CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Marco TUCI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in data 25 giugno 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 18 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, che ha condannato l'imputato alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa in relazione ai reati di rapina e furto. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente.La Corte territoriale ha completamente ignorato la lamentata assenza di qualsivoglia collegamento del TUCI con i soggetti designati dal detenuto SPINELLI Antonio per prelevare le armi utilizzate dai rapinatori (MODOLO Anna e GENTILE Samuele) nei termini indicati nella richiesta di proroga delle intercettazioni redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La motivazione è carente e contraddittoria nella parte in cui afferma il coinvolgimento del TUCI nei reati rubricati ed è fondata su una lettura atomistica, illogica e parziale del compendio indiziario come già argomentato nei motivi di appello. La Corte di merito ha erroneamente affermato che appare improbabile che una vettura identica a quella in uso al TUCI sia passata nei pressi dell'ufficio postale in orario compatibile con quello della rapina, affermazione smentita proprio dal perito nominato dai giudici di appello, il quale ha espressamente riferito che la vettura ripresa dai sistemi di videosorveglianza non è compatibile né per modello né per le caratteristiche dei cerchioni con quella oggetto di rilievo da parte della p.g. (vedi pag. 23 e 24 relazione peritale). L'accertamento peritale ha permesso di acclarare che alle ore 12.19.28 una Lancia Y compatibile con quella indicata dalla p.g. è stata ripresa dalle telecamere della gioielleria RO.MA. in uscita da Brecciarola con direzione [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza è assolutamente contraddittoria ed illogica la ricostruzione dei giudici di appello secondo il quale il TUCI alle ore 12.19 si trova a bordo della vettura Lancia Y ed alle 12.21 a bordo del ciclomotore utilizzato dai due rapinatori. La Corte territoriale afferma in modo del tutto apodittico che il TUCI ha eliminato le tracce bianche presenti sulla vettura nella sua disponibilità dopo l'accesso dei carabinieri a causa dell'acquisita consapevolezza che gli inquirenti erano sulle sue tracce, senza fornire alcun elemento utile da cui desumere tale affermazione. La motivazione è apodittica anche nella parte in cui desume che la vettura intestata alla madre fosse nell'esclusiva disponibilità del TUCI dal fatto che lo stesso è stato trovato alla guida di tale vettura nel corso di un controllo avvenuto un mese dopo la rapina. La sentenza impugnata inverte erroneamente l'onere della prova laddove sottolinea che l'uso dell'utenza intercettata non è mai stato contestato dal ricorrente, affermazione che, oltre a porsi in contrasto con il diritto dell'imputato a non collaborare con l'Autorità giudiziaria, è smentita da quanto eccepito dalla difesa nella memoria prodotta innanzi al Tribunale del Riesame in ordine all'intestazione di tale utenza a tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].La motivazione è congetturale laddove afferma che la disattivazione dell'utenza in uso al TUCI nelle ore in cui si è svolta la rapina trova giustificazione logica in una precauzione seguita dal ricorrente per non farsi individuare, disattivazione che non era stata peraltro valorizzata dal giudice di primo grado, il quale si era limitato ad affermare che il telefono non aveva effettuato attivazioni utili. La Corte di merito ha, infine, affermato in modo congetturale che le intercettazioni fra i parenti ed amici del LERINO confermano il coinvolgimento del TUCI. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione la violazione degli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti della tenuità del danno e delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha escluso, con motivazione apparente, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. limitandosi ad affermare che il danno complessivo non può esser ritenuto minimale. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, desunto dalla significativa capacità a delinquere del Tuci, è fondato su affermazioni laconiche ed apodittiche che pretermettono elementi palesemente decisivi nel senso della concessione delle invocate attenuanti. 4. In data 23 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti ed all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (vedi Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha ulteriormente osservato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso, non ravvisabile nel caso di specie, in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). 1.2. Va, altresì, sottolineato come le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). 1.3. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello con nninimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla sentenza oggetto di ricorso, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna un'ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.4. Il compendio probatorio correttamente riportato nelle sentenze di merito, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, che il TUCI ha commesso i reati di rapina aggravata e porto di arma da sparo. I giudici di merito hanno indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi (attendibili dichiarazioni rese dai testimoni oculari, conversazioni intercettate, denuncia di furto sporta da Maurizio LEVANTE, tabulati telefonici relativi all'utenza in uso al TUCI, comparazioni fisionomica effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], video registrati delle telecamere di sorveglianza, sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione dell'imputato) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del TUCI. La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. I giudici dell'appello, peraltro, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal TUCI, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (vedi tra le altre Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 1.5. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. Non è riscontrabile l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione lamentata dal TUCI: i presunti travisamenti indicati nel ricorso sono, infatti, frutto di una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico- fattuali riportati nelle sentenze di merito. Le doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dalla Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. 1.6. Deve esserfilinfine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). 2. Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo4quindi del tutto generico, è al tempo stesso, manifestamente infondato„Quanto alla mancata concessione della circostanza del danno di tenue entità, la Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, ha correttamente fatto riferimento a quando affermato, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, dal giudice di prime cure in ordine al significativo danno complessivo subito dalle persone offese, con particolare riferimento al grave trauma psichico conseguente alle condotte illecite del TUCI (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l'evidenza della sua correttezza. 2.2. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La doglianza è, infatti, priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello con conseguente vizio di aspecificità del ricorso. Peraltro i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali. Deve esser, peraltro, ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissat