CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 12110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE DI FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - nonché la memoria e le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e di condannare l'imputata alla rifusione delle spese nel presente giudizio, come da nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022 il Tribunale di Ferrara, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza in data 21 giugno 2021 con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per il delitto di diffamazione in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore dello Zandi. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'ad. 125 cod. proc. pen., deducendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'ad. 599 cod. pen., poiché sarebbe stata confermata la statuizione di condanna nonostante già il Giudice di primo grado abbia riconosciuto la provocazione. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo. tbc La sentenza impugnata ha rigettato l'appello per il tramite di una motivazione ha affermato la correttezza della pronuncia di primo grado tramite assedi del tutto generici,che rimandano in maniera del tutto indistinta al «compendio probatorio in atti» e, nel resto, riportando princìpi giurisprudenzial inidonei, in assenza di un compiuto riferimento agli elementi relativi alla fattispecie concreta, a dare effettivamente conto delle ragioni a sostegno della decisione. Si tratta di una motivazione apparente - e dunque resa in violazione dell'ad. 125, comma 3, cod. proc. pen., la cui inosservanza rileva ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. -, poiché essa non è in alcun modo riferibile alle risultanze processuali del caso di specie e non dà effettivamente conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata sulla scorta dei dati relativi allo specifico caso sottoposto alla valutazione del Giudice (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferra