità. 3. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87,92 c.c.n.l. per il personale non dirigente ENAC 1998/2001, in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c. Ci si duole, in sintesi, che il giudice del gravame, nel riconoscere il diritto agli emolumenti rivendicati dal lavoratore, abbia omesso di considerare la necessità di conferma degli incarichi da parte del Direttore Generale. 4. I motivi, che per la connessione che li caratterizza, possono trattarsi congiuntamente, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte. Deve rimarcarsi che la Corte distrettuale ha acquisito la documentazione prodotta dal lavoratore alla luce dell'Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in particolare della tabella ivi allegata, ove viene direttamente ricollegata la corresponsione della retribuzione di posizione allo svolgimento di determinati incarichi descritti (seppur in via esemplificativa) con sufficiente specificità nonché con il richiamo di sigle relative a specifiche Commissioni di livello internazionale, nazionale o regionale. L'integrazione di uno degli incarichi elencati nella tabella di cui all'Accordo citato consentiva di riconoscere lo svolgimento di una funzione cui era ricollegata l'erogazione della retribuzione di posizione. Ha osservato, poi, che la società non aveva contestato l'avvenuto espletamento di detti incarichi, limitandosi a sostenere che quelli indicati in ricorso non esulavano dalla attività istituzionale dell'Ente ed erano propri della qualifica e del profilo di appartenenza.n. r.g. 25292/2015 Orbene, la Corte territoriale ha qualificato le attività dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal ricorrente (relative alla alta vigilanza di lavori aeroportuali) - per quanto innanzi detto, non oggetto di contestazione da parte dell'Ente datoriale - come incarichi riconducibili alle - ipotesi previste dall'art. 83 del CCNL 1998-2001, perché espressamente previsti dalla tabella allegata al verbale di accordo del 19.11.2003. Tuttavia, tale "ratio decidendi" non risulta idoneamente censurata dall'ENAC, essendosi l'ente limitato a dedurre che l'accertamento della Corte d'Appello sarebbe privo di ogni riferimento alle caratteristiche richieste dall'art. 83 del CCNL e che gli incarichi indicati in ricorso non esulavano dall'attività istituzionale dell'ente ed erano propri della qualifica e del profilo di appartenenza del lavoratore (vedi ex aliis, in motivazione Cass. 26/9/2018 n. 23033). . 5. Quanto alla terza critica, del pari ne va rilevata l'infondatezza, consìderato, da un canto, che la Corte di merito ha dato atto della sussistenza dei provvedimenti di conferimento degli incarichi; dall'altro che l'assegnazione delle mansioni superiori rientrante nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo2001 n. 165, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art.52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è infatti condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art.36 della Costituzione. Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; tale norma deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego n. r.g. 25292/2015 privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (vedi ex aliis Cass. n. 23741 del 17/9/2008, Cass. n. 4382 del 23/2/2010, Cass. n. 20545 del 12/10/2016). Non _ricorrendo alcuno dei presupposti che avrebbero potuto giustificare l'esclusione del diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro prestato nè risultando prospettato dall'ENAC che l'attribuzione di incarichi corrispondenti a posizioni organizzative fosse avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'Amministrazione, il motivo deve essere respinto. 6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo .di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento di tasse e imposte gravanti sul processo (vedi Cass. n. 1778 del 29/1/2016). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1. quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Sentenza Cassazione n. 31052/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris